L.R. Lazio 10/2004
Interventi straordinari in favore di soci di cooperative edilizie in difficoltà economiche (1)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Lazio 10/2004 prevede, per il solo anno 2004, contributi straordinari in conto capitale e mutui agevolati per soci di cooperative edilizie in difficoltà, in relazione alla prima casa e a situazioni di insolvenza dei soggetti realizzatori. Fissa limiti massimi (10.000 euro per contributo, 50.000 euro per mutuo), rinviando a deliberazione di Giunta criteri e modalità. Contiene anche norme transitorie su sovvenzioni pregresse e la trasformazione della locazione a termine in proprietà.
Interventi straordinari per soci di cooperative edilizie in difficoltà economiche
Interventi straordinari per soci di cooperative edilizie in difficoltà economiche
La legge regionale del Lazio disciplina un intervento straordinario, previsto per l’anno 2004, a sostegno di soci di cooperative edilizie coinvolti in crisi economiche degli enti realizzatori. L’obiettivo è evitare la perdita o il compromesso del diritto sulla prima casa d’abitazione.
Ambito di applicazione e destinatari
Il beneficio è rivolto ai soci di cooperative edilizie che siano prenotatari, promittenti acquirenti o locatari della prima casa d’abitazione e che possiedano i requisiti previsti dalla normativa regionale in materia di edilizia residenziale pubblica. L’intervento opera quando, a causa dell’insolvenza dei soggetti realizzatori, gli interessati:
- non possono conseguire la piena titolarità del diritto sull’abitazione;
- rischiano di perdere o vedere compromesso il diritto sulla prima casa già acquisito.
Tipologie di intervento
La Regione può erogare:
- contributi straordinari in conto capitale;
- mutui a tasso agevolato.
Se il mutuo agevolato non è erogabile ai singoli soci, può essere concesso alla cooperativa edilizia per l’importo corrispondente ed erogato secondo la convenzione tra Regione e Sviluppo Lazio S.p.A., nonché secondo la convenzione stipulata da quest’ultima con l’istituto di credito prescelto.
Criteri di concessione e limiti economici
La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare permanente competente, definisce criteri e modalità di intervento con propria deliberazione, individuando i casi in cui sia effettivamente comprovata l’insolvenza dei soggetti realizzatori. Sono previsti i seguenti limiti massimi:
- contributo massimo: 10.000 euro per singolo beneficiario;
- mutuo massimo: 50.000 euro.
Disposizioni transitorie su sovvenzioni pregresse
I soci di cooperative edilizie destinatari di sovvenzioni regionali finanziate ai sensi della legge n. 179/1992, che non abbiano ottenuto la liquidazione dell’intero importo dovuto, mantengono l’inserimento nella prima fascia di reddito considerata alla data di assegnazione della sovvenzione, senza obbligo di restituire quanto già liquidato.
Per i soci che, alla data di entrata in vigore della legge, non abbiano ottenuto la liquidazione della sovvenzione regionale finanziata ai sensi del d.l. n. 398/1993, anche se già erogata nella misura del 30%, si applicano le disposizioni della legge n. 179/1992 per consentire la trasformazione della locazione a termine in proprietà degli alloggi. Le cooperative interessate devono chiedere alla Regione l’autorizzazione alla trasformazione e adeguare la convenzione con i comuni.
Copertura finanziaria
Gli oneri derivanti dalla legge gravano sugli stanziamenti dell’UPB E62 del bilancio regionale, a valere sulla programmazione dei fondi di edilizia residenziale pubblica agevolata.
Entrata in vigore e attualità della disciplina
La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. La disciplina principale è riferita espressamente all’anno 2004 e, per la parte relativa ai mutui e contributi straordinari, ha carattere ormai storicamente esaurito; restano rilevabili soprattutto le disposizioni transitorie sui rapporti già in essere al momento dell’entrata in vigore.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Legge · 3 ago 2004L.R. Lazio 8/2004
- Legge · 3 ago 2004L.R. Lazio 9/2004
- Legge · 13 set 2004L.R. Lazio 11/2004
- Legge · 13 mag 2004L.R. Lazio 7/2004
- Legge · 29 apr 2004L.R. Lazio 6/2004
- Legge · 28 apr 2004L.R. Lazio 5/2004
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →