R.R. Puglia 14/2004
Regolamento attuativo l.r. 1 agosto 2003, n. 11, art. 2, comma 1, lett. c): "Modalità di organizzazione, durata e meterie dei corsi professionali"(•)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeRegolamento della Regione Puglia sui corsi professionali abilitanti per il commercio al dettaglio, all’ingrosso e su area pubblica nel settore alimentare, con regole su soggetti gestori, durata minima, materie, esami e rilascio dell’attestato. È stato abrogato dal 6 giugno 2011 e quindi ha oggi solo rilievo storico.
Organizzazione e contenuti dei corsi professionali per l’abilitazione al commercio in Puglia
Organizzazione e contenuti dei corsi professionali per il commercio in Puglia
Il regolamento disciplina, per la Regione Puglia, i corsi di formazione professionale richiesti per l’esercizio dell’attività commerciale nei settori previsti dalla l.r. 1 agosto 2003, n. 11. La disciplina è stata però abrogata dal regolamento regionale 6 giugno 2011, n. 11, con effetto dalla data della sua pubblicazione.
Ambito di applicazione e finalità
Il provvedimento riguarda l’attività formativa regionale relativa ai corsi il cui superamento costituisce requisito professionale per l’esercizio dell’attività commerciale al dettaglio in sede fissa, su area pubblica o all’ingrosso, per il settore alimentare. La Regione favorisce anche iniziative di riqualificazione, aggiornamento e specializzazione professionale.
I corsi sono distinti tra:
- settori alimentari e misto;
- settori non alimentari.
Il testo prevede inoltre che:
- il possesso del titolo per il settore alimentare e misto abilita anche per i soli settori non alimentari;
- l’attività formativa regionale debba essere improntata a elevata qualità, omogeneità dei livelli minimi, integrazione dei programmi, contenimento dei costi e ampia offerta formativa.
Soggetti che possono gestire i corsi
I corsi, quando autorizzati come corsi autonomamente finanziati, possono essere gestiti da:
- Camere di commercio e strutture di formazione da esse promosse;
- strutture incaricate dell’assistenza tecnica alle imprese ai sensi dell’art. 22 della l.r. n. 11/2003.
Il regolamento prevedeva anche la possibilità di finanziamento nell’ambito di avvisi pubblici secondo la l.r. n. 15/2002.
Durata, accesso e organizzazione generale
I corsi devono avere una durata non inferiore al minimo di ore previsto dal regolamento e devono svolgersi nell’arco di tre mesi.
Per l’ammissione è richiesto:
- il compimento del 18° anno di età.
L’iscrizione può essere effettuata presso uno qualsiasi degli enti autorizzati operanti in Regione, indipendentemente dal comune di residenza dell’interessato.
Materie di insegnamento e durata minima
Il regolamento individua un monte ore complessivo minimo di 70 ore, articolato nelle seguenti materie:
- scenario distributivo: 4 ore;
- tutela e informazione del consumatore: 8 ore;
- elementi di legislazione commerciale: 16 ore;
- salute e sicurezza sul lavoro: 14 ore;
- elementi di gestione e di marketing aziendale: 18 ore;
- normativa sull’igiene dei prodotti alimentari: 10 ore.
Per i settori non alimentari, la prova e le materie risultano rimodulate sulla base dell’assenza della normativa igienica alimentare.
Frequenza, esame finale e superamento
Al termine del corso è previsto un esame finale articolato in prova scritta e prova orale, con modalità definite dall’Assessorato regionale alla Formazione professionale.
Sono ammessi alla prova scritta solo i partecipanti che abbiano frequentato almeno il 75% delle ore obbligatorie.
La prova scritta:
- si svolge in un’ora;
- è sostenuta alla presenza di almeno tre membri della commissione d’esame;
- consiste in 30 domande a risposta multipla.
Per il settore alimentare il superamento richiede almeno 21 risposte esatte, di cui almeno 5 sulla normativa igienica dei prodotti alimentari e almeno 3 sulla tutela del consumatore. Per i settori non alimentari il superamento richiede almeno 21 risposte esatte, di cui almeno 5 in materia di tutela del consumatore.
La prova orale consiste in un colloquio diretto ad accertare la conoscenza delle materie insegnate e si svolge nella data fissata dall’Assessorato; l’ente gestore comunica agli interessati data e luogo della prova.
Attestato finale e valore abilitante
Ai candidati che superano le prove finali l’ente gestore rilascia un attestato di frequenza, secondo le modalità stabilite dall’Assessorato regionale alla Formazione professionale.
L’attestato costituisce requisito professionale per l’esercizio dell’attività commerciale relativa al settore merceologico oggetto del corso, ai sensi dell’art. 6 della l.r. n. 11/2003.
Obsolescenza dell’atto
Il regolamento è espressamente abrogato dal regolamento regionale 6 giugno 2011, n. 11. Ha pertanto oggi rilievo solo storico e non è più applicabile.
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