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Legge

L.R. Lazio 8/2004

Disciplina del referendum popolare per l'approvazione dello statuto regionale e delle relative modifiche (1)

Normativa regionaleL.R. Lazio 8/2004

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge del Lazio disciplina il referendum confermativo previsto dall’art. 123 Cost. per l’approvazione dello Statuto regionale e delle sue modifiche: pubblicazione del testo, richiesta da consiglieri o elettori, verifica, indizione e svolgimento del voto. La disciplina è oggi utile solo per procedure su leggi statutarie ancora da approvare o impugnare.

Referendum popolare sullo Statuto regionale e sulle sue modifiche

Disciplina del referendum sullo Statuto regionale del Lazio

La legge regionale del Lazio regola l’intera procedura del referendum popolare previsto dall’art. 123 della Costituzione per l’approvazione delle leggi statutarie e delle loro modifiche. La disciplina è costruita per la fase successiva alla seconda approvazione del testo statutario da parte del Consiglio regionale e si applica esclusivamente al territorio della Regione Lazio.

Ambito di applicazione e finalità

Il provvedimento definisce le regole procedurali per il referendum confermativo sullo Statuto regionale. Rientrano nel perimetro della legge:

  • le leggi regionali concernenti lo Statuto e le relative modifiche;
  • la pubblicazione del testo approvato;
  • la presentazione e verifica della richiesta di referendum;
  • l’indizione, lo svolgimento e la proclamazione del risultato.

Adempimenti dopo la seconda approvazione della legge statutaria

Dopo la seconda approvazione di un identico testo di legge statutaria da parte del Consiglio regionale:

  • il Presidente del Consiglio regionale trasmette il testo al Presidente della Regione e al Prefetto competente per l’Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Roma entro cinque giorni;
  • il testo, senza formula di promulgazione e senza numero d’ordine, è pubblicato immediatamente nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio;
  • nella pubblicazione deve essere indicata la data dell’approvazione finale e deve risultare l’avvertenza che, entro tre mesi dalla pubblicazione, almeno un cinquantesimo degli elettori regionali o un quinto dei consiglieri regionali possono chiedere il referendum.

Impugnazione governativa e sospensione della procedura

Se il Governo promuove questione di legittimità costituzionale contro la legge statutaria:

  • ogni attività e operazione referendaria è preclusa fino alla pubblicazione della decisione della Corte costituzionale in Gazzetta Ufficiale;
  • il Presidente della Regione ne dà notizia nel BURL e ai delegati della richiesta.

Se la Corte respinge il ricorso:

  • il termine di tre mesi per la richiesta di referendum resta sospeso dalla pubblicazione dell’avviso di preclusione fino alla pubblicazione della sentenza;
  • le attività già compiute prima della sospensione restano valide.

Se la Corte dichiara l’illegittimità di parti della legge statutaria:

  • il Consiglio regionale, nella prima seduta successiva alla sentenza, approva a maggioranza assoluta gli adeguamenti conseguenti, limitati alla soppressione delle norme incostituzionali e al coordinamento formale;
  • il termine per la richiesta di referendum si interrompe e ricomincia dalla pubblicazione della legge statutaria adeguata;
  • le attività referendarie già compiute prima dell’interruzione perdono validità.

Richiesta di referendum: contenuto, termini e soggetti legittimati

La richiesta deve contenere:

  • il richiamo alla deliberazione di approvazione della legge statutaria;
  • la data dell’approvazione finale;
  • data e numero del BURL in cui il testo è stato pubblicato;
  • il quesito referendario.

Il quesito è formulato in modo prestabilito e chiede se si è favorevoli al testo della legge statutaria indicandone titolo, data della seconda deliberazione e riferimenti di pubblicazione.

La richiesta deve essere depositata presso la Segreteria generale del Consiglio regionale entro tre mesi dalla pubblicazione del testo, salvo i casi di sospensione o riapertura dei termini dovuti all’impugnazione e all’eventuale sentenza della Corte costituzionale.

Richiesta presentata dai consiglieri regionali

Se la richiesta è presentata da consiglieri regionali:

  • occorre la sottoscrizione di almeno un quinto dei componenti del Consiglio;
  • le sottoscrizioni sono autenticate dal Segretario generale del Consiglio, che attesta anche la qualità di consigliere in carica;
  • la richiesta deve indicare tre delegati scelti tra i firmatari;
  • il deposito è effettuato dai delegati, con redazione di processo verbale che fa fede di data e ora;
  • il verbale è redatto in doppio esemplare, sottoscritto da delegati e Segretario generale, e un esemplare prova l’avvenuto deposito;
  • la richiesta è poi trasmessa al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Regione, con pubblicazione dell’avviso nel BURL.

Richiesta presentata dagli elettori

Se la richiesta è promossa dagli elettori:

  • l’iniziativa deve essere avviata da almeno cinque promotori;
  • i promotori devono essere muniti di certificati di iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Regione;
  • essi depositano una comunicazione scritta presso la Segreteria generale del Consiglio regionale, con indicazione di tre delegati e del loro domicilio;
  • del deposito è redatto verbale, di cui i promotori ricevono copia;
  • l’iniziativa è comunicata al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Regione e annunciata nel BURL.

Per la raccolta delle firme:

  • si usano fogli di dimensione pari a quella della carta bollata, predisposti dai promotori;
  • ogni facciata deve riportare a stampa o stampigliatura la richiesta di referendum con le indicazioni richieste dalla legge;
  • i fogli sono vidimati presso le segreterie comunali con bollo, data e firma del funzionario;
  • accanto alla firma vanno indicati per esteso nome, cognome, luogo e data di nascita e comune di iscrizione nelle liste elettorali;
  • le firme sono autenticate dai soggetti previsti dalla legge statale sull’autenticazione delle sottoscrizioni, oppure da consiglieri regionali che abbiano dichiarato la propria disponibilità al Presidente del Consiglio regionale;
  • l’autenticazione può essere collettiva per facciata;
  • per gli elettori analfabeti o comunque impediti a firmare, il pubblico ufficiale dà atto della loro volontà.

Il numero minimo di sottoscrittori è calcolato sulla base del numero totale degli elettori regionali accertato semestralmente dal Segretario generale del Consiglio regionale, in base alle comunicazioni comunali successive alle revisioni semestrali delle liste elettorali.

La richiesta si perfeziona con il deposito di tutti i fogli contenenti le firme e dei certificati elettorali, anche collettivi, presso la Segreteria generale.

Verifica di regolarità della richiesta

Entro trenta giorni dalla presentazione, il Segretario generale del Consiglio regionale verifica:

  • rispondenza e regolarità delle firme;
  • numero delle sottoscrizioni;
  • autenticazione;
  • validità della documentazione allegata.

Esito e conseguenze della verifica sono raccolti in apposito verbale, trasmesso ai delegati, al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Regione, che ne cura la pubblicazione nel BURL.

Indizione del referendum o promulgazione della legge statutaria

Se la richiesta è dichiarata irregolare e il termine di tre mesi dalla pubblicazione è decorso, la legge statutaria viene promulgata dal Presidente della Regione.

Se almeno una richiesta è dichiarata regolare:

  • il Presidente della Regione, entro 15 giorni dalla scadenza del termine di tre mesi, oppure entro 15 giorni dalla pubblicazione dell’esito della verifica se il termine è già scaduto, indice il referendum con decreto;
  • la consultazione deve svolgersi in una domenica compresa tra il sessantesimo e il centoventesimo giorno successivo al decreto;
  • il decreto è pubblicato nel BURL entro dieci giorni e notificato ai soggetti istituzionali indicati dalla legge;
  • i sindaci informano gli elettori con manifesti affissi quarantacinque giorni prima del voto.

Organizzazione degli uffici elettorali

Per il referendum si costituiscono:

  • l’Ufficio centrale regionale presso la Corte d’appello di Roma;
  • gli Uffici provinciali presso i Tribunali nei cui circondari sono compresi i capoluoghi di provincia;
  • gli Uffici elettorali di sezione in ciascun seggio.

La composizione è affidata a magistrati nominati dai competenti presidenti degli uffici giudiziari, con un cancelliere che svolge le funzioni di segretario. Ai componenti degli uffici di sezione spettano i compensi previsti dalla normativa statale.

Votazione e scrutinio

Le schede sono fornite dalla Regione e riportano il quesito con le opzioni “Sì” e “No”. La votazione:

  • avviene a suffragio universale, diretto, libero e segreto;
  • si svolge di regola in una sola domenica, dalle 7.00 alle 22.00;
  • se coincide con altre consultazioni statali, segue gli orari e le giornate previste per queste ultime.

Lo scrutinio:

  • inizia subito dopo la chiusura del voto e prosegue senza interruzioni;
  • se il referendum coincide con altre consultazioni, comincia dopo la chiusura di quelle altre;
  • in caso di più referendum regionali, segue l’ordine stabilito dal decreto di indizione.

Possono assistere alle operazioni, se lo richiedono:

  • un rappresentante dei sottoscrittori della richiesta;
  • un rappresentante di ciascun partito o gruppo politico presente nel Consiglio regionale.

Proclamazione del risultato

Gli Uffici provinciali:

  • riesaminano i voti contestati e provvisoriamente non assegnati;
  • determinano il numero degli elettori votanti e i risultati provinciali;
  • redigono verbale in due esemplari, uno dei quali resta presso il Tribunale e l’altro viene inviato all’Ufficio centrale regionale.

L’Ufficio centrale regionale:

  • entro tre giorni dal ricevimento dell’ultimo verbale provinciale procede in pubblica adunanza all’accertamento complessivo dei dati;
  • proclama il risultato del referendum;
  • decide preventivamente su proteste e reclami;
  • redige verbale in tre esemplari, uno dei quali è depositato presso la Corte d’appello di Roma e gli altri sono inviati al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Regione.

Esito favorevole o sfavorevole del referendum

Se i voti favorevoli all’approvazione della legge statutaria sono la maggioranza dei voti validamente espressi:

  • il Presidente della Regione promulga la legge statutaria sulla base del verbale dell’Ufficio centrale regionale.

Se prevalgono i voti contrari, oppure i contrari sono pari ai favorevoli:

  • il Presidente della Regione dispone la pubblicazione del risultato nel BURL;
  • la legge statutaria non viene promulgata.

Numerazione, rinvio e disciplina finanziaria

Le leggi statutarie hanno una numerazione autonoma rispetto alle altre leggi regionali. Per quanto non previsto dalla legge si applicano, se compatibili, le disposizioni vigenti in materia di elezione del Consiglio regionale. Gli oneri sono coperti dagli stanziamenti del capitolo di bilancio regionale 2004 destinato alle spese per il referendum sullo Statuto.

Entrata in vigore e attualità pratica

La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio. La disciplina è rilevante solo per procedure referendarie relative a leggi statutarie regionali e, nel contesto attuale, ha utilità pratica limitata a eventuali future procedure di approvazione o modifica dello Statuto regionale.

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