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Regolamento

Regolamento (UE) 2026/446

Regolamento delegato (UE) 2026/446 della Commissione, del 12 dicembre 2025, che integra il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo norme sull’organizzazione e sulla composizione della commissione di ricorso dell’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea, sui suoi membri e sulle norme e procedure di voto, e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2004 della Commissione

Normativa europea32026R0446

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento delegato aggiorna il quadro organizzativo della commissione di ricorso dell’EASA, adeguandolo all’estensione delle competenze dell’Agenzia prevista dal regolamento (UE) 2018/1139 e dal regolamento (UE) 2023/2405. Definisce composizione, requisiti professionali e giuridici dei membri, ruolo del presidente, funzione del relatore, supporto della cancelleria e regole di deliberazione e voto. Abroga il regolamento (CE) n. 104/2004 e si applica direttamente dopo il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

Norme sull’organizzazione, composizione, qualifiche e funzionamento della commissione di ricorso dell’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea, con abrogazione del regolamento (CE) n. 104/2004.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alla commissione di ricorso dell’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea (EASA), disciplinandone composizione, qualifiche dei membri, modalità di voto, deliberazioni, relatore e cancelleria. Riguarda i ricorsi contro le decisioni dell’Agenzia adottate nell’ambito delle competenze conferite dal regolamento (UE) 2018/1139, nonché i ricorsi contro le decisioni individuali dell’Agenzia di cui all’articolo 14, paragrafi 6 e 7, del regolamento (UE) 2023/2405. Non contiene esclusioni territoriali specifiche; è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e rilevante ai fini del SEE.

Norme sull’organizzazione e sulla composizione della commissione di ricorso dell’EASA

Il regolamento delegato n. 2026/446 aggiorna il quadro di funzionamento della commissione di ricorso dell’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea, tenendo conto dell’ampliamento delle competenze dell’Agenzia previsto dal regolamento (UE) 2018/1139 e dal regolamento (UE) 2023/2405. La ratio è assicurare una composizione tecnicamente e giuridicamente adeguata del collegio, nonché regole procedurali coerenti e efficienti per la trattazione dei ricorsi.

Ambito e finalità

La disciplina riguarda i ricorsi contro le decisioni dell’EASA relative alle attività di certificazione, gestione delle dichiarazioni, indagini sulle imprese e riscossione di diritti e oneri, oltre ai ricorsi avverso le decisioni individuali dell’Agenzia previste dall’articolo 14, paragrafi 6 e 7, del regolamento (UE) 2023/2405. Il regolamento sostituisce il precedente regolamento (CE) n. 104/2004, ritenuto non più adeguato al nuovo perimetro di competenze dell’Agenzia.

Composizione della commissione di ricorso

La commissione è composta ordinariamente da tre membri: due con formazione tecnica e uno con formazione giuridica, che la presiede. I membri tecnici e i loro supplenti devono possedere una laurea o titolo equipollente e un’esperienza professionale solida nei settori della certificazione, sorveglianza, applicazione delle norme o prestazioni ambientali dei voli, nelle discipline elencate nell’allegato. Il membro giuridico e il suo supplente devono essere laureati in giurisprudenza e avere esperienza riconosciuta nel diritto dell’Unione e nel diritto internazionale pubblico.

In caso di ricorsi che presentino particolare complessità, la commissione può chiamare fino a due membri supplenti aggiuntivi con diritto di voto, elevando la composizione a quattro o cinque membri. Questa possibilità serve a garantire che il collegio disponga delle competenze specialistiche necessarie al caso concreto.

Ruolo del presidente e del relatore

Il presidente convoca la commissione, assicura la qualità e la coerenza delle decisioni e designa il relatore tra i membri. Può inoltre sostituire un membro con un supplente quando sia necessario valorizzare specifiche competenze giuridiche, procedurali o tecniche nel corso del procedimento.

Il relatore svolge un ruolo centrale nella gestione del fascicolo: effettua l’esame preliminare del ricorso, cura la comunicazione con le parti, segnala irregolarità da correggere, fissa termini procedurali congrui ai sensi dell’articolo 112 del regolamento (UE) 2018/1139, sottoscrive le comunicazioni a nome della commissione, prepara le riunioni interne e le eventuali procedure orali e redige i progetti di decisione.

Cancelleria e gestione amministrativa

La commissione è assistita da una cancelleria, che opera sotto la supervisione del presidente e in posizione di neutralità rispetto alle attività dell’Agenzia connesse alle decisioni impugnabili. La cancelleria registra i ricorsi, assegna un numero identificativo, gestisce la circolazione e la custodia sicura dei documenti, supporta i contatti con le parti, informa sulla composizione del collegio e sulle sue modifiche, verifica il rispetto di termini e formalità e, se necessario, redige i verbali delle udienze orali.

Deliberazioni e voto

Alle deliberazioni partecipano solo i membri della commissione. Il presidente può ammettere altre persone, come personale di cancelleria o interpreti, ma senza partecipazione decisionale. Le deliberazioni sono segrete. Nella sequenza delle opinioni, interviene per primo il relatore e per ultimo il presidente. Le decisioni sono adottate a maggioranza; in caso di parità, prevale il voto del presidente. Non sono ammesse astensioni.

Discipline e settori tecnici dell’allegato

L’allegato individua le discipline e i settori che possono rilevare ai fini della qualificazione tecnica dei membri e dell’esame dei ricorsi. Essi comprendono, tra l’altro:

  • discipline tecniche aeronautiche: volo e caratteristiche di funzionamento, struttura, sistemi idromeccanici, rotore e trasmissione, sistemi elettrici e campi elettromagnetici ad alta intensità, avionica/software/cibersicurezza, installazione del propulsore e sistemi di alimentazione, sicurezza cabina e protezione dell’ambiente, rumore ed emissioni;
  • questioni di mantenimento dell’aeronavigabilità e di aeronavigabilità relative ad aeromobili, velivoli ad ala rotante, aerostati, dirigibili, alianti, sistemi aeromobili senza equipaggio, VTOL, motori, APU ed eliche;
  • approvazione e sistemi di qualità o di gestione di imprese di progettazione, produzione, manutenzione, gestione del mantenimento dell’aeronavigabilità, organizzazioni di addestramento e centri aeromedici, dispositivi di addestramento al volo simulato, equipaggiamenti aeroportuali attinenti alla sicurezza, sistemi ATM/ANS e loro componenti, organizzazioni coinvolte nella fornitura di servizi ATM/ANS e operatori aerei;
  • valutazione delle prestazioni ambientali dei voli, con riferimento a sostenibilità nel settore dell’aviazione, SAF, compensazione delle emissioni di carbonio e misure basate sul mercato, nonché relazioni ESG.

Entrata in vigore e abrogazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Con la sua entrata in vigore viene abrogato il regolamento (CE) n. 104/2004, che disciplinava in precedenza l’organizzazione e la composizione della commissione di ricorso dell’EASA.

Disposizioni principali

Composizione della commissione di ricorso e requisiti dei membri

La commissione di ricorso è composta da due membri con formazione tecnica e da un membro con formazione giuridica che ne assume la presidenza. I membri tecnici e i loro supplenti devono avere un diploma di laurea o titolo equipollente e una solida esperienza professionale nei settori della certificazione, della sorveglianza, dell’applicazione delle norme o delle prestazioni ambientali dei voli, in una o più discipline o settori indicati nell’allegato. Il membro giuridico e il suo supplente, che funge da presidente supplente, devono essere laureati in giurisprudenza e avere esperienza riconosciuta nel diritto dell’Unione e nel diritto internazionale pubblico. Se la natura del ricorso lo richiede, possono essere convocati fino a due membri supplenti aggiuntivi con diritto di voto, portando la composizione a quattro o cinque membri.

Poteri del presidente

Il presidente convoca la commissione di ricorso e garantisce la qualità e la coerenza delle decisioni. Egli designa il relatore tra i membri della commissione e può sostituire un membro con un supplente quando la natura del procedimento richieda di avvalersi di specifiche competenze giuridiche, procedurali o tecniche del supplente.

Ruolo del relatore

Il relatore effettua un esame preliminare del ricorso e cura un intenso scambio informativo con le parti. Tra i suoi compiti rientrano la preparazione delle comunicazioni alle parti sotto la direzione del presidente, la segnalazione delle irregolarità da sanare, la fissazione di termini procedurali congrui ai sensi dell’articolo 112 del regolamento (UE) 2018/1139, la sottoscrizione delle comunicazioni a nome della commissione, la preparazione delle riunioni interne e delle procedure orali, e la redazione dei progetti di decisione.

Cancelleria e supporto amministrativo

La commissione è assistita da una cancelleria, il cui personale non può partecipare ad alcuna attività dell’Agenzia attinente alle decisioni impugnabili e opera sotto la supervisione e le istruzioni del presidente. La cancelleria registra i ricorsi e assegna un numero identificativo, informa commissione e parti, riceve, trasmette e conserva in sicurezza i documenti, mantiene i contatti con le parti, comunica la composizione del collegio e le eventuali modifiche, verifica il rispetto dei termini e delle formalità di proposizione e, se necessario, redige i verbali delle udienze orali.

Deliberazioni e voto

Alle deliberazioni partecipano soltanto i membri della commissione; il presidente può autorizzare la presenza di altre persone, come il personale di cancelleria o gli interpreti. Le deliberazioni sono segrete. Nel corso della deliberazione il relatore esprime la propria opinione per primo e il presidente per ultimo. Le decisioni sono assunte a maggioranza dei membri; in caso di parità prevale il voto del presidente. Non sono ammesse astensioni.

Abrogazione del regolamento (CE) n. 104/2004

Il regolamento abroga espressamente il regolamento (CE) n. 104/2004 della Commissione, sostituendolo con un nuovo atto per adeguare le norme sull’organizzazione e sulla composizione della commissione di ricorso al rafforzamento del mandato dell’EASA.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieaviazione civileprocedimento amministrativodiritto istituzionale dell’unione europeasicurezza aereaambiente

Testo integrale

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