Sentenza n. 2434/2026 - Milano, Sezione 5
per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Como n. 183/2025, depositata e resa pubblica il 07.05.2025, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 1102/2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario che aveva riconosciuto alla ricorrente la carta del docente per complessivi € 2.000,00
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza deducendo l'inadempimento del Ministero dell'Istruzione e del Merito al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Como, che aveva condannato l'amministrazione a riconoscere la carta del docente, per l'importo annuo di € 500,00, relativamente alle annualità 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023. La sentenza era stata notificata al Ministero il 29 luglio 2025 ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione delle decisioni giudiziarie nei confronti delle amministrazioni pubbliche. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma e non ha allegato né dimostrato l'avvenuto adempimento. La ricorrente ha inoltre chiesto la condanna dell'amministrazione al pagamento di un'ulteriore somma di denaro a titolo di penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La decisione
Il TAR ha dichiarato procedibile e fondato il ricorso, rilevando che il giudicato della sentenza del Tribunale di Como era documentato e che il Ministero non aveva dedotto o provato di aver adempiuto. Ha quindi dichiarato l'inottemperanza del Ministero e gli ha ordinato di accreditare alla ricorrente, entro 90 giorni dalla notificazione della sentenza, gli importi riconosciuti dal giudicato, detraendo eventuali pagamenti già effettuati. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato quale commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, prevedendo che il commissario sia attivato su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato all'amministrazione e che provveda entro i successivi 60 giorni, senza compenso aggiuntivo poiché l'attività rientra nei suoi compiti istituzionali. È stata invece respinta la domanda di astreinte: il TAR ha ritenuto manifestamente iniqua la penalità nel caso concreto, in considerazione della nomina del commissario ad acta e delle circostanze del ritardo, riconducibili principalmente all'eccezionale mole del contenzioso seriale relativo alla carta del docente. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in € 800,00 oltre accessori e contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Nel giudizio di ottemperanza il giudice può imporre, anche d'ufficio, una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato, ma la misura non può essere applicata quando risulti manifestamente iniqua o sussistano altre ragioni ostative; nel caso concreto la penalità è stata esclusa per la nomina del commissario ad acta e per le circostanze del ritardo.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. 28 febbraio 1997, n. 30
Il ricorso di ottemperanza contro una pubblica amministrazione è procedibile dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza, previsto per l'adempimento spontaneo dell'amministrazione.
art. 114 c.p.a.
Il giudizio di ottemperanza consente al giudice amministrativo di verificare l'inadempimento al giudicato, ordinare all'amministrazione di eseguirlo e nominare, per il caso di ulteriore inerzia, un commissario ad acta.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è procedibile nei confronti di una pubblica amministrazione quando, dopo la notificazione della sentenza da eseguire, sia decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997.
- Quando il giudicato riconosce al privato una somma o un beneficio determinato e l'amministrazione non dimostra di avervi dato esecuzione, il giudice dell'ottemperanza deve dichiarare l'inadempimento e ordinare l'esecuzione entro un termine, detraendo gli eventuali pagamenti medio tempore effettuati.
- La nomina di un commissario ad acta costituisce una misura idonea ad assicurare l'esecuzione del giudicato in caso di persistente inerzia dell'amministrazione; se l'incarico rientra nei compiti istituzionali del pubblico dipendente designato, non è dovuto un compenso ulteriore.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non è automatica: può essere negata quando, valutate concretamente le circostanze, risulti manifestamente iniqua o siano presenti altre ragioni ostative, anche in ragione della nomina del commissario ad acta e della necessità di evitare sanzioni eccessivamente afflittive o locupletazioni.
- Nel giudizio di ottemperanza, la particolare serialità del contenzioso e l'eccezionale mole delle controversie possono essere considerate, insieme agli altri elementi del caso concreto, nella valutazione dell'equità dell'astreinte, senza escludere l'obbligo dell'amministrazione di eseguire il giudicato.
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