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Legge

L.R. Marche 14/2010

Soppressione dell’Ente regionale per le manifestazioni fieristiche (ERF)

Normativa regionaleL.R. Marche 14/2010Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge sopprime l’ERF dal 90° giorno successivo alla sua entrata in vigore, trasferendo alla Regione funzioni, attività programmate per il 2011 e rapporti giuridici, con regole specifiche per il personale e la copertura finanziaria. È inoltre prevista la partecipazione regionale a una società pubblico-privata per le fiere. L’art. 6 è oggi abrogato.

Soppressione dell’Ente regionale per le manifestazioni fieristiche (ERF) e disciplina del subentro regionale

Soppressione dell’ERF e subentro della Regione

La legge regionale disciplina la soppressione dell’Ente regionale per le manifestazioni fieristiche (ERF), istituito dalla l.r. 13 aprile 1995, n. 52, e il trasferimento alla Regione delle funzioni già svolte dall’ente. La soppressione opera dal novantesimo giorno successivo all’entrata in vigore della legge, con scioglimento degli organi dell’ERF.

Funzioni, attività e rapporti giuridici

Dal momento della soppressione la Regione subentra nell’esercizio delle funzioni dell’ERF e nella gestione delle attività già programmate per il 2011. Subentra anche nei rapporti giuridici attivi e passivi dell’ente, con espressa salvezza della disciplina speciale prevista per i rapporti di lavoro.

Ricognizione patrimoniale e blocco delle nuove iniziative dell’ente

Entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge, il presidente dell’ERF deve effettuare la ricognizione della consistenza patrimoniale, del personale e dei rapporti giuridici pendenti. Dalla data di entrata in vigore, l’ERF non può più:

  • effettuare assunzioni di personale;
  • attivare o rinnovare comandi;
  • stipulare o prorogare contratti di collaborazione coordinata e continuativa;
  • conferire o prorogare incarichi a esperti esterni.

Partecipazione regionale a società per le manifestazioni fieristiche

La Regione è autorizzata a partecipare a una società promossa e costituita da soggetti pubblici e privati, purché finalizzata all’esercizio unitario dell’attività di organizzazione di manifestazioni fieristiche per la promozione dell’immagine delle Marche, delle imprese e dei prodotti regionali. La Regione può anche conferire alla società beni in natura.

Personale dell’ERF e mobilità

Il personale a tempo indeterminato dell’ERF è trasferito alla Regione oppure, su richiesta dei dipendenti e previo accordo di mobilità, agli enti pubblici soci dell’ERF. La dotazione organica della Giunta regionale viene incrementata in misura corrispondente al personale trasferito alla Regione.

Regime temporaneo sulle spese di personale

Le spese per il personale trasferito alla Regione non sono computate ai fini del rispetto del limite di spesa di cui all’art. 1, comma 557, della legge n. 296/2006 fino al riassorbimento derivante dalle economie connesse alle cessazioni del personale della Giunta regionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2015.

Disciplina transitoria per le iniziative 2011

La Regione attua le iniziative approvate dal consiglio di amministrazione dell’ERF per l’anno 2011 utilizzando il personale trasferito ai sensi della legge e affidando la responsabilità della gestione al soggetto che al momento della legge ricopriva l’incarico di direttore dell’ente.

Aspetti finanziari

A decorrere dall’anno 2011, la spesa relativa al personale trasferito alla Regione è posta a carico dell’UPB 20701.

Obsolescenza e abrogazioni successive

L’atto ha contenuto essenzialmente transitorio e legato alla soppressione di un ente ormai cessato, con scadenze già concluse (in particolare il 2011 e il limite del 31 dicembre 2015 per il regime sul personale). Inoltre, l’art. 6 risulta abrogato dalla l.r. 5 agosto 2021, n. 22. Per tali ragioni la legge è oggi da considerarsi sostanzialmente obsoleta.

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