L.R. Marche 10/2010
Modifica alla legge regionale 10 agosto 1998, n. 30 "Interventi a favore della famiglia" e disposizioni riguardanti la trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge modifica la l.r. 30/1998 sugli interventi a favore della famiglia, prevedendo la costituzione della Consulta regionale per la famiglia entro 90 giorni dall’entrata in vigore. Interviene inoltre sulla trasformazione delle IPAB in Aziende pubbliche di servizi alla persona, stabilendo che la contabilità economica decorre dal 1° gennaio dell’anno successivo alla trasformazione. Dichiarata urgente, entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.
Modifiche alla disciplina regionale della famiglia e delle IPAB
Modifiche alla disciplina della famiglia e delle IPAB
La legge regionale della Regione non specificata nel testo interviene su due ambiti distinti: la disciplina degli interventi a favore della famiglia e il riordino delle IPAB. Le modifiche producono effetti immediati o comunque legati a termini specifici di attuazione.
Interventi a favore della famiglia
La legge aggiorna la legge regionale 10 agosto 1998, n. 30, relativa agli interventi a favore della famiglia, con particolare riferimento alla Consulta regionale per la famiglia.
- La Consulta regionale per la famiglia, prevista dall’articolo 4 della l.r. 30/1998 come sostituito, deve essere costituita entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
Trasformazione delle IPAB e regime contabile
La legge interviene anche sul quadro regionale delle IPAB, con effetti per gli enti trasformati in Aziende pubbliche di servizi alla persona ai sensi della l.r. 26 febbraio 2008, n. 5.
- Le IPAB trasformate in Aziende pubbliche di servizi alla persona adottano la contabilità economica prevista dall’articolo 15 della l.r. 5/2008.
- Tale contabilità decorre dal 1° gennaio dell’anno successivo alla trasformazione dell’ente.
Decorrenza ed efficacia
La legge è dichiarata urgente.
- Entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
- Le disposizioni organizzative collegate alla Consulta regionale per la famiglia sono soggette al termine di 90 giorni dalla sua entrata in vigore.
Obsolescenza
L’atto non risulta integralmente obsoleto, ma contiene disposizioni a effetto puntuale e temporalmente definito, in particolare sulla costituzione della Consulta e sull’avvio della contabilità economica per le IPAB trasformate.
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