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Legge

L.R. Marche 11/2010

Misure urgenti in materia di contenimento della spesa

Normativa regionaleL.R. Marche 11/2010Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge riduce compensi, gettoni e indennità di componenti di organi regionali e di revisori, limita i compensi aggiuntivi ai dipendenti regionali e detta misure di coordinamento della finanza e di riorganizzazione del personale. Prevede anche regole transitorie per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro e per le procedure concorsuali regionali. Applicazione principale dal primo giorno del mese successivo all’entrata in vigore; alcune misure riguardano termini già conclusi (2010-2013).

Misure urgenti di contenimento della spesa regionale

Misure urgenti di contenimento della spesa regionale

La legge della Regione Emilia-Romagna introduce interventi urgenti per ridurre il costo degli apparati amministrativi, razionalizzare la spesa di personale e disciplinare alcuni profili di organizzazione e reclutamento. Una parte rilevante delle disposizioni ha natura temporale o transitoria e riguarda scadenze ormai concluse.

Riduzione dei compensi e dei rimborsi per organi e commissioni

Per i componenti di commissioni, comitati e collegi richiamati dalla tabella B della l.r. 20/1984 sono riconosciuti solo i rimborsi delle spese documentate di viaggio, calcolati secondo un criterio forfetario legato al prezzo della benzina e alla distanza tra residenza e sede dell’organismo; per le trasferte connesse all’esercizio delle funzioni restano rimborsabili anche viaggio, vitto e alloggio secondo le regole dei dipendenti regionali. La Giunta regionale deve rideterminare, ove previsto, il gettone di presenza entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge, con limite massimo di 30 euro per seduta.

La disciplina si estende a ogni organismo collegiale istituito dalla Regione, dalle Autorità e dagli organismi intermedi nell’ambito del controllo e valutazione dei fondi strutturali europei, nonché agli organismi operanti nell’amministrazione regionale per i quali sia previsto un gettone di presenza.

Per amministratori e componenti dei collegi dei revisori degli enti pubblici operanti in materie di competenza regionale, l’indennità mensile di carica o di presenza è ridotta del 10% rispetto all’importo percepito; si applicano inoltre le regole sui rimborsi di viaggio. Anche il compenso annuo dell’Autorità di garanzia regionale dei diritti della persona è ridotto del 10%.

Compensi dei dipendenti regionali per incarichi extra-istituzionali

I dipendenti regionali non possono percepire compensi aggiuntivi per attività rientranti nei doveri d’ufficio. Se svolgono, su nomina/designazione/proposta della Regione, attività estranee ai compiti d’ufficio o partecipano a organi collegiali regionali durante l’orario di lavoro, non spetta alcun compenso, indennità o gettone.

Se le medesime attività sono svolte fuori dall’orario di lavoro, spetta solo il rimborso delle spese documentate e, in alternativa, un gettone di presenza o indennità giornaliera pari a 30 euro, purché la durata dell’attività sia di almeno due ore. Gli eventuali compensi corrisposti da terzi devono essere versati alla Regione.

Sono escluse le attività di progettazione e pianificazione, connesse attività tecnico-amministrative e le commissioni di collaudo ai sensi del codice dei contratti pubblici. Sono inoltre escluse le commissioni esaminatrici dei concorsi per i corsi di formazione specifica in medicina generale; per le commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici per l’accesso all’impiego regionale non spetta alcun gettone o indennità, ma soltanto lo straordinario se dovuto e il rimborso spese.

La disciplina del comma 3 non si applica alle attività o partecipazioni già conseguenti a programmazione, nomina, designazione o proposta antecedenti all’entrata in vigore della legge.

Coordinamento della finanza regionale e riorganizzazione del personale

La Regione è tenuta a ridurre complessivamente la spesa di personale, al lordo di oneri riflessi e IRAP e al netto dei rinnovi contrattuali, attraverso:

  • riduzione delle spese di personale mediante sostituzione solo parziale dei cessati e riduzione del lavoro flessibile, comprese collaborazioni coordinate e continuative e somministrazione di lavoro;
  • razionalizzazione e snellimento delle strutture amministrative, anche tramite accorpamenti e riduzione dei dirigenti;
  • contenimento della crescita della contrattazione integrativa.

Per realizzare tali obiettivi, la Giunta regionale stipula apposite intese con l’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea legislativa regionale.

Incarichi dirigenziali e funzionalità delle strutture

Per garantire la riorganizzazione e la riduzione della spesa dirigenziale, la Giunta regionale e l’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea legislativa possono conferire incarichi di direzione dei servizi anche a soggetti già titolari di incarichi di posizione dirigenziale alla data di entrata in vigore della legge, nei limiti richiamati dalla normativa organizzativa regionale.

Attuazione della disciplina sulla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro

La legge interviene sull’attuazione della l.r. 1/2010, limitandola alle domande presentate entro il 30 settembre 2010, con esclusione di quelle presentate ai sensi del comma 2 dell’art. 3 della medesima legge. Possono accedere alla risoluzione consensuale i dipendenti in possesso dei requisiti previsti dalla l.r. 1/2010.

Per le domande presentate nei termini, se i requisiti maturano entro il 31 dicembre 2013, l’incentivo decorre dalla data di maturazione. La cessazione dal servizio deve comunque avvenire entro il 31 dicembre 2010 e le domande sono revocabili fino a tale data. L’incentivo è erogato in forma rateizzata: fino a 12 mensilità alla cessazione e il residuo semestralmente, entro il limite di 6 mensilità per semestre. Per alcune categorie di personale regionale, il trattamento economico di riferimento è quello previsto dai contratti individuali di lavoro.

Procedure concorsuali regionali

Le procedure concorsuali per l’assunzione di personale, a qualsiasi titolo, nella Regione e negli enti dipendenti devono essere espletate a livello unico regionale per categorie e profili omogenei, quando per tutti gli enti coinvolti siano state svolte le procedure preliminari previste dalla normativa vigente.

Decorrenza, regime transitorio e abrogazioni

Le misure su organi collegiali e dipendenti regionali si applicano dal primo giorno del mese successivo all’entrata in vigore della legge. Sono inoltre previsti adempimenti conseguenti alla modifica dell’oggetto sociale richiamata dalla disciplina finale. La legge abroga infine alcune precedenti disposizioni regionali indicate nel testo.

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