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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 21283/2025 del 25/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente, proprietario di un immobile prospiciente via del Plebiscito a Padova, ha chiesto la rimozione di pannelli antirumore installati davanti al suo fabbricato perché posti a distanza inferiore rispetto ai limiti prescritti sia dal confine della proprietà sia dalla costruzione stessa; in subordine ha chiesto l'indennità ai sensi dell'art. 44 del d.P.R. 327/2001. Il Comune ha resistito sostenendo che i pannelli non rientrano nella nozione di "costruzione" rilevante per le norme sulle distanze e che, eventualmente, si applicherebbe l'art. 879 c.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto i primi due motivi di ricorso del Vettore ritenendo che la Corte d'appello avesse utilizzato parametri erronei per escludere l'applicabilità delle norme sulle distanze ai pannelli antirumore. La Cassazione ha richiamato il principio consolidato secondo cui, agli effetti dell'art. 873 c.c., la nozione di "costruzione" comprende qualsiasi manufatto con caratteristiche di consistenza e stabilità o che emerga sensibilmente dal suolo e che possa creare intercapedini pregiudizievoli per sicurezza e salubrità; ha inoltre precisato che l'eventuale richiamo all'art. 879 c.c. introduce questioni di fatto non valutate nella sentenza impugnata. La sentenza impugnata è stata cassata nei punti indicati e la causa rinviata alla Corte d'appello di Venezia in diversa composizione per un nuovo esame conforme ai principi indicati. I restanti motivi relativi all'indennità ex art. 44 d.P.R. 327/2001 sono stati dichiarati assorbiti. La Corte di rinvio liquiderà le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 872 c.c.

    Collocato nel quadro delle distanze tra costruzioni; la giurisprudenza parla della nozione di "costruzione" applicabile anche a manufatti stabili che emergono dal suolo e possono incidere sul godimento della proprietà, parametri che il giudice di merito deve utilizzare per la valutazione

  • art. 873 c.c.

    Stabilisce i limiti di distanza tra costruzioni su fondi confinanti; la Corte ricorda che la nozione di "costruzione" non si limita agli edifici ma comprende qualsiasi manufatto con consistenza e stabilità o che emerga sensibilmente dal suolo e che possa creare intercapedini pregiudizievoli alla sicurezza e alla salubrità del godimento della proprietà; la sua applicabilità va valutata in base a questi parametri

  • art. 879 c.c.

    Prevede regole specifiche per le costruzioni in confine con piazze o vie pubbliche; la Corte osserva che il richiamo a tale norma comporta accertamenti di fatto diversi e che la sua applicazione va limitata al contesto previsto dalla norma (spazio di isolamento fra edifici separati da vie o piazze pubbliche)

  • art. 44 d.P.R. 327/2001

    Regola l'indennità dovuta per particolare occupazione o limitazioni connesse a opere pubbliche o simili; nel caso di specie la Corte territoriale aveva respinto la domanda per mancata prova dei pregiudizi giustificativi dell'indennità, questione non decisa nel merito dalla Cassazione che ha però dichiarato assorbiti i restanti motivi

  • art. 348-ter c.p.c.

    Richiamato dal Comune nel controricorso per sostenere l'inammissibilità del ricorso quando la decisione di merito risolve questioni di fatto in modo identico nei due gradi di giudizio; la Cassazione tuttavia ha ritenuto che qui sussistesse una questione di diritto relativa ai parametri di valutazione della nozione di "costruzione"

Massime di principio

  • Per l'applicabilità delle norme sulle distanze (art. 872-873 c.c.) non conta solo la qualificazione formale dell'intervento (es. "pannelli" o "barriere"): rileva se il manufatto ha consistenza e stabilità, emerge sensibilmente dal suolo e può creare intercapedini o pregiudicare sicurezza e salubrità del godimento della proprietà.
  • In assenza di discipline urbanistiche o regolamenti locali specifici per le barriere antirumore, si applicano le norme generali sulle distanze tra costruzioni; il giudice di merito deve esaminare e motivare la sussistenza dei parametri sopra indicati.
  • Il richiamo all'art. 879 c.c. è circoscritto al caso delle costruzioni in confine con piazze o vie pubbliche fra edifici opposti: l'uso di tale norma per escludere l'applicazione delle distanze richiede accertamenti di fatto specifici e non può essere invocato genericamente.
  • La valutazione se un manufatto costituisca "costruzione" ai fini delle distanze è in parte di fatto (accertamento delle caratteristiche materiali) ma i criteri da usare sono di diritto e vincolano il giudice di merito; la loro errata applicazione può giustificare la cassazione.
  • La domanda di indennità ex art. 44 d.P.R. 327/2001 richiede la prova dei pregiudizi che giustificano l'indennità; se tale prova manca, la domanda può essere rigettata indipendentemente dall'accertamento sulla rimozione dei manufatti.

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