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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13339/2026 del 08/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza della Corte d'appello resa nel procedimento di correzione di errore materiale ex artt. 287 e 288 c.p.c., sostenendo che non vi fosse alcun contrasto tra motivazione e dispositivo della sentenza del 2012 e che, pertanto, non ricorressero i presupposti per la correzione. In particolare, deduceva che la statuizione sulle spese di lite fosse stata consapevolmente formulata nel dispositivo come condanna a € 815000, da intendersi come euro ottocentoquindicimila con € 1.150,00 di spese vive, e non come € 8.150,00. Sosteneva inoltre che, se anche la liquidazione fosse stata viziata da violazione dei parametri tariffari, la questione sarebbe stata ormai preclusa per mancata impugnazione da parte del Comune soccombente del capo sulle spese della sentenza del 2012. Il ricorso era articolato in due motivi entrambi denuncianti violazione o falsa applicazione degli artt. 287 e 288 c.p.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo corretta la correzione dell'errore materiale disposta dalla Corte d'appello. Secondo la Corte, la lettura complessiva del dispositivo e della motivazione della sentenza del 2012 rendeva evidente che l'indicazione '€ 815000' fosse frutto di una svista di battitura e dovesse leggersi '€ 8.150,00'. Sono stati valorizzati: l'uso costante, nella sentenza, della convenzione grafica punto/virgola per separare migliaia e decimali; l'eterogeneità e l'ambiguità della cifra contestata; la manifesta sproporzione dell'importo di € 813.850,00 rispetto al valore e alla complessità della causa; il riferimento, in motivazione, a una liquidazione delle spese commisurata alla natura della controversia e alla sostanziale assenza di attività istruttoria, incompatibile con un compenso tanto elevato. Nulla è stato disposto sulle spese del giudizio di legittimità per la mancata costituzione dell'intimato; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 287 c.p.c.

    Disciplina la correzione degli errori materiali delle sentenze e dei provvedimenti; nel caso concreto è stata ritenuta ammissibile la correzione della cifra errata perché derivante da mera svista grafica.

  • art. 288 c.p.c.

    Regola il procedimento di correzione in contraddittorio; la Corte ha ritenuto corretta l'attivazione di tale procedimento per emendare il dispositivo.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Norma di riferimento del vizio denunciato in cassazione per violazione o falsa applicazione di legge.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Fondamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato come parametro per quantificare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228/2012

    Norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • La correzione dell'errore materiale è consentita quando dal testo del provvedimento, considerato nel suo complesso, emerga con evidenza una mera svista grafica o di battitura, senza necessità di mutare il contenuto decisorio effettivamente voluto dal giudice.
  • Per stabilire se una cifra riportata in sentenza sia frutto di errore materiale, il giudice può valorizzare l'insieme degli indici testuali interni al provvedimento, inclusa la coerenza tra motivazione e dispositivo, l'uso uniforme della notazione numerica e la ragionevolezza dell'importo in rapporto al valore della controversia.
  • Una liquidazione delle spese manifestamente sproporzionata rispetto alla natura della causa, al valore della controversia e alla limitata attività svolta costituisce un forte indice interpretativo dell'errore di trascrizione nel dispositivo, se il complesso della decisione depone per una diversa intenzione del giudice.
  • La mancata impugnazione del capo di sentenza non impedisce la correzione di un errore meramente materiale, perché la rettifica non introduce un nuovo contenuto decisorio ma ricostruisce quello già adottato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàGiudicato

Testo integrale

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