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Regolamento

R.R. Puglia 11/2004

Regolamento attuativo l.r. 1 agosto 2003, n. 11 art. 2, comma 1, lett. d): "Definizione di comune ad economia prevalentemente turistica e città d'arte"(•)

Normativa regionaleR.R. Puglia 11/2004Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento Puglia del 23 dicembre 2004 definisce i parametri per iscrivere i comuni nell’elenco regionale dei comuni ad economia prevalentemente turistica e delle città d’arte, consentendo agli esercenti la libera determinazione degli orari e la deroga alla chiusura domenicale/festiva. È stato abrogato dal regolamento regionale 12/2010.

Definizione di comuni turistici e città d’arte ai fini delle deroghe agli orari commerciali in Puglia

Definizione di comuni turistici e città d’arte

Il regolamento della Regione Puglia individua i criteri per qualificare i comuni come ad economia prevalentemente turistica o come città d’arte, ai fini dell’applicazione delle deroghe agli orari di apertura e chiusura delle attività commerciali previste dalla legge regionale sul commercio. Il testo disciplina inoltre la formazione e l’aggiornamento dell’elenco regionale dei comuni ammessi.

Finalità e ambito applicativo

La disciplina serve a individuare i territori nei quali gli esercenti possono determinare liberamente gli orari di apertura e chiusura, anche in deroga all’obbligo di chiusura domenicale e festiva e alla mezza giornata di chiusura settimanale previsti dalla normativa regionale di riferimento. L’efficacia era limitata al territorio della Regione Puglia.

Elenco regionale e richiesta di iscrizione

Presso l’Assessorato regionale al commercio è istituito l’elenco dei comuni ad economia prevalentemente turistica e delle città d’arte. I comuni interessati, d’intesa con le organizzazioni maggiormente rappresentative delle imprese del commercio e del turismo e con i lavoratori dipendenti, chiedono l’inserimento nell’elenco indicando:

  • le zone del territorio interessate dai flussi turistici;
  • i periodi di maggiore afflusso turistico;
  • la rispondenza del comune e delle aree richieste ai parametri regolamentari;
  • il calendario del numero delle deroghe agli obblighi di chiusura domenicale.

Criteri per i comuni turistici

Per l’iscrizione nell’elenco dei comuni turistici è richiesta la sussistenza di almeno due parametri tra quelli relativi alla domanda turistica e almeno due tra quelli relativi all’offerta turistica, oppure la presenza di almeno un sito di interesse artistico individuato dalla Regione ai sensi del D.P.R. 13 dicembre 1995.

I parametri della domanda turistica sono:

  • arrivi su popolazione residente: 0,3;
  • presenze su popolazione residente: 2,0;
  • arrivi su superficie territoriale: 50 per kmq;
  • presenze su superficie territoriale: 300 per kmq;
  • presenze più popolazione residente su superficie territoriale: 450.

I parametri dell’offerta turistica sono:

  • capacità ricettiva totale in posti letto su popolazione residente: 5,59 per 100 abitanti;
  • strutture ricettive su popolazione residente: 0,3 per 1000 abitanti;
  • unità locali di attività connesse con il turismo sul totale delle unità locali: 1%;
  • addetti delle unità locali di attività connesse con il turismo sul totale degli addetti: 10%.

Modalità di calcolo dei parametri

I parametri della domanda turistica sono calcolati per comune e per mese, rapportando arrivi e presenze annuali alla popolazione residente e alla superficie territoriale, con riferimento all’ultimo anno disponibile della rilevazione mensile del movimento della popolazione validata dall’Ufficio regionale di statistica.

I parametri dell’offerta turistica sono determinati sulla base degli ultimi dati censuari disponibili e delle statistiche ISTAT sul turismo, considerando le seguenti attività economiche connesse al turismo:

  • alberghi;
  • campeggi e altri alloggi per brevi soggiorni;
  • agenzie di viaggi e tour operator;
  • guide e accompagnatori turistici;
  • noleggio autovetture;
  • noleggio di altri mezzi di trasporto terrestri;
  • organizzazione di convegni e mostre;
  • stabilimenti balneari;
  • biblioteche, archivi, musei e altre attività culturali;
  • stabilimenti idropinici e idrotermali.

Ai fini della verifica, il dato comunale deve essere almeno pari al parametro richiesto; per i parametri della domanda turistica è ammessa una tolleranza in difetto fino al 10%.

Criteri per le città d’arte

Sono considerate città d’arte le località che possiedono almeno tre dei requisiti indicati dal regolamento, tra cui:

  • complessi monumentali o edifici di notevole interesse storico e artistico;
  • presenza di opere d’arte singole o in collezioni di notevole interesse, visibili al pubblico;
  • almeno tre musei aperti al pubblico per almeno otto mesi l’anno, con offerta articolata di mostre e manifestazioni, di cui almeno uno dedicato a temi storici, artistici o archeologici e con rilievo almeno regionale;
  • servizi culturali di rilievo provinciale, come biblioteche, emeroteche, archivi di Stato e raccolte di documenti su materie storiche, artistiche o archeologiche;
  • attività culturali, mostre, convegni o manifestazioni tradizionali con patrocinio di Regione, Provincia o Comune;
  • domanda e offerta turistica calcolate secondo i parametri previsti per i comuni turistici, rapportate alla popolazione della città.

Individuazione delle aree e trasmissione degli atti comunali

I comuni iscritti nell’elenco sono indicati con le specifiche aree territoriali e i periodi in cui il fenomeno turistico consente la deroga alla chiusura settimanale e festiva. I provvedimenti comunali di deroga adottati ai sensi della legge regionale devono essere trasmessi in copia alla Regione.

Abrogazione

Il regolamento risulta espressamente abrogato dal regolamento regionale 12/2010, art. 11, comma 4. Pertanto si tratta di una disciplina non più applicabile nella pratica.

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