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Regolamento

Regolamento (UE) 2026/1461

Regolamento (UE) 2026/1461 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2026, relativo alla non applicazione dei dazi doganali sulle importazioni di determinate merci

Normativa europea32026R1461

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento azzera, per un periodo determinato, i dazi doganali applicabili nell’Unione a specifiche importazioni di astici e aragoste. La misura è adottata per dare attuazione agli impegni politici UE-USA e per preservare la continuità degli scambi commerciali e degli accessi di mercato. È prevista una clausola di salvaguardia che consente alla Commissione di sospendere la non applicazione dei dazi in caso di inadempimento o deterioramento del contesto, nonché il rimborso dei dazi pagati in eccesso per il periodo retroattivo. La Commissione dovrà inoltre valutare gli effetti della disciplina entro il 31 gennaio 2030.

Non applicazione, per un periodo determinato e con effetto retroattivo, dei dazi doganali sulle importazioni nell’Unione di specifiche merci a base di astice e aragosta, con previsione di possibile sospensione e rimborso dei dazi versati in eccesso.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alle importazioni nell’Unione delle merci classificate con i codici NC elencati nell’allegato: aragoste congelate (0306 11 90), astici congelati o vivi (0306 12 10, 0306 12 90, 0306 32 10) e astici preparati o conservati (1605 30 90). La disciplina riguarda gli operatori economici importatori e le autorità doganali degli Stati membri; è limitata territorialmente all’Unione europea e temporalmente al periodo dal 1o agosto 2025 al 31 luglio 2030. Restano possibili sospensioni totali o parziali della misura da parte della Commissione in presenza di determinate circostanze legate all’attuazione della dichiarazione comune UE-USA del 21 agosto 2025 o a un mutamento delle circostanze oggettive.

Regolamento (UE) 2026/1461 relativo alla non applicazione dei dazi doganali sulle importazioni di determinate merci

Il regolamento interviene in un contesto di relazioni commerciali e di investimento particolarmente intense tra Unione europea e Stati Uniti e si inserisce nel seguito di accordi politici e dichiarazioni comuni volti a evitare perturbazioni negli scambi bilaterali. La misura consiste nella non applicazione dei dazi doganali per specifiche merci a base di astice e aragosta importate nell’Unione, con applicazione retroattiva dal 1o agosto 2025 e durata fino al 31 luglio 2030.

Finalità e contesto politico-commerciale

Dai considerando emerge che l’Unione e gli Stati Uniti hanno perseguito un assetto tariffario reciproco per migliorare le relazioni commerciali e di investimento. Il regolamento si collega alla dichiarazione comune del 2020 e al regolamento (UE) 2020/2131, adottato per attuarla; la nuova disciplina dà seguito all’accordo politico del 27 luglio 2025 e alla dichiarazione comune del 21 agosto 2025, con l’obiettivo di garantire continuità di accesso al mercato statunitense per le merci dell’Unione e di mantenere stabilità nelle relazioni bilaterali.

Ambito oggettivo e merci interessate

La misura riguarda esclusivamente le importazioni nell’Unione di merci classificate con i codici NC elencati nell’allegato. In particolare, sono compresi:

  • aragoste congelate, anche affumicate o sgusciate, con il codice 0306 11 90;
  • astici congelati, interi o non interi, con i codici 0306 12 10 e 0306 12 90;
  • astici vivi, con il codice 0306 32 10;
  • astici preparati o conservati, con il codice 1605 30 90.

Le designazioni riportate nell’allegato precisano la portata merceologica della deroga tariffaria e rinviano alla nomenclatura combinata di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87, applicabile nel 2025 e, mutatis mutandis, come successivamente modificata.

Regola tariffaria: dazio pari a zero

L’articolo 1 sancisce che i dazi doganali della tariffa doganale comune relativi alle merci dell’allegato sono pari allo 0 %. La formulazione normativa opera come non applicazione del prelievo doganale per le importazioni interessate, con effetto generale e diretto negli Stati membri.

Clausola di sospensione e tutela degli interessi dell’Unione

La Commissione dispone di un potere di esecuzione particolarmente rilevante: può sospendere, in tutto o in parte, la non applicazione dei dazi qualora ricorrano circostanze idonee a compromettere il quadro politico-commerciale con gli Stati Uniti. Le ipotesi tipizzate sono tre:

  • mancata attuazione della dichiarazione comune del 21 agosto 2025 o compromissione dei relativi obiettivi, dell’accesso degli operatori UE al mercato statunitense o delle relazioni commerciali e di investimento;
  • esistenza di indicazioni sufficienti che tali condotte si verificheranno in futuro;
  • cambiamento delle circostanze oggettive rispetto a quelle esistenti il giorno della dichiarazione comune.

La sospensione è adottata mediante atto di esecuzione secondo la procedura d’esame di cui al regolamento (UE) n. 182/2011.

Rimborso dei dazi versati in eccesso

Il regolamento riconosce un meccanismo di rimborso per i dazi corrisposti in eccesso rispetto al regime di favore introdotto. Su richiesta degli operatori economici interessati, le autorità doganali nazionali competenti devono rimborsare i dazi pagati in misura superiore a quanto dovuto per le merci dell’allegato importate tra il 1o agosto 2025 e il 30 giugno 2026.

Monitoraggio, valutazione e possibile proroga

La Commissione è tenuta a presentare entro il 31 gennaio 2030 una valutazione degli effetti del regolamento. Tale valutazione deve concentrarsi sulle variazioni, a partire dal 1o agosto 2025, dei volumi e dei valori commerciali delle esportazioni dagli Stati Uniti verso l’Unione delle merci interessate. Se opportuno, la valutazione dovrà essere accompagnata da una proposta legislativa volta a prorogare il periodo di applicazione della disciplina. È inoltre previsto un obbligo di informativa periodica e tempestiva al Parlamento europeo e al Consiglio sugli sviluppi rilevanti.

Entrata in vigore, applicazione e durata

Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica retroattivamente dal 1o agosto 2025. La durata dell’applicazione è fissata fino al 31 luglio 2030. Ne deriva una disciplina temporalmente definita, con effetti anche per operazioni doganali anteriori alla pubblicazione, limitatamente al periodo espressamente indicato.

Profili operativi per gli operatori

Per gli importatori e i professionisti che assistono operazioni doganali, i punti di maggiore rilievo sono:

  • corretta classificazione tariffaria delle merci nei codici NC dell’allegato;
  • verifica del periodo di importazione rilevante ai fini dell’applicazione dello 0 % e del rimborso;
  • eventuale presentazione di istanze di rimborso alle autorità doganali nazionali;
  • monitoraggio di eventuali atti di esecuzione della Commissione che sospendano, in tutto o in parte, il beneficio tariffario.

La disciplina è dunque una misura tariffaria settoriale, strettamente connessa a un quadro negoziale UE-USA e destinata a incidere in modo diretto sulle operazioni doganali relative alle merci indicate nell’allegato.

Disposizioni principali

Non applicazione dei dazi doganali

L’articolo 1 stabilisce che i dazi doganali della tariffa doganale comune, istituita dal regolamento (CEE) n. 2658/87, applicabili alle importazioni nell’Unione delle merci indicate nell’allegato sono pari allo 0 %.

Sospensione della misura da parte della Commissione

L’articolo 2 attribuisce alla Commissione il potere di adottare un atto di esecuzione che sospenda, in tutto o in parte, l’articolo 1 se: gli Stati Uniti non attuano la dichiarazione comune del 21 agosto 2025 o ne compromettono gli obiettivi, compromettono l’accesso degli operatori UE al mercato statunitense o perturbano in altro modo le relazioni commerciali e di investimento; vi siano indicazioni sufficienti che tali comportamenti si verificheranno; oppure intervenga un cambiamento di circostanze oggettive rispetto a quelle esistenti alla data della dichiarazione comune. L’atto resta efficace finché persistono tali circostanze.

Procedura di comitato e controllo di esecuzione

L’articolo 3 prevede che la Commissione sia assistita dal comitato sugli ostacoli agli scambi istituito dal regolamento (UE) 2015/1843, quale comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. Nei casi di cui all’articolo 2, paragrafo 1, si applica la procedura d’esame di cui all’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Rimborso dei dazi corrisposti in eccesso

L’articolo 4 dispone che, su richiesta degli operatori economici interessati, le autorità doganali nazionali competenti rimborsino i dazi doganali versati in eccesso rispetto a quelli dovuti ai sensi del regolamento per le merci dell’allegato importate nell’Unione tra il 1o agosto 2025 e il 30 giugno 2026.

Valutazione della Commissione e possibile proroga

L’articolo 5 impone alla Commissione di presentare entro il 31 gennaio 2030 una valutazione degli effetti del regolamento, con riferimento alle variazioni, dal 1o agosto 2025, dei volumi e valori commerciali delle esportazioni dagli Stati Uniti verso l’Unione delle merci di cui all’allegato. Se del caso, la valutazione deve essere accompagnata da una proposta legislativa di proroga del periodo di applicazione. La Commissione deve inoltre informare regolarmente e tempestivamente il Parlamento europeo e il Consiglio sugli sviluppi pertinenti.

Entrata in vigore e applicazione retroattiva

L’articolo 6 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1o agosto 2025 fino al 31 luglio 2030. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieunione doganalepolitica commercialerelazioni commerciali internazionalitariffa doganale comune

Testo integrale

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