R.R. Puglia 10/2004
Regolamento attuativo l.r. 1 agosto 2003, n. 11 art. 2 comma 1, lett. f): "Modalità per l'organizzazione e il funzionamento dell'Osservatorio regionale"
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento disciplina, per la Regione Puglia, composizione, durata, finalità, attività e copertura finanziaria dell’Osservatorio regionale del commercio. L’atto è vigente dal 23 dicembre 2004; prevede una durata triennale dei componenti, con conferma transitoria della precedente composizione fino al 31/12/2005, e finanzia le attività nei limiti del bilancio regionale.
Modalità di organizzazione e funzionamento dell’Osservatorio regionale del commercio della Puglia
Osservatorio regionale del commercio: organizzazione e funzionamento
Il regolamento attuativo della l.r. Puglia 1 agosto 2003, n. 11 disciplina l’Osservatorio regionale del commercio, definendone sede, composizione, durata, compiti e copertura delle spese. La disciplina opera nel solo territorio della Regione Puglia.
Sede, composizione e nomina dei componenti
L’Osservatorio ha sede presso l’Assessorato regionale al commercio. Ne fanno parte:
- l’Assessore regionale al commercio o un suo delegato, con funzioni di presidente;
- un rappresentante dei Comuni designato dall’ANCI regionale;
- un rappresentante delle Province designato dall’UPI regionale;
- un rappresentante dell’UNCEM regionale;
- un rappresentante dell’Unione regionale delle Camere di commercio della Puglia;
- due rappresentanti delle associazioni di categoria delle imprese del commercio, maggiormente rappresentative a livello regionale e presenti nel CNEL;
- due rappresentanti delle associazioni della cooperazione tra dettaglianti e consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale;
- due rappresentanti delle associazioni della media e grande distribuzione maggiormente rappresentative a livello regionale;
- un rappresentante dell’associazione dei consumatori più rappresentativa a livello regionale, tra quelle riconosciute ai sensi della legge n. 281/1998;
- un rappresentante del sindacato dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentativo a livello regionale;
- un funzionario del competente ufficio dell’Assessorato regionale al commercio.
Per i componenti da b) a j) è previsto anche un supplente. Alle riunioni possono partecipare fino a tre esperti del settore distributivo, designati dall’Assessore regionale al commercio. I componenti sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale e, nella seduta di insediamento, l’Osservatorio approva il proprio regolamento interno sulla base di una proposta del Settore regionale al commercio.
Durata dell’organo e regime transitorio
L’Osservatorio, nella composizione prevista dal regolamento, ha durata triennale. È inoltre stabilito che la composizione dell’Osservatorio formata secondo la normativa previgente resta confermata fino al 31 dicembre 2005. Sessanta giorni prima della scadenza l’Assessorato regionale al commercio informa gli organismi partecipanti per la designazione dei membri effettivi e supplenti. Scaduto il termine, l’Osservatorio può essere nominato anche se sono pervenute designazioni sufficienti per la nomina di almeno la metà più uno dei componenti; le designazioni successive integrano poi la composizione.
Finalità istituzionali
L’Osservatorio persegue funzioni di conoscenza, monitoraggio e supporto alla programmazione regionale del commercio. In particolare mira a:
- realizzare un sistema informativo della rete distributiva, con la collaborazione di Comuni e Camere di commercio, utilizzando i dati della modulistica relativa a comunicazioni, autorizzazioni e denunce all’Ufficio del registro delle imprese;
- valutare l’andamento delle problematiche della distribuzione commerciale in Puglia, soprattutto in relazione agli effetti della riforma del settore;
- fornire basi conoscitive per la programmazione regionale nel commercio;
- valutare il grado di attuazione e l’efficacia degli interventi regionali in materia di commercio;
- promuovere acquisizione, elaborazione e diffusione di statistiche sul settore distributivo;
- diffondere informazioni sui programmi comunitari e nazionali che prevedono il coinvolgimento di imprese commerciali o loro forme consortili.
Attività operative e strumenti di lavoro
Per svolgere i propri compiti, l’Osservatorio può avvalersi della struttura del Settore regionale al commercio e di altri soggetti pubblici o privati tramite apposita convenzione. Le attività previste comprendono:
- predisposizione di un sistema di monitoraggio della rete distributiva regionale tramite coordinamento operativo tra Regione, Comuni e Camere di commercio;
- emanazione di disposizioni e direttive per l’organizzazione e il funzionamento del sistema informativo regionale;
- promozione di indagini, ricerche e collaborazioni per lo studio delle problematiche strutturali ed economiche del commercio regionale;
- attività di informazione socio-economica per imprese, organizzazioni professionali, istituti di ricerca e istituzioni pubbliche, anche mediante seminari e convegni;
- redazione annuale di un rapporto sullo stato della rete distributiva e sull’attuazione degli indirizzi e criteri di programmazione commerciale, anche ai fini dell’aggiornamento o revisione della normativa regionale. L’Osservatorio predispone annualmente il programma di attività per l’anno successivo e lo trasmette all’Osservatorio nazionale sul commercio e alla commissione competente del Consiglio regionale.
Spese di funzionamento
Le eventuali spese derivanti dal programma di attività dell’Osservatorio sono coperte nei limiti delle disponibilità iscritte annualmente nel bilancio regionale.
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