Prescrizioni del Garante n. 185 del 13/04/2023
Provvedimento del 13 aprile 2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ha ritenuto illecito il trattamento effettuato da un istituto scolastico che aveva pubblicato sul sito istituzionale un provvedimento con gli elenchi nominativi degli alunni ammessi al tempo pieno, rendendo conoscibili a una pluralità indeterminata di soggetti dati personali di minori. L’Autorità ha escluso la sussistenza di una base giuridica idonea alla diffusione online ai sensi dell’art. 2-ter del Codice e degli artt. 5 e 6 GDPR, richiamando anche le FAQ predisposte con il Ministero dell’Istruzione. Considerata la cessazione della pubblicazione, la collaborazione del titolare, l’assenza di precedenti e la natura di violazione minore, il Garante ha adottato un ammonimento, senza ulteriori misure correttive o sanzione pecuniaria.
Ammonimento all’Istituto Comprensivo "Giovanni Falcone e Paolo Borsellino" di Gavorrano per la pubblicazione online illecita degli elenchi nominativi degli alunni ammessi al tempo pieno
Ammonimento per pubblicazione illecita di elenchi di alunni sul sito di un istituto scolastico
Il Garante ha esaminato il caso dell’Istituto Comprensivo Statale "Giovanni Falcone e Paolo Borsellino" di Gavorrano, destinatario di un reclamo per la pubblicazione online di un provvedimento contenente gli elenchi nominativi degli alunni ammessi al tempo pieno nella scuola primaria. La pubblicazione era avvenuta sul sito istituzionale e aveva reso accessibili i dati a una platea indeterminata di soggetti, integrando una diffusione di dati personali di minori.
Origine del reclamo e attività istruttoria
L’Autorità ha ricevuto un reclamo relativo alla pubblicazione nella sezione del sito dell’istituto della nota dirigenziale con gli elenchi degli alunni ammessi alla frequenza del tempo pieno presso il plesso di Scarlino Scalo. A seguito della richiesta di informazioni, il dirigente scolastico ha riferito di avere ritenuto la pubblicazione necessaria per adempiere a un obbligo legale e di avere considerato non arrecato un pregiudizio concreto ai diritti degli interessati. Dopo il rilievo dell’Autorità, l’istituto ha rimosso il documento dal sito e ha comunicato alle famiglie, via email e con il campo "copia conoscenza nascosta" (ccn), sia l’ammissione degli alunni sia le alternative per i non ammessi.
Normativa richiamata
Il provvedimento richiama:
- l’art. 4, par. 1, n. 1, GDPR, per la definizione di dato personale;
- l’art. 5 GDPR, in particolare i principi generali di liceità e correttezza;
- l’art. 6, par. 1, lett. c) ed e), e parr. 2 e 3 GDPR, quale base per il trattamento da parte di soggetti pubblici;
- l’art. 2-ter del Codice privacy, che consente diffusione e comunicazione solo se previste da legge, regolamento o atto amministrativo generale.
Valutazione del Garante sulla liceità della pubblicazione
L’Autorità ha osservato che, per i soggetti pubblici, la diffusione di dati personali richiede un fondamento normativo specifico e che l’istituto non aveva indicato alcuna disposizione idonea a legittimare la pubblicazione dei nominativi degli alunni e della relativa classe di assegnazione. È stata ritenuta inidonea anche l’argomentazione secondo cui la pubblicazione sarebbe stata effettuata per adempiere un obbligo legale e senza arrecare pregiudizio, perché l’obiettivo poteva essere raggiunto con modalità meno invasive.
Richiamo alle FAQ Garante-Ministero dell’Istruzione
Il Garante ha richiamato le FAQ sul trattamento dei dati personali nel contesto scolastico, elaborate in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, che escludono la diffusione online degli elenchi nominativi relativi alla composizione delle classi. Le FAQ indicano modalità alternative: per le classi prime, comunicazione all’indirizzo email fornito dalla famiglia; per le classi successive, eventuale disponibilità nell’area documentale riservata del registro elettronico; in caso di email, utilizzo di messaggi personalizzati o del ccn per evitare la divulgazione degli indirizzi email dei destinatari.
Esito dell’istruttoria e qualificazione della violazione
Il Garante ha concluso che la pubblicazione del provvedimento dirigenziale aveva reso conoscibili a un numero indeterminato di soggetti informazioni riferite al figlio del reclamante e ad altri alunni, determinando una diffusione illecita di dati personali in violazione degli artt. 5 e 6 GDPR e dell’art. 2-ter del Codice. Le difese del titolare non sono state ritenute sufficienti a superare i rilievi dell’avvio del procedimento.
Provvedimento finale e criteri considerati
Pur accertando l’illiceità del trattamento, il Garante ha ritenuto che il caso potesse essere qualificato come violazione minore ai sensi del considerando 148 GDPR e delle linee guida WP 253 sulle sanzioni amministrative pecuniarie. A sostegno dell’ammonimento sono stati valorizzati:
- le ridotte dimensioni dell’istituto scolastico;
- l’errore nella convinzione di dover pubblicare il documento;
- la natura isolata dell’episodio;
- la tempestiva rimozione del contenuto;
- le misure organizzative successive, tra cui istruzioni al personale e formazione;
- la piena collaborazione con l’Autorità;
- l’assenza di precedenti violazioni o di precedenti provvedimenti ex art. 58 GDPR.
Dispositivo
Il Garante ha quindi:
- dichiarato illecita la condotta dell’istituto per violazione degli artt. 5 e 6 GDPR e dell’art. 2-ter del Codice;
- ammonito il titolare del trattamento ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. b), GDPR;
- escluso ulteriori misure correttive, poiché la pubblicazione era già cessata.
Impugnazione
Il provvedimento indica la possibilità di proporre ricorso all’autorità giudiziaria ordinaria ai sensi degli artt. 78 GDPR, 152 del Codice e 10 del d.lgs. 150/2011, entro trenta giorni dalla comunicazione, o sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.
Punti principali
Origine del procedimento
Il procedimento nasce da un reclamo relativo alla pubblicazione, nella sezione del sito istituzionale dell’istituto scolastico, di una nota contenente gli elenchi nominativi degli alunni ammessi alla frequenza del tempo pieno presso un plesso della scuola primaria. L’Autorità ha avviato l’istruttoria ai sensi dell’art. 166, comma 5, del Codice, contestando la diffusione illecita di dati personali.
Difese del titolare e misure adottate
L’istituto ha sostenuto di avere pubblicato il documento ritenendo di adempiere a un obbligo legale e di non arrecare un pregiudizio effettivo ai diritti degli interessati. Dopo la segnalazione, ha rimosso il documento dal sito e ha informato le famiglie via email con il campo ccn, comunicando separatamente l’ammissione o la possibilità di iscrizione al tempo pieno nell’altro plesso. Ha inoltre dichiarato di aver impartito istruzioni al personale e programmato formazione.
Valutazione sulla base giuridica del trattamento
Il Garante ha ricordato che per i soggetti pubblici il trattamento è lecito solo se necessario per adempiere un obbligo legale o per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico, con base normativa conforme all’art. 2-ter del Codice. Per la diffusione di dati personali, inclusa la pubblicazione online, è necessario uno specifico fondamento normativo in legge, regolamento o atto amministrativo generale. L’istituto non ha indicato alcuna base giuridica idonea a legittimare la pubblicazione.
Rilievo delle FAQ scolastiche del Garante
L’Autorità ha richiamato le FAQ elaborate con il Ministero dell’Istruzione sulla pubblicazione degli elenchi nominativi e sulla composizione delle classi, che escludono la diffusione sul sito web degli istituti scolastici. Le informazioni possono essere comunicate con modalità meno invasive, ad esempio via email individuale o nell’area riservata del registro elettronico, prestando attenzione a usare il ccn per non divulgare gli indirizzi delle famiglie.
Esito e misura adottata
Il Garante ha accertato la violazione degli artt. 5 e 6 GDPR e dell’art. 2-ter del Codice, qualificando la condotta come diffusione illecita di dati personali. Tuttavia, in considerazione della natura isolata dell’episodio, delle ridotte dimensioni del titolare, della tempestiva rimozione del contenuto, della collaborazione prestata e dell’assenza di precedenti, ha ritenuto sufficiente un ammonimento ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. b), GDPR. Non sono state disposte ulteriori misure correttive, poiché la pubblicazione era già cessata.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Garante Privacy, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Garante Privacy
- Provvedimento · 13 apr 2023Ordinanza ingiunzione o revoca n. 184 del 13/04/2023
- Provvedimento · 13 apr 2023Prescrizioni del Garante n. 139 del 13/04/2023
- Provvedimento · 13 apr 2023Prescrizioni del Garante n. 133 del 13/04/2023
- Provvedimento · 13 apr 2023Prescrizioni del Garante n. 179 del 13/04/2023
- Provvedimento · 13 apr 2023Prescrizioni del Garante n. 118 del 13/04/2023
- Provvedimento · 13 apr 2023Prescrizioni del Garante n. 131 del 13/04/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Garante Privacy →