L.R. Lazio 9/2004
Istituzione dell'Azienda regionale per l'emergenza sanitaria ARES 118 (1)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge istituisce l’Azienda regionale per l’emergenza sanitaria ARES 118 nel Lazio e ne disciplina organizzazione, organi, personale, finanziamento e rapporti con gli altri soggetti del sistema di emergenza. Regola inoltre il trasferimento iniziale di beni e personale nel 2004 e modifica la normativa sul trasporto infermi.
Istituzione dell’ARES 118 del Lazio e disciplina del sistema di emergenza sanitaria extraospedaliera
Istituzione e finalità dell’ARES 118
La legge della Regione Lazio istituisce l’Azienda regionale per l’emergenza sanitaria ARES 118, ente pubblico dipendente dalla Regione, con sede in Roma. Il provvedimento disciplina l’organizzazione, il coordinamento e la gestione della fase di allarme e di risposta extraospedaliera dell’emergenza sanitaria, collocandola nel quadro del servizio sanitario regionale.
Ambito del sistema di emergenza sanitaria
Il sistema di emergenza sanitaria comprende sia la fase di allarme e risposta extraospedaliera sia quella ospedaliera, ma la legge si concentra sulla componente extraospedaliera. L’ARES 118 opera come struttura di coordinamento e gestione delle attività di soccorso territoriale, con raccordo funzionale con le aziende sanitarie, gli altri enti pubblici e privati accreditati e, nei casi necessari, con altre Regioni e con le amministrazioni centrali competenti in materia di protezione civile.
Competenze operative e funzioni di coordinamento
L’ARES 118 gestisce e coordina la fase di allarme e di risposta extraospedaliera, compresa l’emergenza neonatale, il trasporto del sangue, degli organi e i trasporti secondari collegati al primo intervento. Cura anche il raccordo con i medici di medicina generale addetti alla continuità assistenziale per garantire la continuità dell’assistenza in emergenza e l’intervento tempestivo.
Tra le attività specifiche rientrano:
- il coordinamento con aziende sanitarie e soggetti pubblici e privati accreditati per l’integrazione operativa;
- la gestione dell’elisoccorso e del personale sanitario impiegato sui mezzi di elisoccorso, secondo la normativa europea applicabile;
- il parere preventivo sull’accreditamento degli organismi non lucrativi inseriti nell’elenco regionale e operanti nell’emergenza sanitaria;
- l’attivazione delle procedure per l’utilizzo dei mezzi di soccorso autorizzati di tali organismi e degli altri soggetti accreditati, compresa la Croce rossa italiana;
- l’azione in raccordo con altre Regioni e, in maxiemergenza, con le amministrazioni centrali.
Supporto tecnico-scientifico e flussi informativi
L’ARES 118 svolge funzioni di supporto tecnico-scientifico alla Regione per la programmazione e l’organizzazione del sistema sanitario extraospedaliero. In particolare, elabora dati sulla qualità dei servizi e delle prestazioni di emergenza e promuove attività organizzativo-gestionali innovative per migliorare efficienza, efficacia e qualità del servizio.
L’azienda assicura alla struttura regionale competente in materia di politiche sanitarie i flussi informativi sulle attività svolte e può avvalersi della stessa per definire indicatori di qualità e percezione del servizio da parte degli utenti. Può inoltre utilizzare ARPA Lazio, l’Istituto zooprofilattico sperimentale e altri enti di studio, formazione e ricerca mediante convenzioni.
Sistema informativo e sistema di allarme
Il sistema informativo dell’emergenza è composto dai flussi informativi tra ARES 118, ASP e strutture sanitarie e non sanitarie, ed è supportato da un sistema informatico e radiotelecomunicativo integrato, organizzato secondo gli indirizzi della Giunta regionale.
Il sistema di allarme sanitario è articolato su cinque centrali operative provinciali, collocate a Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo, e su una centrale operativa regionale.
Organi dell’ente
Gli organi istituzionali dell’ARES 118 sono:
- il direttore generale;
- il collegio sindacale.
È inoltre previsto il consiglio dei sanitari come organismo consultivo interno.
Direttore generale: nomina, requisiti e poteri
Il direttore generale è nominato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta, previo avviso pubblico nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana almeno trenta giorni prima e con notizia sul BUR. La nomina avviene senza valutazioni comparative tra soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla legge statale e dall’avviso, con laurea ed esperienza quinquennale di direzione tecnica o amministrativa in enti o strutture pubbliche o private, in posizione dirigenziale con autonomia gestionale.
Il rapporto di lavoro è esclusivo, di diritto privato, di durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni, rinnovabile. Entro diciotto mesi dalla nomina il direttore generale deve produrre il certificato di frequenza del corso regionale di formazione in sanità pubblica e organizzazione e gestione sanitaria.
Alla nomina, la Giunta definisce e assegna obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi, in coerenza con il piano sanitario regionale, aggiornandoli periodicamente. Il direttore generale ha la rappresentanza legale dell’ARES 118 ed è responsabile dell’efficienza, dell’economicità, dell’imparzialità e del buon andamento dell’azione amministrativa.
Tra le principali attribuzioni rientrano:
- nomina e prima convocazione del collegio sindacale;
- nomina del direttore sanitario e del direttore amministrativo;
- conferimento degli incarichi dirigenziali;
- adozione dell’atto aziendale;
- adozione degli atti programmatici e assegnazione delle risorse;
- adozione dei bilanci di previsione e di esercizio;
- controllo interno su costi, rendimenti e risultati;
- verifica della qualità dei servizi.
Collegio sindacale
Il collegio sindacale è nominato dal direttore generale ed è composto da tre membri effettivi designati rispettivamente dal Presidente della Regione, dal Ministro dell’economia e delle finanze e dal Ministro della salute. I componenti devono essere scelti tra revisori contabili o funzionari del Ministero dell’economia in possesso dei requisiti previsti, e non devono trovarsi in situazioni di incompatibilità o conflitto di interessi, con specifico divieto per coniugi, parenti e affini del direttore generale, dipendenti o operatori contrattualizzati dell’ARES 118 e titolari o gestori di istituzioni sanitarie nel territorio regionale.
Il collegio:
- elegge al suo interno il presidente nella prima seduta;
- vigila sull’attività dell’ARES 118 e sull’osservanza di leggi e regolamenti;
- controlla la gestione economica e la regolare tenuta della contabilità;
- accerta la conformità del bilancio di esercizio;
- effettua verifiche di cassa;
- riferisce almeno trimestralmente alla Giunta regionale e segnala immediatamente eventuali gravi irregolarità o disavanzi.
Dura in carica tre anni ed è rinnovabile. È prevista un’indennità annua lorda pari al 10% degli emolumenti del direttore generale, con maggiorazione del 20% per il presidente.
Direttore sanitario e direttore amministrativo
Il direttore sanitario e il direttore amministrativo sono nominati dal direttore generale tra soggetti privi di incompatibilità e in possesso dei requisiti previsti, attingendo obbligatoriamente agli elenchi degli idonei di cui alla normativa regionale. Il rapporto è esclusivo, di diritto privato, di durata tra tre e cinque anni, rinnovabile.
Entro diciotto mesi dalla nomina, il direttore sanitario deve produrre il certificato di frequenza di uno dei corsi di formazione previsti dalla legge. Queste figure partecipano alla direzione dell’azienda con il direttore generale, formulando proposte e pareri e assumendo la responsabilità delle funzioni loro attribuite.
Cessano dall’incarico, salvo conferma, entro tre mesi dalla nomina del nuovo direttore generale e possono decadere per incompatibilità sopravvenute, assenze o impedimenti oltre sei mesi, gravi violazioni di legge, gravi violazioni delle direttive del direttore generale o risultati negativi nei servizi di rispettiva competenza.
Consiglio dei sanitari
Presso l’ARES 118 è istituito il consiglio dei sanitari, organismo elettivo con funzioni consultive sulle attività tecnico-sanitarie, sugli aspetti organizzativi, sugli investimenti attinenti e sulle attività di assistenza sanitaria.
I pareri sono obbligatori ma non vincolanti e devono essere resi entro quindici giorni; decorso tale termine, si intendono favorevoli. Il consiglio è costituito con provvedimento del direttore generale, che lo convoca e lo presiede, ed è composto da medici, altri operatori sanitari laureati, personale infermieristico e tecnico-sanitario. Composizione, modalità elettive, atti da sottoporre a parere e funzionamento sono rimessi all’atto aziendale.
Atto aziendale e organizzazione interna
L’atto aziendale è l’atto di diritto privato che disciplina organizzazione e funzionamento dell’ARES 118, nel rispetto della legge regionale e dei criteri della Giunta, nonché della separazione tra funzioni di indirizzo e funzioni gestionali.
Esso definisce, tra l’altro:
- sede legale e elementi identificativi dell’azienda;
- missione dell’ARES 118 nel servizio sanitario regionale;
- funzioni degli organi aziendali;
- composizione e funzionamento del consiglio dei sanitari;
- organizzazione interna in strutture semplici, complesse ed eventuali dipartimenti;
- localizzazione delle centrali operative e delle postazioni dei mezzi di soccorso;
- dotazione organica e risorse strumentali;
- attribuzioni dei dirigenti e del direttore sanitario/amministrativo;
- sistema dei controlli interni;
- consultazione delle organizzazioni sindacali;
- modalità di acquisizione di beni e servizi secondo le regole di diritto privato per gli affidamenti sotto soglia prevista;
- rapporti con altre aziende sanitarie e con gli organismi operanti nell’emergenza;
- informazione ai cittadini e tutela dei diritti degli utenti.
L’atto è redatto dal direttore generale, adottato con suo provvedimento previa consultazione sindacale e trasmesso alla Regione per la verifica di conformità. La Giunta regionale può rinviarlo entro quarantacinque giorni per gli adeguamenti necessari; dopo la regolarizzazione o decorso il termine, l’atto è pubblicato sul BUR. Le stesse modalità valgono per le modifiche successive.
Organizzazione e personale
L’organizzazione dell’ARES 118 è determinata dall’atto aziendale. Dipende dall’azienda tutto il personale impiegato nelle fasi di allarme e di risposta extraospedaliera, compreso quello delle centrali operative, delle postazioni dei mezzi di soccorso e della conduzione dei mezzi stessi.
Al personale si applica la disciplina legislativa e contrattuale del servizio sanitario regionale. L’ARES 118 assicura formazione e aggiornamento continuo del personale dipendente e, mediante intese specifiche, anche del personale non dipendente accreditato, con finalità di qualificazione omogenea e di integrazione interdisciplinare.
Finanziamento, contabilità e patrimonio
Alla gestione contabile e patrimoniale dell’ARES 118 si applicano le norme previste per le altre aziende sanitarie. La Giunta regionale determina, con apposita deliberazione, i criteri di finanziamento tenendo conto della specificità dell’ente.
Le risorse finanziarie dell’ARES 118 comprendono:
- l’assegnazione annuale stabilita dalla Giunta regionale;
- finanziamenti regionali per attività specifiche affidate dalla Giunta;
- risorse derivanti da progetti finanziati dall’Unione europea o da altri enti pubblici o privati;
- entrate da cespiti patrimoniali.
Poteri regionali di indirizzo e controllo
La Regione esercita sull’ARES 118 le funzioni di indirizzo, coordinamento, direttiva, vigilanza e controllo previste per le altre aziende sanitarie. È espressamente prevista anche la verifica dei risultati aziendali conseguiti dal direttore generale trascorsi diciotto mesi dalla nomina, oltre a ogni altra valutazione della sua attività.
Modifiche alla disciplina del trasporto infermi
La legge modifica la disciplina regionale del trasporto infermi del 1989. In particolare:
- è abrogato il comma 7 dell’articolo 1 della l.r. 49/1989;
- nelle disposizioni degli articoli 5, 6, 7 e 8 della stessa legge, l’espressione “unità sanitaria locale” è sostituita da “azienda regionale per l’emergenza sanitaria ARES 118”.
Disposizioni transitorie di prima applicazione
Nella fase iniziale di attuazione erano previsti specifici adempimenti entro termini prefissati dalla data di entrata in vigore:
- entro 90 giorni, il Consiglio regionale doveva nominare il direttore generale su proposta della Giunta; in caso di inerzia, la nomina spettava al Presidente del Consiglio regionale;
- il direttore generale doveva nominare il collegio sindacale entro 60 giorni dal proprio insediamento; in attesa della conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria, la designazione del componente di cui all’allora lettera d) spettava alla conferenza permanente Regione-autonomie locali;
- entro 90 giorni dovevano essere trasferiti all’ARES 118, con deliberazione della Giunta e sulla base della situazione esistente, i beni immobili della centrale operativa regionale di Roma, i beni mobili e i mezzi di soccorso, le attrezzature tecnologiche e informatiche delle centrali operative interessate, nonché il personale addetto alle centrali, alle postazioni e alla conduzione dei mezzi;
- entro 40 giorni i direttori generali delle aziende coinvolte dovevano trasmettere alla Regione gli elenchi di beni, personale e rapporti giuridici da trasferire e adottare gli atti conseguenti;
- il personale trasferito poteva esercitare, entro 90 giorni dalla pubblicazione dell’atto aziendale sulla dotazione organica, il diritto di opzione per il rientro nell’azienda di provenienza, con ulteriori possibilità di reinserimento o mobilità per il personale non idoneo per ragioni di salute o età.
Copertura finanziaria iniziale
Per il primo avvio della legge è stata prevista, per l’esercizio finanziario 2004, una spesa di 1 milione di euro a carico degli stanziamenti indicati dalla norma, oltre alle quote già assegnate per le centrali operative e le attività connesse al trasferimento iniziale di beni e personale.
Entrata in vigore e attualità della disciplina
La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. La disciplina istitutiva dell’ARES 118 resta strutturalmente rilevante nell’ordinamento regionale, ma alcune disposizioni transitorie e le previsioni di prima applicazione erano limitate al 2004 e ai termini immediatamente successivi all’entrata in vigore.
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