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Regolamento

R.R. Puglia 12/2004

Regolamento attuativo l.r. 1 agosto 2003, n. 11, art. 2, comma 1, lett. e): "Modalità di effettuazione delle vendite straordinarie"(•)

Normativa regionaleR.R. Puglia 12/2004Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento attua la l.r. Puglia 1 agosto 2003, n. 11 sulle vendite straordinarie: liquidazione, fine stagione/saldi e promozionali. Stabilisce obblighi di comunicazione al Comune, limiti temporali, divieti pubblicitari e regole di separazione delle merci. È però abrogato dal R.R. Puglia 12/2010; resta rilevante solo il regime transitorio per i Centri di Assistenza Tecnica autorizzati, per non oltre 12 mesi dall’entrata in vigore del nuovo regolamento.

Disciplina delle vendite straordinarie nella Regione Puglia

Disciplina delle vendite straordinarie nella Regione Puglia

Il regolamento disciplina, per la Regione Puglia, le vendite straordinarie previste dalla l.r. 1 agosto 2003, n. 11. La disciplina riguarda vendite di liquidazione, vendite di fine stagione o saldi e vendite promozionali, definendo obblighi informativi, limiti temporali, modalità di pubblicità e controlli.

Ambito e categorie di vendite disciplinate

Il provvedimento si applica alle vendite straordinarie così come definite dalla legge regionale di riferimento. In particolare regola:

  • le vendite di liquidazione;
  • le vendite di fine stagione o saldi;
  • le vendite promozionali.

Per i saldi, il regolamento individua i prodotti stagionali o di moda suscettibili di deprezzamento, includendo vestiario, accessori dell’abbigliamento, biancheria intima, calzature, pelletterie, valigeria e articoli da viaggio, articoli sportivi e prodotti tipici natalizi al termine del periodo natalizio. I Comuni possono estendere l’elenco in base agli usi locali, sentite le associazioni provinciali maggiormente rappresentative di categoria e dei consumatori.

Regole comuni alle vendite straordinarie

Per tutte le vendite straordinarie sono previsti obblighi e divieti comuni. È vietato, nelle vendite di liquidazione, di fine stagione e promozionali, fare riferimento a vendite fallimentari, aste, vendite giudiziarie, giochi a premio o al pubblico incanto.

L’esercente deve esporre cartelli informativi che indichino il tipo di vendita, gli estremi della comunicazione, la durata e l’oggetto dell’iniziativa. Le merci in vendita straordinaria devono essere nettamente separate da quelle vendute a condizioni ordinarie; se la separazione manca, tutte le merci esposte devono essere vendute alle condizioni più favorevoli della vendita straordinaria, salvo il caso in cui non possano essere oggetto di tale vendita.

La pubblicità deve essere non ingannevole, riportare gli estremi della comunicazione e la durata dell’iniziativa; il venditore deve poter dimostrare la veridicità di ogni affermazione su qualità e prezzi. Se per una stessa voce merceologica sono praticati prezzi diversi, la pubblicità deve indicare il prezzo più alto e quello più basso con pari rilievo tipografico; se è indicato un solo prezzo, tutti gli articoli della voce reclamizzata devono essere venduti a quel prezzo.

I prezzi pubblicizzati devono essere praticati a qualsiasi acquirente, senza limitazioni e senza abbinamenti, fino a esaurimento delle scorte. L’esaurimento delle scorte deve essere reso noto con avviso ben visibile dall’esterno del locale. Gli organi di vigilanza possono controllare l’effettivo esaurimento e avvalersi di periti ed esperti iscritti negli albi professionali.

Le violazioni sono sanzionate dai Comuni con la stessa sanzione prevista dall’art. 27, comma 3, della l.r. 11/2003; in caso di recidiva l’autorità comunale può disporre la chiusura del punto vendita per un periodo non superiore a venti giorni.

Vendite di liquidazione

La vendita di liquidazione richiede una comunicazione al Comune almeno 15 giorni prima dell’inizio. La comunicazione deve indicare, a seconda del caso:

  • cessazione dell’attività commerciale: comunicazione di cessazione;
  • cessione d’azienda: copia del contratto definitivo, in atto pubblico o scrittura privata registrata;
  • trasferimento in altri locali: copia della comunicazione di trasferimento per gli esercizi di vicinato o dell’autorizzazione per gli altri casi, con prova della disponibilità dei nuovi locali;
  • trasformazione o rinnovo dei locali: copia della denuncia di inizio attività o altro titolo edilizio, oppure dichiarazione sostitutiva sulla natura dei lavori e sul periodo di chiusura, che non può essere inferiore a 10 giorni;
  • per ogni liquidazione: ubicazione dei locali, data di inizio e fine, merci oggetto della vendita, suddivise per voce merceologica, qualità, prezzo ante liquidazione e sconto percentuale.

La durata massima è di 6 settimane. Le liquidazioni possono svolgersi in ogni periodo dell’anno, con esclusione del mese di dicembre e, per i prodotti soggetti a saldi, dei 30 giorni precedenti l’inizio di ciascun periodo di vendita di fine stagione. Dall’inizio della liquidazione è vietato introdurre nei locali e nelle pertinenze altre merci dello stesso genere, sia acquistate sia in conto deposito.

È vietato usare la dizione “vendite fallimentari” o fare comunque riferimento, anche per paragone, a procedure fallimentari o simili nella pubblicità. Le disposizioni non si applicano alle vendite disposte dall’autorità giudiziaria a seguito di esecuzione forzata. La disciplina si applica anche alla cessazione di uno dei settori merceologici per cui l’esercizio è abilitato.

Vendite di fine stagione o saldi

Chi intende effettuare saldi deve comunicarlo al Comune almeno 5 giorni prima, indicando data di inizio, durata, prodotti oggetto della vendita, sede dell’esercizio e modalità di separazione dei prodotti in saldo dagli altri.

I saldi devono essere presentati al pubblico come tali e svolti nei periodi:

  • dal 7 gennaio al 28 febbraio;
  • dal 15 luglio al 15 settembre.

La Giunta regionale può modificare periodi e date, su proposta delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale e secondo le procedure di consultazione previste dalla legge richiamata.

Le merci in saldo devono essere chiaramente separate dalle merci vendute a prezzo ordinario; se la separazione non è possibile, le merci ordinarie non possono essere poste in vendita. Se per una stessa voce merceologica vi sono più prezzi, la pubblicità deve indicare il prezzo più basso e quello più alto con pari rilievo tipografico; se è indicato un solo prezzo, tutti gli articoli della voce devono essere venduti a quel prezzo.

Vendite promozionali

Le vendite promozionali sono finalizzate a promuovere l’acquisto di alcuni prodotti merceologici per un periodo limitato, mediante sconto sul prezzo normale di vendita, restando ferma la disciplina delle vendite sottocosto.

Per i prodotti soggetti anche ai saldi, le promozioni non possono essere effettuate:

  • nei periodi dei saldi;
  • nei 40 giorni antecedenti i saldi;
  • nei 40 giorni prima di Natale.

La durata massima della promozione non può superare 30 giorni e non può riguardare articoli oggetto dell’immediata precedente vendita promozionale.

L’esercente deve rendere noti al pubblico la data di inizio e la durata della vendita, i prodotti oggetto della promozione, le percentuali di sconto praticate per ciascuno e la sede dell’esercizio. I prodotti promozionati devono essere facilmente individuabili dai consumatori o separati dagli altri.

Regime sanzionatorio e controlli

I controlli sono affidati agli organi di vigilanza, che possono effettuare verifiche presso i punti vendita e avvalersi di periti ed esperti iscritti negli albi presso i tribunali competenti. Le verifiche possono riguardare anche l’effettivo esaurimento delle scorte dichiarate.

Per le violazioni del regolamento i Comuni applicano la sanzione prevista dalla l.r. 11/2003. In caso di recidiva può essere disposta la chiusura del punto vendita fino a 20 giorni.

Abrogazione e regime transitorio

Il regolamento è stato abrogato dal Regolamento regionale Puglia 12/2010, art. 11, comma 4. Resta tuttavia previsto un regime transitorio per i Centri di Assistenza Tecnica autorizzati ai sensi del R.R. n. 12/2004, che possono continuare a operare per non oltre 12 mesi dall’entrata in vigore del regolamento successivo; decorso tale termine, l’autorizzazione si intende decaduta.

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