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Regolamento

R.R. Puglia 13/2004

Regolamento attuativo l.r. 1 agosto 2003, n. 11, art. 2, comma 1, lett. g): "Modalità di autorizzazione e finanziamento dei centri di assistenza"(•)

Normativa regionaleR.R. Puglia 13/2004Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Regolamento attuativo della l.r. Puglia 1 agosto 2003, n. 11, che disciplina costituzione, attività, struttura e finanziamento dei Centri di assistenza tecnica alle imprese della distribuzione. È stato però abrogato dal regolamento regionale 10 febbraio 2010, n. 12, quindi non è più applicabile.

Modalità di autorizzazione e finanziamento dei centri di assistenza tecnica alle imprese della distribuzione

Modalità di autorizzazione e finanziamento dei centri di assistenza tecnica

Il regolamento della Regione Puglia definisce la disciplina attuativa per la costituzione e l’autorizzazione dei Centri di assistenza tecnica alle imprese della distribuzione, con particolare attenzione alle piccole e medie imprese. La norma è stata successivamente abrogata e quindi non è più operativa.

Finalità dell’intervento regionale

La Regione favorisce la nascita dei Centri di assistenza tecnica per promuovere:

  • la diffusione di strumenti, metodologie e sistemi per l’ammodernamento della rete distributiva;
  • il miglioramento dei sistemi aziendali, anche in funzione delle certificazioni di qualità;
  • l’innalzamento del livello tecnologico;
  • la semplificazione del rapporto tra pubbliche amministrazioni e imprese.

Soggetti che possono promuovere i Centri

I Centri possono essere promossi, anche in forma consortile, da:

  • organizzazioni di categoria degli operatori commerciali maggiormente rappresentative a livello provinciale e presenti nel CNEL;
  • Camere di commercio, anche tramite la loro Unione regionale.

Le associazioni di categoria che chiedono l’autorizzazione devono essere costituite e operanti in Puglia, con adeguate strutture organizzative e sedi operative decentrate sul territorio.

Composizione e partecipazione ad altri soggetti

Ai Centri possono partecipare anche:

  • enti e società di formazione professionale;
  • consorzi e cooperative di garanzia fidi;
  • enti pubblici e privati con finalità prevalente o esclusiva di sviluppo, promozione e ricerca economica;
  • altri enti di assistenza tecnica costituiti in Puglia;
  • istituti di credito e società finanziarie;
  • enti bilaterali settoriali.

Attività richieste ai fini dell’autorizzazione

Per ottenere l’autorizzazione regionale, i Centri devono svolgere attività rivolte, a parità di condizioni, a tutte le imprese dell’area di operatività, indipendentemente dall’adesione alle associazioni di categoria. Le attività comprendono:

  • assistenza tecnica;
  • formazione e aggiornamento su innovazione tecnologica e organizzativa;
  • consulenza e assistenza in materia economica e finanziaria e per l’accesso ai finanziamenti, anche comunitari;
  • assistenza sugli adempimenti e procedimenti amministrativi delle imprese commerciali, per favorire trasparenza, semplificazione e migliore rapporto con la pubblica amministrazione;
  • assistenza e formazione su sicurezza e tutela dei consumatori;
  • assistenza e formazione in materia ambientale;
  • consulenza, formazione e assistenza su igiene e sicurezza sul lavoro;
  • attività finalizzate alla certificazione di qualità secondo i criteri UNI-EN ISO 9000;
  • formazione e consulenza sul commercio elettronico.

Sono considerate prioritarie, anche ai fini della disciplina regionale richiamata dalla l.r. 11/2003, le attività di assistenza tecnica alle piccole e medie imprese nei settori indicati dalla norma.

Rapporti con le amministrazioni pubbliche

Le amministrazioni pubbliche possono avvalersi dei Centri, mediante apposite convenzioni, per facilitare il rapporto con le imprese.

Struttura organizzativa e presenza territoriale

I Centri devono dimostrare l’esistenza di una pluralità di strutture operative a essi riconducibili, presenti nel territorio di tutte le province.

Per rafforzare la propria attività, possono stipulare convenzioni con:

  • società private di consulenza e assistenza alle imprese;
  • società di servizi al terziario;
  • professionisti;
  • docenti ed esperti;
  • enti e enti bilaterali settoriali.

Regime di efficacia e abrogazione

Il regolamento è stato abrogato dall’art. 11, comma 4, del regolamento regionale 10 febbraio 2010, n. 12. Di conseguenza non ha più applicazione pratica attuale ed è da considerarsi obsoleto.

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