Prescrizioni del Garante n. 133 del 13/04/2023
Provvedimento del 13 aprile 2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante interviene su un libro pubblicato come romanzo ma contenente riferimenti idonei a identificare un minore e stralci di atti processuali relativi a vicende familiari e giudiziarie. Pur riconoscendo il contesto di forte conflittualità familiare e le iniziative già intraprese per limitare la circolazione dell’opera, l’Autorità ritiene violati i principi di liceità, correttezza, minimizzazione ed essenzialità dell’informazione, oltre alle Regole deontologiche applicabili ai trattamenti nell’ambito della libertà di espressione. Viene disposto il divieto di ulteriore trattamento dei dati identificativi del minore, con salvezza della mera conservazione per eventuale uso giudiziario, e viene irrogato un ammonimento sia all’autore sia all’editore. Nei confronti dell’editore viene inoltre richiamato il mancato riscontro alla richiesta di informazioni ex art. 157 Codice.
Ammonimento e divieto di ulteriore trattamento nei confronti di autore ed editore per la pubblicazione di un libro contenente dati identificativi e informazioni sensibili di un minore
Libro contenente dati identificativi di un minore e stralci di atti processuali
Il Garante ha esaminato una vicenda relativa alla pubblicazione di un libro presentato come romanzo, ma contenente riferimenti idonei a identificare un minore e a rivelare aspetti delicati della sua sfera personale e familiare. Il procedimento nasce da una segnalazione e da un successivo reclamo, in un contesto di forte conflittualità familiare e di pregressi procedimenti giudiziari connessi alla stessa vicenda.
Origine del procedimento e attività istruttoria
La segnalazione ha evidenziato che il libro riportava il nome del minore, ulteriori dati identificativi dei familiari e stralci di atti processuali, compreso il verbale dell’audizione del minore in un procedimento penale. L’Autorità ha avviato un’istruttoria e ha richiesto informazioni all’autore e all’editore ai sensi dell’art. 157 del Codice.
Le comunicazioni iniziali hanno chiarito che:
- il libro era stato pubblicato da una casa editrice operante con un marchio destinato ad autori emergenti e a bassa tiratura;
- l’opera era stata presentata come romanzo di fantasia;
- le copie stampate erano in numero limitato e una parte risultava già venduta o distribuita;
- il contratto di edizione aveva durata annuale ed era già scaduto all’epoca degli accertamenti.
Posizioni delle parti
L’autore ha sostenuto di non aver valutato adeguatamente il pregiudizio potenziale per il figlio, spiegando che la narrazione era ispirata alla propria vicenda giudiziaria ma si collocava in un’opera creativa. Ha dichiarato di essersi attivato per ottenere il ritiro delle copie dal mercato e di essersi astenuto dal promuovere il libro.
L’editore ha affermato di aver ricevuto il testo come romanzo di fantasia e di non avere elementi per verificare la veridicità delle circostanze narrate; ha inoltre richiamato una clausola contrattuale con cui l’autore assicurava che la pubblicazione non violasse diritti di terzi. Nel corso del procedimento, l’editore non ha tuttavia riscontrato la richiesta di informazioni successiva al reclamo, pur risultando attivo nel favorire il ritiro delle copie ancora circolanti.
Valutazioni del Garante
L’Autorità ha qualificato il trattamento come rientrante nell’esercizio della libertà di espressione, richiamando gli artt. 136-139 del Codice e le Regole deontologiche relative ai trattamenti per finalità giornalistiche. Ha però ribadito che anche in questo ambito il trattamento dei dati deve rispettare i diritti e la dignità degli interessati e, in particolare, il principio di essenzialità dell’informazione di cui all’art. 137, comma 3, del Codice e all’art. 6 delle Regole deontologiche.
Nel caso concreto, il Garante ha ritenuto che:
- i protagonisti della narrazione portavano nomi reali riconducibili alle persone coinvolte;
- la coincidenza tra i nomi dei personaggi, dell’autore e della persona cui il libro era dedicato rendeva agevole il collegamento con la vicenda reale;
- la riproduzione del colloquio del minore con la consulente del giudice conteneva elementi idonei a rivelare aspetti intimi e delicati della sua vita;
- la circostanza che l’opera fosse qualificata come romanzo poteva rendere più difficile la valutazione preventiva, ma non escludeva l’obbligo di cautela, soprattutto perché l’autore aveva comunque reso noto all’editore che il testo era ispirato a una vicenda reale.
Il Garante ha inoltre osservato che, pur non potendosi parlare di divulgazione di episodi di abuso sessuale in senso stretto, i dettagli riportati erano comunque idonei, in ragione dell’indiretta identificabilità del minore, a esporlo a un pregiudizio. La presenza di dati riferiti a un minore ha reso la valutazione particolarmente rigorosa, in linea con il superiore interesse del minore richiamato dall’art. 7 delle Regole deontologiche e dalla Carta di Treviso.
Violazioni contestate e accertate
L’Autorità ha ritenuto sussistenti le seguenti violazioni:
- art. 5, par. 1, lett. a) e c), GDPR, per violazione dei principi di liceità, correttezza e minimizzazione;
- art. 137, comma 3, del Codice, per mancato rispetto del limite dell’essenzialità dell’informazione;
- artt. 6, comma 1, e 7 delle Regole deontologiche;
- art. 157 del Codice, nei confronti dell’editore, per il mancato riscontro alla richiesta di informazioni.
Misure correttive e sanzionatorie
Il Garante ha preso atto delle misure già adottate per limitare la diffusione del libro e, valutando complessivamente gli elementi del caso, ha ritenuto proporzionata l’adozione di misure non pecuniarie. In particolare ha disposto:
- il divieto di ulteriore trattamento dei dati identificativi del minore e delle specifiche vicende in cui è stato coinvolto, salvo la mera conservazione per eventuale uso in sede giudiziaria, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. f), GDPR;
- l’ammonimento nei confronti di autore ed editore, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. b), GDPR;
- l’annotazione delle misure nel registro interno dell’Autorità.
Il provvedimento richiama inoltre la possibilità, in caso di inosservanza del divieto, di applicare la sanzione penale di cui all’art. 170 del Codice e la sanzione amministrativa prevista dall’art. 83, par. 5, lett. e), GDPR. Infine, il Garante ha invitato i destinatari a comunicare entro 30 giorni le iniziative adottate per l’attuazione del provvedimento.
Punti principali
Origine del procedimento e contenuto della segnalazione
La vicenda prende avvio da una segnalazione, poi sfociata in un reclamo della madre del minore, relativa alla pubblicazione di un libro che riportava vicende personali e giudiziarie dell’autore e del figlio minore. Nel testo erano presenti elementi identificativi del minore, quali il nome di battesimo e, secondo la segnalazione, la data di nascita, oltre ai nomi di madre e nonni materni, nonché stralci di atti processuali, incluso il verbale dell’audizione del minore in ambito penale.
Istruttoria, richieste di informazioni e riscontri
L’Autorità ha svolto accertamenti ai sensi dell’art. 157 del Codice, inviando richieste di informazioni all’autore e all’editore. L’editore ha inizialmente dichiarato che il libro era stato presentato come romanzo di fantasia, in una collana a bassa tiratura, e che l’opera era fuori catalogo e con diritti scaduti. L’autore ha riferito che erano state stampate 150 copie complessive, con 56 vendute e altre in distribuzione, e che le copie erano state in parte rimosse dal mercato. Nel prosieguo, l’editore non ha fornito riscontro alla richiesta del 27 giugno 2022.
Valutazioni del Garante sulla natura del trattamento
Il Garante ha qualificato il trattamento come effettuato nell’esercizio della libertà di espressione, richiamando gli artt. 136-139 del Codice e le Regole deontologiche per il trattamento dei dati nell’ambito dell’attività giornalistica. Ha tuttavia evidenziato che, anche in tale ambito, restano fermi i limiti del rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità della persona, nonché il principio di essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico. Tale valutazione è stata condotta con particolare rigore in ragione della presenza di dati di un minore.
Violazioni accertate
L’Autorità ha ritenuto che la pubblicazione integrasse la violazione: - dell’art. 5, par. 1, lett. a) e c), GDPR, per carenza di liceità, correttezza e minimizzazione; - dell’art. 137, comma 3, Codice, per mancato rispetto del limite dell’essenzialità dell’informazione; - degli artt. 6, comma 1, e 7 delle Regole deontologiche; - dell’art. 157 del Codice, limitatamente all’editore, per il mancato riscontro alla richiesta di informazioni. Il Garante ha osservato che, pur essendo l’opera presentata come romanzo, la coincidenza tra i nomi dei protagonisti e quelli reali, nonché la riproduzione di un colloquio del minore con una consulente nominata dal giudice, rendevano il minore indirettamente identificabile e idoneo a subire un pregiudizio.
Misure adottate e fattori attenuanti
Il Garante ha preso atto delle attività già intraprese da autore ed editore per ridurre la diffusione del libro, tra cui il ritiro delle copie ancora in circolazione e l’impegno a non promuoverlo ulteriormente. Ha valorizzato anche la durata limitata del contratto editoriale, il numero esiguo di copie vendute, il fatto che il racconto fosse presentato come romanzo e l’assenza di precedenti violazioni. Quanto all’editore, il mancato riscontro formale è stato considerato attenuato dalla condotta successiva di attivazione per il ritiro dal commercio.
Provvedimenti finali
L’Autorità ha disposto: - il divieto di ulteriore trattamento dei dati identificativi del minore, con eccezione della mera conservazione per eventuale uso giudiziario, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. f), GDPR; - l’ammonimento nei confronti di autore ed editore, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. b), GDPR, per l’inosservanza delle disposizioni applicabili al trattamento dei dati nell’esercizio della libertà di manifestazione del pensiero; - l’annotazione nel registro interno dell’Autorità delle misure adottate. Il Garante ha inoltre invitato i destinatari a comunicare entro 30 giorni le iniziative adottate per dare attuazione al provvedimento.
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