Deliberazione n. 147 del 13/04/2023
Provvedimento del 13 aprile 2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ratifica tre provvedimenti d’urgenza adottati dal dirigente competente nei confronti dei gestori di Facebook, Instagram, Telegram e Snapchat, a seguito di una segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy relativa a materiale audio, immagini o video a contenuto sessualmente esplicito destinato a rimanere privato. Le misure urgenti hanno imposto l’adozione immediata di strumenti per impedire la diffusione del materiale trasmesso in formato hash e, in caso di acquisizione in chiaro, la conservazione per dodici mesi a fini probatori con misure idonee a evitare l’identificazione diretta degli interessati. Il provvedimento finale ha natura di ratifica delle determinazioni dirigenziali adottate in via d’urgenza.
Ratifica d’urgenza nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited, Telegram FZ-LLC e Snap International II Limited per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito oggetto di segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy
Ratifica di provvedimenti urgenti contro la diffusione di materiale sessualmente esplicito
Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato, con provvedimento del 13 aprile 2023, tre determinazioni adottate d’urgenza dal dirigente competente nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited, Telegram FZ-LLC e Snap International II Limited. Il procedimento trae origine da una segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy relativa al rischio di diffusione su piattaforme digitali di registrazioni audio, immagini o video a contenuto sessualmente esplicito destinate a rimanere private.
Quadro normativo richiamato
Nel provvedimento sono richiamati:
- il Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR);
- il d.lgs. 196/2003 come modificato dal d.lgs. 101/2018;
- l’art. 144-bis del Codice privacy, che disciplina le segnalazioni in materia di c.d. revenge porn e attribuisce al Garante il potere di intervenire entro quarantotto ore;
- l’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, che consente al dirigente competente di adottare misure urgenti salva ratifica successiva da parte del Collegio.
Origine della segnalazione
La persona interessata ha rappresentato di versare in una delle ipotesi previste dall’art. 144-bis del Codice e ha chiesto l’intervento dell’Autorità presso le piattaforme Facebook, Instagram, Telegram e Snapchat. Il Garante ha verificato la compatibilità della segnalazione con la disciplina speciale e ha attivato il procedimento urgente.
Misure urgenti adottate il 31 marzo 2023
Con le determinazioni nn. 12, 13 e 14 del 31 marzo 2023, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha disposto:
- l’ingiunzione ai gestori delle piattaforme di adottare immediatamente misure idonee a impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash;
- la prescrizione di conservare l’eventuale materiale acquisito in chiaro, esclusivamente per finalità probatorie, per dodici mesi dalla ricezione del provvedimento;
- l’obbligo di utilizzare misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati;
- la tempestiva comunicazione all’Autorità delle misure adottate.
Ratifica del Garante
Il Collegio, preso atto delle osservazioni presentate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 e della documentazione in atti, ha ratificato i provvedimenti d’urgenza ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019.
Esito e rilievo pratico
Il provvedimento ha natura meramente confermativa delle misure urgenti già adottate e non contiene una sanzione amministrativa né ulteriori accertamenti di illecito. Sul piano operativo, conferma la possibilità per il Garante di intervenire rapidamente per contenere la diffusione di contenuti sessualmente espliciti segnalati ai sensi dell’art. 144-bis, imponendo sia il blocco della diffusione sia la conservazione probatoria del materiale eventualmente già acquisito.
Punti principali
Origine della segnalazione e competenza del Garante
La persona interessata ha segnalato di trovarsi in una situazione rientrante nell’art. 144-bis del Codice privacy, chiedendo l’intervento dell’Autorità nei confronti delle piattaforme Facebook, Instagram, Telegram e Snapchat. Il Garante richiama la disciplina speciale sul c.d. revenge porn, che consente di ricevere segnalazioni anche da minori ultraquattordicenni e impone una decisione entro quarantotto ore.
Provvedimenti urgenti adottati dal dirigente
Con le determinazioni nn. 12, 13 e 14 del 31 marzo 2023, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha agito in via d’urgenza, prima della ratifica collegiale. Le misure hanno riguardato Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited, Telegram FZ LLC e Snap International II Limited.
Misure ordinate alle piattaforme
Ai gestori è stato ingiunto di adottare immediatamente misure volte a impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione sulle rispettive piattaforme, con trasmissione del materiale in formato hash. È stata inoltre prescritta la conservazione dell’eventuale materiale acquisito in chiaro, per soli fini probatori, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento, mediante misure idonee a impedirne la diretta identificabilità, con tempestiva comunicazione all’Autorità.
Esito finale: ratifica
Il Garante, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, ha ratificato i provvedimenti d’urgenza adottati il 31 marzo 2023. Non risultano nel testo ulteriori sanzioni, prescrizioni o accertamenti di violazioni diverse dalla misura urgente di contrasto alla diffusione del materiale segnalato.
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