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Legge

L.R. Marche 12/2010

Modifica alla legge regionale 14 aprile 2004, n. 7 "Disciplina della procedura di valutazione di impatto ambientale"

Normativa regionaleL.R. Marche 12/2010Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge modifica in via temporanea l’allegato B2 della l.r. 7/2004 sulla valutazione di impatto ambientale, con effetti limitati fino all’adozione dell’atto regionale che individua le aree non idonee previsto dalle linee guida del d.lgs. 387/2003 e, comunque, entro termini prefissati. Prevede inoltre che i procedimenti autorizzativi già avviati seguano la disciplina precedente.

Modifica della disciplina VIA per impianti da fonti rinnovabili

Modifica della disciplina VIA per impianti da fonti rinnovabili

La legge regionale interviene sulla disciplina della valutazione di impatto ambientale prevista dalla l.r. 7/2004, con un effetto sostanzialmente transitorio collegato ai procedimenti autorizzativi per impianti alimentati da fonti rinnovabili. La misura riguarda il territorio della Regione e opera in coordinamento con la procedura autorizzativa prevista dal d.lgs. 387/2003.

Oggetto della modifica

Il provvedimento modifica l’allegato B2 della l.r. 14 aprile 2004, n. 7, sostituendo una specifica previsione contenuta nel numero 6), lettera n decies). La modifica incide dunque sulla classificazione o sul perimetro di assoggettamento a VIA di una tipologia di interventi ricompresi nell’allegato.

Regime transitorio per i procedimenti già avviati

Per i procedimenti autorizzativi di cui all’art. 12 del d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 già avviati prima dell’entrata in vigore della legge, la conclusione avviene secondo la disciplina VIA precedente. In altri termini, la nuova disciplina non si applica retroattivamente ai procedimenti già pendenti al momento dell’entrata in vigore della legge.

Durata temporale dell’applicazione della modifica

Le disposizioni introdotte dalla legge si applicano solo in via provvisoria fino a un termine legato all’adozione dell’atto regionale che individua le aree non idonee previsto dalle linee guida dell’art. 12 del d.lgs. 387/2003. In particolare:

  • l’atto di individuazione delle aree non idonee deve essere approvato dall’Assemblea legislativa comunque entro il 30 settembre 2010;
  • le disposizioni dell’art. 1 restano applicabili sino al sessantesimo giorno successivo all’approvazione di tale atto.

Effetti sui procedimenti in corso dopo l’atto di individuazione delle aree non idonee

Dalla disciplina richiamata in nota risulta che l’atto di individuazione delle aree non idonee produce effetti dal giorno della sua approvazione da parte dell’Assemblea legislativa regionale. Inoltre, per i procedimenti in corso relativi a domande presentate prima dell’entrata in vigore di tale atto, continuano ad applicarsi le norme vigenti al momento della presentazione delle domande.

Rilevanza pratica attuale

La legge ha natura essenzialmente temporanea e collegata a una specifica fase regolatoria del 2010. Poiché la sua efficacia è limitata nel tempo e agganciata all’adozione di un successivo atto regionale, il contenuto è oggi di scarsa applicazione pratica e da considerarsi sostanzialmente superato per le finalità operative ordinarie.

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