R.R. Puglia 11/2004
Regolamento attuativo l.r. 1 agosto 2003, n. 11 art. 2, comma 1, lett. d): "Definizione di comune ad economia prevalentemente turistica e città d'arte"(•)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento Puglia del 23 dicembre 2004 definisce i parametri per iscrivere i comuni nell’elenco regionale dei comuni ad economia prevalentemente turistica e delle città d’arte, consentendo agli esercenti la libera determinazione degli orari e la deroga alla chiusura domenicale/festiva. È stato abrogato dal regolamento regionale 12/2010.
Definizione di comuni turistici e città d’arte ai fini delle deroghe agli orari commerciali in Puglia
Definizione di comuni turistici e città d’arte
Il regolamento della Regione Puglia individua i criteri per qualificare i comuni come ad economia prevalentemente turistica o come città d’arte, ai fini dell’applicazione delle deroghe agli orari di apertura e chiusura delle attività commerciali previste dalla legge regionale sul commercio. Il testo disciplina inoltre la formazione e l’aggiornamento dell’elenco regionale dei comuni ammessi.
Finalità e ambito applicativo
La disciplina serve a individuare i territori nei quali gli esercenti possono determinare liberamente gli orari di apertura e chiusura, anche in deroga all’obbligo di chiusura domenicale e festiva e alla mezza giornata di chiusura settimanale previsti dalla normativa regionale di riferimento. L’efficacia era limitata al territorio della Regione Puglia.
Elenco regionale e richiesta di iscrizione
Presso l’Assessorato regionale al commercio è istituito l’elenco dei comuni ad economia prevalentemente turistica e delle città d’arte. I comuni interessati, d’intesa con le organizzazioni maggiormente rappresentative delle imprese del commercio e del turismo e con i lavoratori dipendenti, chiedono l’inserimento nell’elenco indicando:
- le zone del territorio interessate dai flussi turistici;
- i periodi di maggiore afflusso turistico;
- la rispondenza del comune e delle aree richieste ai parametri regolamentari;
- il calendario del numero delle deroghe agli obblighi di chiusura domenicale.
Criteri per i comuni turistici
Per l’iscrizione nell’elenco dei comuni turistici è richiesta la sussistenza di almeno due parametri tra quelli relativi alla domanda turistica e almeno due tra quelli relativi all’offerta turistica, oppure la presenza di almeno un sito di interesse artistico individuato dalla Regione ai sensi del D.P.R. 13 dicembre 1995.
I parametri della domanda turistica sono:
- arrivi su popolazione residente: 0,3;
- presenze su popolazione residente: 2,0;
- arrivi su superficie territoriale: 50 per kmq;
- presenze su superficie territoriale: 300 per kmq;
- presenze più popolazione residente su superficie territoriale: 450.
I parametri dell’offerta turistica sono:
- capacità ricettiva totale in posti letto su popolazione residente: 5,59 per 100 abitanti;
- strutture ricettive su popolazione residente: 0,3 per 1000 abitanti;
- unità locali di attività connesse con il turismo sul totale delle unità locali: 1%;
- addetti delle unità locali di attività connesse con il turismo sul totale degli addetti: 10%.
Modalità di calcolo dei parametri
I parametri della domanda turistica sono calcolati per comune e per mese, rapportando arrivi e presenze annuali alla popolazione residente e alla superficie territoriale, con riferimento all’ultimo anno disponibile della rilevazione mensile del movimento della popolazione validata dall’Ufficio regionale di statistica.
I parametri dell’offerta turistica sono determinati sulla base degli ultimi dati censuari disponibili e delle statistiche ISTAT sul turismo, considerando le seguenti attività economiche connesse al turismo:
- alberghi;
- campeggi e altri alloggi per brevi soggiorni;
- agenzie di viaggi e tour operator;
- guide e accompagnatori turistici;
- noleggio autovetture;
- noleggio di altri mezzi di trasporto terrestri;
- organizzazione di convegni e mostre;
- stabilimenti balneari;
- biblioteche, archivi, musei e altre attività culturali;
- stabilimenti idropinici e idrotermali.
Ai fini della verifica, il dato comunale deve essere almeno pari al parametro richiesto; per i parametri della domanda turistica è ammessa una tolleranza in difetto fino al 10%.
Criteri per le città d’arte
Sono considerate città d’arte le località che possiedono almeno tre dei requisiti indicati dal regolamento, tra cui:
- complessi monumentali o edifici di notevole interesse storico e artistico;
- presenza di opere d’arte singole o in collezioni di notevole interesse, visibili al pubblico;
- almeno tre musei aperti al pubblico per almeno otto mesi l’anno, con offerta articolata di mostre e manifestazioni, di cui almeno uno dedicato a temi storici, artistici o archeologici e con rilievo almeno regionale;
- servizi culturali di rilievo provinciale, come biblioteche, emeroteche, archivi di Stato e raccolte di documenti su materie storiche, artistiche o archeologiche;
- attività culturali, mostre, convegni o manifestazioni tradizionali con patrocinio di Regione, Provincia o Comune;
- domanda e offerta turistica calcolate secondo i parametri previsti per i comuni turistici, rapportate alla popolazione della città.
Individuazione delle aree e trasmissione degli atti comunali
I comuni iscritti nell’elenco sono indicati con le specifiche aree territoriali e i periodi in cui il fenomeno turistico consente la deroga alla chiusura settimanale e festiva. I provvedimenti comunali di deroga adottati ai sensi della legge regionale devono essere trasmessi in copia alla Regione.
Abrogazione
Il regolamento risulta espressamente abrogato dal regolamento regionale 12/2010, art. 11, comma 4. Pertanto si tratta di una disciplina non più applicabile nella pratica.
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