Salta al contenuto
Provvedimento

Ordinanza ingiunzione o revoca n. 184 del 13/04/2023

Provvedimento del 13 aprile 2023

Garante Privacy184

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ha accertato un articolato sistema di telemarketing e vendita di servizi energetici svolto da Mas s.r.l., Mas s.r.l.s., Sesta Impresa s.r.l. e Arnia società cooperativa in violazione del GDPR e del Codice privacy. Le società hanno utilizzato liste di contatti acquisite senza adeguata base giuridica, hanno scambiato dati personali e contratti lungo una filiera non correttamente designata ex artt. 28 e 29 GDPR, hanno effettuato data entry e accessi alle piattaforme delle compagnie energetiche con credenziali non correttamente attribuite e, nel caso di Arnia, non hanno riscontrato compiutamente le richieste informative dell’Autorità. Il Garante ha vietato ogni ulteriore trattamento finalizzato a contatti promozionali e data entry di contratti energetici, ha disposto la confisca di liste e supporti cartacei/informatici e ha irrogato sanzioni pecuniarie per complessivi 1,8 milioni di euro, oltre alla pubblicazione del provvedimento e alla trasmissione all’AGCM.

Provvedimento sanzionatorio e inibitorio nei confronti di Mas s.r.l., Mas s.r.l.s., Sesta Impresa s.r.l. e Arnia società cooperativa per telemarketing illecito, trattamenti senza base giuridica e violazioni su designazioni, sicurezza e riscontro al Garante nel settore energia

Provvedimento sanzionatorio e inibitorio su telemarketing illecito nel settore energia

Il Garante per la protezione dei dati personali ha adottato un provvedimento nei confronti di Mas s.r.l., Mas s.r.l.s., Sesta Impresa s.r.l. e Arnia società cooperativa, nell’ambito di un’istruttoria avviata a seguito di segnalazione della Guardia di finanza. L’oggetto del procedimento riguarda una filiera di telemarketing e acquisizione contratti per servizi energetici sviluppata in modo sistematico e, secondo l’Autorità, radicalmente illecito sotto il profilo privacy.

Origine del procedimento e accertamenti ispettivi

L’atto di avvio del procedimento è del 15 novembre 2022, notificato ai quattro soggetti ai sensi dell’art. 166, comma 5, del Codice. L’istruttoria ha preso le mosse da una segnalazione del Nucleo Speciale Tutela Privacy e Frodi Tecnologiche della Guardia di finanza, a sua volta originata dagli accertamenti condotti dalla Compagnia di Soave nel corso delle ordinarie attività d’istituto.

Le verifiche hanno riguardato:

  • Mas s.r.l. e Mas s.r.l.s., società veronesi operanti nella promozione di servizi energetici;
  • Sesta Impresa s.r.l., con funzioni di raccordo per la gestione dei contratti e delle attività promozionali;
  • Arnia società cooperativa, indicata come centro organizzativo delle attività di call center e data entry.

Trattamenti esaminati e ricostruzione della filiera

Dalle ispezioni è emerso un sistema di promozione commerciale basato su contatti telefonici e visite porta a porta, finalizzato alla sottoscrizione di contratti con operatori del mercato energetico, in particolare Enel Energia e Hera Comm. Le società coinvolte condividevano in vario modo liste di contatti, contratti e flussi di dati, senza che fosse chiaro, né correttamente formalizzato, il ruolo di ciascun soggetto nella filiera del trattamento.

Il Garante ha ricostruito che:

  • Mas s.r.l. e Mas s.r.l.s. utilizzavano liste anagrafiche acquisite da terzi, anche esteri, senza adeguata verifica della liceità della raccolta e del consenso;
  • Sesta Impresa svolgeva attività promozionali e di acquisizione contratti per più compagnie e agenzie, spesso senza valida designazione quale responsabile o sub-responsabile;
  • Arnia svolgeva call center e data entry, accedendo alle piattaforme delle compagnie con credenziali intestate ad altri soggetti e trattando dati in una posizione non coerente con la formale designazione ricevuta.

Violazioni contestate

L’atto di contestazione ha elencato numerose violazioni del GDPR e del Codice privacy, tra cui:

  • mancanza di base giuridica e violazione dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, anche per trattamenti promozionali e comunicazioni di dati;
  • assenza o inadeguatezza dell’informativa ex art. 13 GDPR;
  • carenze nella raccolta e nella documentazione del consenso ex artt. 6 e 7 GDPR;
  • violazioni degli artt. 28 e 29 GDPR per mancata o impropria designazione di responsabili, sub-responsabili e autorizzati;
  • omessa tenuta o messa a disposizione del registro dei trattamenti ex art. 30 GDPR;
  • violazioni in materia di sicurezza del trattamento ex art. 32 GDPR per l’uso di credenziali non correttamente attribuite;
  • per Arnia, mancato riscontro alle richieste di informazioni dell’Autorità ex art. 157 del Codice e art. 31 GDPR;
  • per Mas s.r.l. e Arnia, contestazioni anche in relazione all’art. 130, comma 3, del Codice sul trattamento dei dati per finalità promozionali.

Difese e comportamento dei destinatari

Mas s.r.l., Mas s.r.l.s. e Sesta Impresa non hanno presentato memorie difensive né richiesto audizione. Arnia, invece, ha chiesto di essere ascoltata, ma la sua difesa si è concentrata quasi esclusivamente sul tema del mancato riscontro alle richieste documentali della Guardia di finanza, senza fornire spiegazioni sostanziali sulle più ampie contestazioni.

Successivamente Arnia ha trasmesso una pen-drive contenente oltre 10.000 file, riconducibili a moduli di informativa e consenso. Il Garante ha rilevato criticità nella documentazione prodotta, tra cui la presenza di moduli duplicati, sottoscrizioni in date diverse per lo stesso interessato e, in alcuni casi, firme apparentemente difformi. Tale materiale non è stato ritenuto un riscontro adeguato rispetto alle richieste istruttorie dell’Autorità.

Valutazioni del Garante

L’Autorità ha espresso una valutazione di estrema gravità delle condotte, rilevando che le quattro società hanno operato in un contesto di telemarketing selvaggio, sfruttando le debolezze del sistema e aggirando le regole poste a tutela dei diritti degli interessati. Il provvedimento sottolinea la natura organizzata e sistemica dell’operazione, la pluralità degli anelli della filiera e l’assenza di un corretto presidio delle responsabilità.

Il Garante ha evidenziato in particolare che:

  • i trattamenti erano svolti senza che le compagnie energetiche avessero una piena e corretta rappresentazione della filiera;
  • i dati personali passavano di mano tra soggetti non adeguatamente designati;
  • gli interessati non erano consapevoli dei passaggi dei propri dati tra le varie società;
  • l’impostazione complessiva favoriva il proliferare di contatti promozionali illeciti.

Divieto di ulteriori trattamenti e confisca

Ritenendo i trattamenti radicalmente illeciti, il Garante ha disposto, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. f) GDPR, il divieto di ogni ulteriore trattamento finalizzato a:

  • realizzare contatti promozionali;
  • utilizzare le liste di anagrafiche acquisite da Mas s.r.l.s. e Mas s.r.l. e i database nella titolarità di Arnia;
  • svolgere attività di data entry di contratti per l’attivazione di servizi energetici.

È stata inoltre disposta, ai sensi degli artt. 58, par. 6, GDPR, 166, comma 7, del Codice e 20, comma 3, della l. n. 689/1981, la confisca dei supporti informatici e cartacei contenenti:

  • le liste di anagrafiche illecitamente acquisite da Mas s.r.l.s.;
  • le liste di anagrafiche e i moduli cartacei che compongono i database nella disponibilità di Arnia.

Sanzioni pecuniarie e criteri di quantificazione

L’Autorità ha irrogato sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi degli artt. 166, comma 7, del Codice e 18 l. n. 689/1981, in applicazione dell’art. 83, parr. 3 e 5, GDPR. Gli importi stabiliti sono:

  • Mas s.r.l.: euro 500.000;
  • Mas s.r.l.s.: euro 200.000;
  • Sesta Impresa s.r.l.: euro 300.000;
  • Arnia società cooperativa: euro 800.000.

Nella quantificazione sono stati considerati i criteri dell’art. 83, par. 2, GDPR, in particolare:

  • la gravità eccezionale delle violazioni;
  • il carattere intenzionale delle condotte;
  • lo scarsissimo grado di cooperazione con l’Autorità;
  • la capacità economica dei contravventori, desunta dai bilanci 2021;
  • il ruolo specifico di ciascuna società nella filiera illecita.

Ulteriori misure e adempimenti

Il Garante ha anche:

  • ingiunto alle società di comunicare entro 30 giorni le iniziative intraprese per dare attuazione al divieto;
  • avvertito che l’eventuale mancato adempimento può comportare ulteriori sanzioni pecuniarie;
  • disposto la pubblicazione del provvedimento sul sito dell’Autorità;
  • ordinato l’annotazione nel registro interno dell’Autorità;
  • trasmesso il provvedimento all’Autorità garante della concorrenza e del mercato per le iniziative di competenza.

Impatto pratico per operatori e consulenti privacy

Il provvedimento è rilevante perché ribadisce che nelle filiere di telemarketing e vendita indiretta non è sufficiente un assetto contrattuale formale se le attività concrete non corrispondono ai ruoli privacy effettivi. In particolare, la decisione evidenzia la necessità di:

  • verificare la liceità delle liste di contatti acquisite da terzi;
  • formalizzare correttamente i ruoli di titolare, responsabile, sub-responsabile e autorizzato;
  • controllare l’uso delle credenziali di accesso ai sistemi delle compagnie;
  • garantire informativa, consenso e tracciabilità dei flussi di dati;
  • assicurare piena collaborazione con l’Autorità di controllo.

Punti principali

Origine dell’istruttoria e soggetti coinvolti

Il procedimento trae origine da una segnalazione della Guardia di finanza, a seguito di accertamenti avviati nel contesto di controlli sul territorio durante il periodo pandemico. L’Ufficio del Garante ha contestato violazioni a quattro soggetti: Mas s.r.l., Mas s.r.l.s., Sesta Impresa s.r.l. e Arnia società cooperativa, tutti operanti nella promozione e vendita di contratti per servizi energetici (in particolare Enel Energia e Hera Comm).

Filiera del telemarketing e raccolta illecita dei dati

Dalle ispezioni è emerso che Mas s.r.l. e Mas s.r.l.s. effettuavano chiamate promozionali usando liste di anagrafiche acquistate da soggetti terzi, anche esteri, senza verificare la corretta raccolta dei dati, il consenso degli interessati e la preventiva informativa. Le liste venivano poi condivise e utilizzate anche da Sesta Impresa e Arnia, in un circuito di comunicazioni di dati privo di base giuridica e non trasparente per gli interessati.

Designazioni mancanti o inefficaci e ruoli non coerenti

Il Garante ha rilevato la mancata o scorretta designazione di responsabili e sub-responsabili del trattamento lungo tutta la filiera. Mas s.r.l. e Mas s.r.l.s. hanno operato senza adeguate designazioni e senza registri dei trattamenti; Sesta Impresa ha svolto trattamenti per diverse compagnie e agenzie senza essere validamente designata, e ha a sua volta coinvolto Arnia; Arnia risultava formalmente designata solo in un secondo momento e, comunque, per rapporti che non coincidevano con la reale struttura dei trattamenti accertati.

Sicurezza del trattamento e accessi ai portali delle compagnie

Sesta Impresa e Arnia hanno acquisito e utilizzato credenziali di autenticazione per accedere alle piattaforme informatiche delle compagnie energetiche non attribuite univocamente ai soggetti che le usavano. Il Garante ha ritenuto tali condotte in contrasto con i principi di integrità e riservatezza e con l’art. 32 GDPR, poiché consentivano accessi non consentiti ai sistemi delle compagnie.

Rilievi su Arnia e mancato riscontro all’Autorità

Arnia è stata qualificata come snodo centrale dell’operazione: gestiva call center e data entry, utilizzava database di contattabilità propri e alimentava ulteriormente le banche dati con consensi acquisiti in modo criticamente illecito. Inoltre non ha fornito nei termini richiesti i dati e la documentazione chiesti dall’Autorità, violando l’art. 157 del Codice e mostrando un insufficiente grado di cooperazione.

Come è indicizzato

Materiemarketing e telemarketingsanzioni gdprmisure di sicurezzadiritti dell'interessatopubblica amministrazione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Garante Privacy, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.