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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/2600

Regolamento (UE) 2025/2600 del Consiglio, del 12 dicembre 2025, relativo a misure di emergenza per affrontare le gravi difficoltà economiche causate dalle azioni della Russia nel contesto della guerra di aggressione nei confronti dell’Ucraina

Normativa europea32025R2600

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento introduce un divieto temporaneo di trasferimento di attività e riserve riconducibili alla Banca centrale di Russia o a soggetti che operano per suo conto, con l’obiettivo di impedire che ulteriori risorse finanzino la prosecuzione della guerra di aggressione contro l’Ucraina. Impone inoltre obblighi di comunicazione alla Commissione per diversi operatori finanziari e disciplina la gestione separata delle disponibilità liquide generate dalla scadenza delle attività. Prevede salvaguardie contro pretese o decisioni ottenute dai soggetti russi interessati, un riesame annuale della Commissione e una clausola di temporaneità con cessazione ordinata delle misure.

Misure di emergenza temporanee per impedire il trasferimento di attività e riserve della Banca centrale di Russia e di soggetti collegati, al fine di contrastare le gravi difficoltà economiche nell’Unione causate dalla guerra di aggressione russa contro l’Ucraina.

Ambito di applicazione

Si applica, in tutta l’Unione e direttamente in tutti gli Stati membri, ai trasferimenti diretti o indiretti di attività e riserve della Banca centrale di Russia e di qualsiasi persona giuridica, entità o organismo che agisce per conto o sotto la direzione della Banca centrale di Russia, inclusi soggetti come il Fondo di ricchezza nazionale russo. Riguarda altresì gli enti e operatori finanziari che detengono o controllano tali attività e riserve o agiscono come controparti, tra cui BCE, banche centrali nazionali, soggetti del settore finanziario ex art. 4 reg. (UE) n. 575/2013, imprese di assicurazione e riassicurazione ex dir. 2009/138/CE, depositari centrali di titoli ex reg. (UE) n. 909/2014 e controparti centrali ex reg. (UE) n. 648/2012. Le misure sono temporanee e si mantengono finché persistono le condizioni di emergenza individuate dal regolamento; cessano quando ricorrono le condizioni di cui all’articolo 6, paragrafo 1. Sono escluse dall’oggetto del regolamento le misure restrittive adottate dal Consiglio nell’ambito della PESC, che restano impregiudicate.

Misure di emergenza per il blocco dei trasferimenti di attività della Banca centrale di Russia

Il regolamento nasce, secondo i considerando, come risposta urgente e coordinata dell’Unione alle gravi ripercussioni economiche, finanziarie e di bilancio derivanti dalla guerra di aggressione della Russia contro l’Ucraina e dalle azioni russe contro l’Unione. Il legislatore evidenzia che il trasferimento di ulteriori risorse alla Russia potrebbe alimentare la prosecuzione del conflitto e delle attività ibride, aggravando l’incertezza economica e imponendo nuovi costi agli Stati membri.

Ambito soggettivo e oggettivo

La disciplina riguarda le attività e le riserve della Banca centrale di Russia e di soggetti che agiscono per suo conto o sotto la sua direzione, inclusi organismi come il Fondo di ricchezza nazionale russo. Le misure si applicano in modo uniforme negli Stati membri e incidono anche sugli operatori finanziari che detengono o controllano tali attività, nonché su BCE, banche centrali nazionali, imprese di assicurazione e riassicurazione, depositari centrali di titoli e controparti centrali, nei limiti degli obblighi informativi previsti dal regolamento.

Divieto di trasferimento e gestione delle disponibilità liquide

L’articolo 2 introduce il divieto di qualsiasi trasferimento diretto o indiretto delle attività e riserve interessate. In parallelo, le disponibilità liquide corrispondenti devono essere gestite separatamente dagli enti finanziari che le detengono. Nei considerando il regolamento chiarisce che tali misure non incidono sulla proprietà delle attività e che il divieto è temporaneo, reversibile e soggetto a revisione periodica.

Obblighi di comunicazione e cooperazione con la Commissione

L’articolo 3 impone un obbligo di comunicazione alla Commissione entro il 14 marzo 2026, con aggiornamento trimestrale, per una serie di informazioni identificative e quantitative sulle attività e riserve interessate, comprese le cripto-attività e le attività non finanziarie, ove pertinenti. Se emerge una perdita o un danno straordinario e imprevisto, la comunicazione deve essere immediata. La Commissione può chiedere ulteriori informazioni e i dati ricevuti devono essere utilizzati solo per le finalità del regolamento; il trattamento dei dati personali è subordinato al rispetto del GDPR e del regolamento (UE) 2018/1725.

Salvaguardie processuali e limitazioni alle pretese dei soggetti russi

L’articolo 4 priva di effetto nell’Unione le pretese contrattuali o assimilate, incluse quelle di indennizzo, compensazione o escussione di garanzie, quando siano avanzate dalla Federazione russa o dai soggetti di cui all’articolo 2, o da chi agisce per loro conto. Sono altresì escluse, finché il regolamento è in vigore, il riconoscimento e l’esecuzione di decisioni giudiziarie, arbitrali o amministrative ottenute da tali soggetti in relazione alle misure del regolamento. Rimane tuttavia possibile il controllo giurisdizionale della legittimità dell’inadempimento degli obblighi contrattuali.

Riesame, temporaneità e cessazione delle misure

La Commissione deve riesaminare il regolamento entro il 31 dicembre 2026 e poi ogni 12 mesi, riferendo al Consiglio. Le misure degli articoli da 2 a 4 restano in vigore solo finché la disponibilità di risorse significative alla Russia continui a porre o minacciare di porre gravi difficoltà economiche nell’Unione e negli Stati membri. La cessazione richiede che la Russia interrompa la guerra di aggressione, corrisponda riparazioni all’Ucraina e che il rischio economico per l’Unione sia venuto oggettivamente meno. Il Consiglio, su proposta della Commissione, dovrà eventualmente adottare una cessazione graduale e ordinata, con tutele per gli interessi legittimi degli operatori.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Oggetto e finalità

L’articolo 1 stabilisce misure di emergenza eccezionali e temporanee per affrontare le gravi difficoltà economiche nell’Unione causate dalle azioni della Russia nel contesto della guerra di aggressione contro l’Ucraina, nonché il rischio di ulteriore deterioramento della situazione economica. La finalità è evitare un grave deterioramento della stabilità economica nell’Unione e negli Stati membri impedendo alla Russia di disporre di risorse significative per proseguire tali azioni.

Divieto di trasferimento e gestione separata delle disponibilità liquide

L’articolo 2 vieta qualsiasi trasferimento diretto o indiretto di attività o riserve della Banca centrale di Russia, o di entità che agiscono per suo conto o sotto la sua direzione. Le disponibilità liquide corrispondenti alle attività e riserve interessate devono essere gestite separatamente.

Obblighi di comunicazione alla Commissione

L’articolo 3 impone, salvo diversa previsione del diritto dell’Unione e nel rispetto di riservatezza e segreto professionale, la trasmissione alla Commissione entro il 14 marzo 2026 delle informazioni sulle attività e riserve di cui all’articolo 2 detenute, controllate o per le quali si agisce come controparte. Le informazioni devono essere aggiornate ogni tre mesi e includere dati identificativi del titolare, importo o valore di mercato e tipologie di attività, incluse cripto-attività e attività non finanziarie. In caso di perdita o danno straordinario e imprevisto, la comunicazione deve avvenire immediatamente. Sono previste cooperazione con la Commissione, possibilità per quest’ultima di richiedere ulteriori informazioni e limiti di utilizzo dei dati. Il trattamento dei dati personali deve rispettare il reg. (UE) 2016/679 e il reg. (UE) 2018/1725.

Salvaguardie contro pretese e decisioni favorevoli ai soggetti russi

L’articolo 4 esclude il riconoscimento di diritti in relazione a contratti o operazioni pregiudicati dalle misure, comprese pretese di indennizzo, compensazione, garanzia o controgaranzia, se avanzate dalla Federazione russa o dai soggetti di cui all’articolo 2, o da persone che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione. È inoltre escluso il riconoscimento, l’attuazione o l’esecuzione nell’Unione di decisioni giudiziarie, arbitrali o amministrative ottenute da tali soggetti. L’onere della prova dell’assenza di divieto grava su chi invoca il diritto. Resta salvo il diritto al controllo giurisdizionale della legittimità dell’inadempimento degli obblighi contrattuali ai sensi del regolamento.

Riesame periodico della Commissione

L’articolo 5 prevede che la Commissione effettui un riesame entro il 31 dicembre 2026 e successivamente ogni 12 mesi, presentando al Consiglio una relazione sulle principali conclusioni. Il riesame deve valutare se la messa a disposizione della Russia di risorse significative continui a porre o minacci di porre gravi difficoltà economiche nell’Unione e negli Stati membri e se persista il rischio di ulteriore grave deterioramento della situazione economica.

Temporaneità delle misure e cessazione ordinata

L’articolo 6 stabilisce che le misure degli articoli da 2 a 4 sono temporanee e si mantengono solo finché persistono le condizioni economiche e di sicurezza indicate dal regolamento. Le misure cessano quando la Russia cessa la guerra di aggressione, fornisce riparazioni all’Ucraina nella misura necessaria per la ricostruzione senza conseguenze economiche e finanziarie negative per l’Unione, e le sue azioni non comportano più un forte rischio di gravi difficoltà per l’economia dell’Unione e degli Stati membri. Il Consiglio, su proposta della Commissione e tenendo conto della relazione di riesame, modifica il regolamento introducendo, se necessario, disposizioni strettamente necessarie e temporanee per una cessazione ordinata, a tutela degli interessi legittimi degli operatori dell’Unione e degli Stati membri.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 7 dispone l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiepolitica estera e di sicurezza comunediritto bancario e finanziariomercati finanziarisanzioni e misure restrittivestabilità economica e bilancio

Testo integrale

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