L.R. Lazio 6/2004
Disposizioni in favore dei piccoli comuni del Lazio per le emergenze socio-assistenziali (1)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina contributi regionali ai piccoli comuni del Lazio (fino a 2.000 abitanti) per far fronte a emergenze socio-assistenziali che incidano sui livelli essenziali dei servizi sociali comunali. I contributi non coprono interventi già previsti nei piani di zona e, se l’intervento prosegue negli anni, finanziano solo l’anno dell’emergenza. La rendicontazione è verificata dalla Regione entro 4 mesi.
Contributi ai piccoli comuni del Lazio per emergenze socio-assistenziali
Contributi per le emergenze socio-assistenziali nei piccoli comuni del Lazio
La legge istituisce un sostegno finanziario regionale a favore dei piccoli comuni del Lazio per fronteggiare situazioni emergenziali di natura socio-assistenziale. L’obiettivo è garantire la continuità dei livelli essenziali dei servizi sociali comunali quando le risorse ordinarie del comune e i trasferimenti regionali non sono sufficienti.
Ambito di applicazione e definizione di piccolo comune
La disciplina si applica esclusivamente ai comuni del Lazio con popolazione non superiore a 2.000 abitanti. I contributi sono destinati solo a interventi o servizi che rientrano nei livelli essenziali delle prestazioni socio-assistenziali in ambito comunale.
Presupposti e limiti della concessione
La Regione può concedere contributi soltanto in presenza di emergenze socio-assistenziali che rendano necessario un intervento straordinario rispetto alla dotazione ordinaria del comune. Sono esclusi gli interventi già programmati nei piani di zona previsti dalla normativa regionale sui servizi sociali. Quando l’emergenza comporti un intervento destinato a durare più anni, il contributo regionale copre solo l’anno in cui l’emergenza si verifica; per gli anni successivi l’intervento deve essere inserito nei piani di zona.
Criteri, modalità e controllo della spesa
La tipologia delle emergenze ammissibili, i criteri e le modalità di concessione dei contributi, nonché le modalità di rendicontazione, sono definiti dalla Giunta regionale con propria deliberazione, previo parere delle commissioni consiliari competenti in materia di bilancio e salute e nel rispetto delle disponibilità di bilancio. La Giunta deve adottare tale deliberazione entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge. In sede di rendicontazione, la Regione verifica che la spesa sostenuta dal comune corrisponda alla destinazione del contributo; se necessario, può disporre visite ispettive, i cui esiti sono pubblicati sul sito istituzionale regionale. La verifica delle rendicontazioni deve concludersi entro 4 mesi dalla loro presentazione.
Aspetti finanziari
Per l’attuazione della legge è istituito un apposito capitolo di bilancio con una dotazione di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006. La copertura finanziaria è assicurata mediante riduzione di corrispondenti stanziamenti di altra unità previsionale di base.
Obsolescenza della disciplina
La legge è oggi sostanzialmente superata: la dotazione originaria era limitata agli esercizi 2004-2006 e la disciplina finanziaria richiamata è riferita a un intervento ormai esaurito. Per questo, pur restando storicamente rilevante, non ha in pratica attuale utilità applicativa.
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