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Sentenza

Sentenza n. 9105/2026 - Roma, Sezione 3B

per l’ESECUZIONE della Sentenza n. 13/2025 pubbl. il 09/01/2025 RG n. 20/2024 del Tribunale di Rieti - sez. lavoro Giudice dott. Alessio Marinelli notificata al Ministero dell'Istruzione e del Merito in data 15/02/2025, passata in giudicato che ha accolto il ricorso della ricorrente così statuendo "− accerta e dichiara il diritto di Marconcini Cristiana Luisa ad ottenere il beneficio economico della cd. Carta del docente per gli anni scolastici 2021/22; 2022/23 e 2023/24 per l'importo di euro 500,00 annui e, per l'effetto, condanna il Ministero convenuto all'attribuzione in favore della ricorrente della cd. "Carta del docente" secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto (pari ad euro 1.500,00), oltre interessi e rivalutazione nei limiti di legge, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”.

Giustizia amministrativa202512826

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Rieti, sezione lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta del docente per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l'esecuzione della sentenza passata in giudicato, deducendo l'inerzia del Ministero nell'attribuzione della Carta del docente per il valore complessivo di 1.500 euro, oltre interessi e rivalutazione nei limiti di legge. Ha chiesto inoltre la nomina di un commissario ad acta per l'ipotesi di ulteriore inerzia e la condanna dell'Amministrazione al pagamento di penalità di mora. Il Ministero si è costituito con atto di mero stile, senza contestare l'inadempimento, le deduzioni della ricorrente o l'esistenza di elementi ostativi e sopravvenienze.

La decisione

Il TAR ha accolto parzialmente il ricorso per ottemperanza. Ha ritenuto provati il passaggio in giudicato della sentenza e l'inadempimento dell'Amministrazione, anche considerando la mancata contestazione ministeriale e i principi sull'onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per l'eventuale inosservanza ha nominato sin d'ora commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega e senza compenso, assegnandogli ulteriori 60 giorni decorrenti dalla scadenza del termine concesso all'Amministrazione. Ha respinto la domanda di penalità di mora, ritenendo che il periodo inferiore a due anni dalla sentenza ottemperanda non fosse sufficiente a dimostrare una mancanza di volontà di adempiere. Ha condannato il Ministero alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 22, comma 36, l. 724/1994

    oltre interessi e rivalutazione nei limiti di legge, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994

    La sentenza ottemperanda aveva previsto il riconoscimento di interessi e rivalutazione, nei limiti di legge, dalla data del diritto all'accredito fino alla concreta attribuzione.

  • art. 114 c.p.a.

    Il giudizio è stato proposto per ottenere l'esecuzione del giudicato; il TAR ha ordinato all'Amministrazione di conformarsi al titolo e ha nominato preventivamente un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inerzia.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, accertati il passaggio in giudicato del titolo e l'inadempimento dell'Amministrazione, il giudice deve ordinare all'amministrazione soccombente di dare esecuzione al giudicato entro un termine determinato.
  • La mancata contestazione, da parte dell'Amministrazione costituita, delle deduzioni specifiche sull'inadempimento e l'assenza di elementi ostativi o sopravvenienze possono concorrere a fondare l'accertamento dell'inerzia amministrativa, secondo la disciplina dell'onere della prova tra creditore e debitore.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, individuato nell'organo amministrativo competente, affinché provveda, anche con facoltà di delega e senza compenso, qualora decorra inutilmente il termine assegnato all'Amministrazione.
  • La penalità di mora non è automaticamente dovuta per il solo ritardo nell'esecuzione del giudicato: può essere negata quando la vicinanza temporale della sentenza ottemperanda, nella fattispecie inferiore a due anni, non sia ritenuta sufficiente a dimostrare una volontà dell'Amministrazione di non adempiere.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

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