Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 21292/2025 del 25/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di appello che, in esito al rinvio disposto da Cassazione, aveva ordinato la demolizione della parte dell'ultimo piano identificata come subalterno 16 per violazione delle norme sulle distanze tra costruzioni (art. 9 d.m. 1444/1968). Le censure principali erano: difetto di integrità del contraddittorio per non aver chiamato in giudizio tutti i proprietari delle porzioni eventualmente in violazione; errata applicazione dell'art. 9 d.m. 1444/1968 (sostenendo che la norma inderogabile imponeva demolizione totale e non parziale); violazione di norme processuali riferite alla ripartizione delle spese e alla legittimazione a rappresentare le parti comuni (amministratore del Condominio); omesso esame di fatti decisivi relativi alla fattibilità tecnica, alla normativa antisismica e alla sicurezza statica, nonché contestazione della possibilità di demandare al giudice dell'esecuzione la verifica delle modalità di demolizione e l'eventuale sostituzione con una sanzione pecuniaria.

La decisione

La Corte ha rigettato entrambi i ricorsi. Ha ritenuto infondate le censure sul presunto difetto del contraddittorio, richiamando il principio che nel giudizio di rinvio non possono essere eccepiti difetti di contraddittorio non dedotti in cassazione e che l'azione di riduzione in pristino si esercita nei confronti dei proprietari coinvolti nel processo; ha precisato che l'art. 9 del d.m. 1444/1968 è inderogabile ma non obbliga ad agire contro tutti i proprietari che possono aver violato la distanza, né esclude la possibilità di demolizione parziale entro i limiti della domanda; ha stabilito che le questioni tecniche concernenti la fattibilità, la sicurezza statica e la normativa antisismica non attengono alla cognizione e devono essere affrontate nella fase esecutiva, dove può essere valutata anche l'eventuale conversione in sanzione pecuniaria se la demolizione si rivelasse incidere sulla staticità dell'edificio; ha infine ritenuto legittima la condanna alle spese dell'intero giudizio a carico dei ricorrenti, liquidate in favore dei controricorrenti Bucciol e Orrù secondo la misura indicata in sentenza.

Norme richiamate

  • decreto ministeriale n. 1444/1968, art. 9

    La Corte afferma che l'art. 9 e' inderogabile e riconosce il diritto soggettivo del vicino all'arretramento, ma l'inderogabilità non impone che l'azione sia esercitata contro tutti i proprietari potenzialmente responsabili; il giudice può disporre demolizioni parziali nei limiti della domanda.

  • codice civile, art. 873

    Riferita dalla Corte nell'ambito delle norme sulle distanze tra costruzioni; la Corte ritiene che le regole sulle distanze non escludono la possibilita' di una tutela mirata (demolizione parziale) nei confronti dei soggetti processualmente dedotti.

  • codice civile, artt. 871 e 872

    Richiamati come riferimenti normativi sulle distanze e limiti di costruzione; la Corte li utilizza per collocare la tutela (demolizione) nell'ambito delle prescrizioni civilistiche e per escludere che profili tecnici impediscano in via cognitiva l'ordine demolitorio.

  • codice civile, art. 1127, comma 2

    Centrale nella discussione sulle parti comuni: la Corte sottolinea che la legittimazione dell'amministratore a rappresentare il condominio e' valutata alla luce della giurisprudenza; la condanna delle parti relativamente alle parti comuni non e' esclusa a priori.

  • d.p.r. n. 380/2001, art. 34 (richiamato per analogia)

    La Corte usa la giurisprudenza amministrativa relativa all'art. 34 come parallelo: l'ordine di demolizione e' un provvedimento vincolato e la sostituzione con una sanzione pecuniaria e' una soluzione che va valutata in sede esecutiva quando la demolizione materiale inciderebbe sulla stabilita' dell'edificio.

  • codice di procedura civile, art. 102

    La Corte ricorda il principio secondo cui, nel giudizio di rinvio dalla Cassazione, non puo' essere eccepita la non integrita del contraddittorio originario se tale questione non e' stata sollevata nel ricorso per cassazione; in sostanza il contraddittorio si presume integro nella sede di rinvio.

  • codice di procedura civile, art. 612

    Ricordato dalla Corte nella parte in cui spiega che il giudice dell'esecuzione e' competente a stabilire le modalita' operative per l'attuazione del risultato indicato nel titolo e a richiedere i permessi o provvedimenti amministrativi necessari; in caso di mancato rilascio, il diritto puo' convertirsi in risarcimento.

  • codice di procedura civile, art. 91

    Applicato per la ripartizione delle spese: la Corte conferma che la soccombenza e la causa del processo determinano l'addebito delle spese anche se la parte si e' costituita solo nel giudizio di rinvio o e' rimasta contumace in fasi precedenti.

Massime di principio

  • L'azione di riduzione in pristino per violazioni delle distanze va rivolta nei confronti dei proprietari che sono effettivamente parte del processo; l'assenza di altri proprietari non evocati non impedisce al giudice di ordinare la demolizione limitatamente alle porzioni appartenenti ai soggetti processualmente dedotti.
  • La Corte di cassazione, nel rinviare la causa, stabilisce quale contraddittorio si presume integro: difetti originari del litisconsorzio non possono essere sollevati in sede di rinvio se non erano stati dedotti davanti alla Cassazione.
  • L'inderogabilita' delle norme urbanistiche o sulle distanze non esclude automaticamente la possibilita' di misure parziali di ripristino; il contenuto della tutela e' limitato ai termini soggettivi e oggettivi della domanda.
  • Le questioni tecnico-edilizie complesse (sicurezza statica, normativa antisismica, fattibilita' della demolizione parziale) attengono alla fase esecutiva e non al giudizio di cognizione: solo in esecuzione si valuta la possibilita' pratica della demolizione e l'eventuale conversione della misura in una sanzione pecuniaria.
  • La rappresentanza del condominio e la legittimazione passiva per le parti comuni devono essere valutate caso per caso; l'amministratore puo' essere ritenuto legittimato in alcune ipotesi, ma la questione non esclude l'adozione di provvedimenti diretti alle parti convenute.
  • Quanto alle spese processuali, e' criterio decisivo chi ha dato causa al processo: la costituzione tardiva o la contumacia non impediscono l'addebito delle spese se la parte e' ritenuta causare la lite.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.