Prescrizioni del Garante n. 118 del 13/04/2023
Provvedimento del 13 aprile 2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ha esaminato il reclamo di un interessato contro il Comune di Savignone per il mancato/ritardato riscontro a una richiesta di cancellazione di dati personali di natura giudiziaria detenuti dall’ente in relazione a una procedura concorsuale e alla conseguente denuncia penale. L’Autorità ha ritenuto il trattamento illecito per violazione degli artt. 12, parr. 3 e 4, e 17 GDPR, rilevando che il Comune ha risposto oltre il termine di un mese e, in ogni caso, con riscontri inizialmente inadeguati. Tenuto conto della complessità della vicenda, delle dimensioni ridotte del Comune, della cooperazione prestata e dell’assenza di precedenti, il Garante ha applicato un ammonimento, senza ulteriori misure correttive.
Comune di Savignone: riscontro tardivo e inadeguato a istanza di cancellazione di dati giudiziari relativi a concorso pubblico e denuncia penale
Comune di Savignone: riscontro tardivo e inadeguato a richiesta di cancellazione di dati giudiziari
Il provvedimento riguarda il reclamo di un interessato nei confronti del Comune di Savignone, relativo alla conservazione e al trattamento di dati personali di natura giudiziaria inseriti in atti connessi a una procedura concorsuale e a una successiva denuncia penale. Il Garante ha esaminato, in particolare, la gestione dell’istanza di cancellazione presentata dall’interessato ai sensi dell’art. 17 GDPR e la tempestività/adeguatezza del riscontro fornito dal Comune.
Fatti e origine del reclamo
L’interessato aveva partecipato a un concorso indetto dal Comune, dichiarando di non aver riportato condanne penali né di avere procedimenti penali in corso. Dopo l’esito della procedura e l’acquisizione del certificato del casellario giudiziale da parte dell’ente, il Comune aveva adottato atti nei quali venivano richiamate condanne penali risultanti dal certificato e aveva inoltre presentato denuncia penale nei confronti del partecipante. In seguito, l’interessato aveva segnalato l’esito assolutorio definitivo del procedimento penale e chiesto la cancellazione dei dati personali di natura giudiziaria detenuti dal Comune, sostenendo che non vi fossero più ragioni per la conservazione.
Il reclamo al Garante lamentava, in sostanza, il mancato riscontro all’istanza di cancellazione e chiedeva la distruzione degli atti contenenti i dati giudiziari, ritenuti non più necessari, anche perché i procedimenti amministrativi e penali erano ormai definiti.
Istruttoria e riscontri del Comune
Nel corso dell’istruttoria il Comune ha affermato di aver risposto all’interessato, producendo varie comunicazioni inviate dapprima via email, poi via PEC e infine tramite raccomandata A/R. L’Autorità ha tuttavia ritenuto tali riscontri inizialmente non idonei, poiché non confermavano l’avvenuta cancellazione dei dati né esplicitavano in modo adeguato le ragioni giuridiche del mancato accoglimento dell’istanza.
Successivamente, il Comune ha dichiarato che i documenti in proprio possesso erano sottoposti a termini di conservazione amministrativa e che avrebbe inserito gli originali in buste sigillate, predisponendo copie anonimizzate per eventuali richieste di accesso documentale. Ha quindi sostenuto di avere accolto la richiesta dell’interessato nei limiti compatibili con gli obblighi di conservazione. In memoria difensiva ha inoltre richiamato la normativa archivistica, il manuale di gestione e la necessità di autorizzazione allo scarto da parte della Soprintendenza archivistica.
La Soprintendenza archivistica e bibliotecaria della Liguria, interpellata dal Comune, ha espresso diniego all’autorizzazione allo scarto, ritenendo che i verbali delle deliberazioni della Giunta e la documentazione relativa al contenzioso siano soggetti a conservazione permanente.
Valutazioni del Garante sul diritto di cancellazione
L’Autorità ha richiamato i principi di liceità, correttezza, trasparenza e limitazione della conservazione di cui all’art. 5, par. 1, lett. a) ed e), GDPR, nonché il diritto alla cancellazione disciplinato dall’art. 17 GDPR. Ha ricordato che il titolare deve cancellare i dati senza ingiustificato ritardo quando ricorrono i presupposti previsti dal par. 1, salvo le eccezioni del par. 3, tra cui l’adempimento di obblighi legali, l’archiviazione nel pubblico interesse e la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
In materia di enti pubblici, il Garante ha evidenziato che la disciplina di settore sulla conservazione e lo scarto dei documenti pubblici è regolata dal d.lgs. 42/2004 e dal DPR 445/2000. Ha quindi osservato che la valutazione sulla correttezza delle procedure di conservazione e scarto spetta al Ministero della cultura e agli organi archivistici competenti, non all’Autorità garante. Nel caso concreto, la Soprintendenza aveva comunque negato l’autorizzazione allo scarto.
Violazioni accertate
Il Garante ha ritenuto che il Comune avesse violato gli artt. 12, parr. 3 e 4, e 17 GDPR per due ragioni principali:
- ha fornito riscontro all’istanza di cancellazione oltre il termine massimo di un mese previsto dal Regolamento;
- non ha informato tempestivamente l’interessato, in caso di mancato accoglimento, dei motivi dell’inottemperanza e della possibilità di proporre reclamo a un’autorità di controllo o ricorso giurisdizionale.
Inoltre, anche i riscontri successivi sono stati considerati non conformi, perché non sufficientemente chiari e non idonei a soddisfare correttamente l’esercizio del diritto.
Elementi attenuanti valorizzati dal Garante
Pur dichiarando l’illiceità del trattamento, il Garante ha considerato diversi elementi attenuanti:
- la violazione riguardava un solo interessato;
- il Comune è un ente di piccole dimensioni, con circa 3.000 abitanti;
- la questione giuridica era complessa, soprattutto per il rapporto tra privacy e disciplina archivistica;
- il Comune aveva effettuato tentativi di contatto tramite diversi canali;
- l’ente aveva cooperato in modo proattivo con l’Autorità e si era attivato presso la Soprintendenza;
- non risultavano precedenti violazioni pertinenti o provvedimenti analoghi nei confronti del titolare.
Alla luce di tali circostanze, il Garante ha qualificato il caso come "violazione minore" ai sensi del considerando 148 GDPR e delle linee guida WP 253 richiamate nel provvedimento.
Dispositivo e conseguenze operative
Il Garante ha:
- dichiarato l’illiceità del trattamento ai sensi dell’art. 57, par. 1, lett. f), GDPR;
- ammonito il Comune di Savignone ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. b), GDPR;
- escluso l’adozione di ulteriori misure correttive, ritenendo che la condotta avesse già esaurito i propri effetti.
Non è stata applicata una sanzione pecuniaria. Il provvedimento si chiude con l’indicazione delle vie di ricorso davanti all’autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell’art. 78 GDPR, dell’art. 152 Codice privacy e dell’art. 10 d.lgs. 150/2011.
Punti principali
Origine del reclamo e dati trattati
Il reclamo è stato presentato ai sensi dell’art. 77 GDPR contro il Comune di Savignone. L’interessato contestava la conservazione e il trattamento di documenti contenenti dati relativi a condanne penali e reati, acquisiti nell’ambito di una procedura concorsuale e della successiva denuncia penale promossa dal Sindaco, chiedendone la cancellazione ai sensi dell’art. 17 GDPR.
Riscontro del Comune e criticità rilevate
Il Comune ha inizialmente fornito risposte considerate dall’Autorità non idonee, limitandosi a generiche rassicurazioni o a promesse di futura cancellazione. Solo successivamente ha rappresentato che i documenti erano soggetti a conservazione amministrativa e che avrebbe attivato la procedura di scarto presso la Soprintendenza archivistica. Il Garante ha rilevato che il riscontro è arrivato oltre il termine massimo di un mese e senza informare tempestivamente l’interessato delle ragioni dell’eventuale mancato accoglimento e dei rimedi esperibili.
Valutazione sulla richiesta di cancellazione
L’Autorità ha richiamato gli artt. 5, 12 e 17 GDPR, precisando che il diritto alla cancellazione è escluso o limitato quando il trattamento sia necessario per obblighi legali, compiti di interesse pubblico, archiviazione nel pubblico interesse o tutela in sede giudiziaria. Nel caso concreto, la disciplina archivistica di settore è stata ritenuta rilevante, ma la valutazione sullo scarto dei documenti pubblici spetta al Ministero della cultura e alle competenti strutture archivistiche, non al Garante.
Esito e sanzione in senso lato
Il Garante ha dichiarato l’illiceità del trattamento per violazione degli artt. 12, parr. 3 e 4, e 17 GDPR e ha ammonito il Comune ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. b), GDPR. Non è stata irrogata una sanzione pecuniaria; l’Autorità ha ritenuto sufficiente l’ammonimento, considerata la natura di violazione minore, l’unico interessato coinvolto, la piccola dimensione dell’ente e la collaborazione offerta nel corso dell’istruttoria.
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