Ordinanza n. 1939/2026 - Torino, Sezione 2
per l'annullamento -delle note datate 17.8.2026, con cui la Città Metropolitana di Torino ha trasmesso la documentazione delle offerte dei controinteressati in forma quasi del tutto oscurata; -della nota di riscontro alla richiesta integrativa del 18.8.2026, di diniego di accesso all’autodichiarazione di RideMovi relativa ai monopattini; -della nota di riscontro alla richiesta integrativa del 18.8.2026, di diniego di accesso all’autodichiarazione di Voi concernente le biciclette elettriche.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: note della Città Metropolitana di Torino che hanno trasmesso le offerte dei controinteressati quasi interamente oscurate e negato l'accesso alle autodichiarazioni di RideMovi e Voi
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto istanza di accesso difensivo ai sensi dell'art. 116 c.p.a. contestando l'ostensione solo parziale delle offerte dei controinteressati, oscurate quasi integralmente, e il diniego di accesso alle autodichiarazioni di RideMovi relative ai monopattini e di Voi relative alle biciclette elettriche. Ha dedotto la necessità di acquisire tali documenti per contestare l'esito della procedura selettiva, conclusa con la determina dirigenziale del 7 agosto 2026. Le esigenze di segretezza e riservatezza invocate per gli oscuramenti sono state ritenute dalla ricorrente non idonee a comprimere il proprio diritto di difesa.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda di accesso ex art. 116 c.p.a. Ha rilevato che le ragioni di segretezza e riservatezza addotte per giustificare gli oscuramenti erano generiche e non circostanziate e che l'aggiudicatario non aveva assolto l'onere di motivare e comprovare la presenza di segreti tecnici o commerciali. Ha ritenuto prevalente, nel caso concreto, la necessità di accesso ai fini della difesa, poiché la conoscenza dei documenti è funzionale all'impugnazione dell'esito della procedura; ha inoltre riconosciuto l'interesse all'accesso alle autodichiarazioni, la cui eventuale non veridicità avrebbe potuto incidere sull'esito o giustificare l'esclusione dalla selezione. Ha ordinato alla Città Metropolitana di Torino di trasmettere entro dieci giorni la documentazione integrale e non oscurata delle offerte e le autodichiarazioni richieste. La decisione sulle spese è rinviata alla sentenza conclusiva del giudizio.
Norme richiamate
art. 116 d.lgs. 104/2010
Ritenuto quindi che il ricorso in epigrafe, nella parte (pagine 34 ss.) concernente l’istanza ex art. 116 c.p.a., sia meritevole di accoglimento.
L'azione prevista dall'art. 116 c.p.a. è accolta quando il diniego o l'ostensione parziale impediscono l'accesso a documenti necessari alla difesa dell'interesse della ricorrente.
art. 24, comma 7, l. 241/1990
Considerato che, ai fini del bilanciamento tra il diritto di accesso difensivo, preordinato all’esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale in senso lato, e la tutela della riservatezza, secondo la previsione dell’art. 24, comma 7, della l. n. 241 del 1990, non trova applicazione né il criterio della stretta indispensabilità (riferito ai dati sensibili e giudiziari), né il criterio dell'indispensabilità e della parità di rango (riferito ai dati cc.dd. supersensibili), ma il criterio generale della “necessità” ai fini della “cura” e della “difesa” di un proprio interesse giuridico, ritenuto dal legislatore tendenzialmente prevalente sulla tutela della riservatezza, a condizione del riscontro della sussistenza dei presupposti generali dell’accesso documentale di tipo difensivo (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, n. 19/2020), presupposti che nel caso in esame si evincono dal tenore del ricorso n. 1352/2016 nella parte incentrata sulla contestazione dell’esito della procedura selettiva;
Per l'accesso difensivo il bilanciamento con la riservatezza è governato dal criterio della necessità dei documenti per la cura o la difesa di un interesse giuridico, tendenzialmente prevalente, purché ricorrano i presupposti generali dell'accesso documentale difensivo.
Massime di principio
- Nel bilanciamento tra accesso difensivo e riservatezza, il criterio applicabile è la necessità della conoscenza dei documenti ai fini della cura o della difesa di un interesse giuridico; tale criterio, ricorrendone i presupposti generali, è tendenzialmente prevalente sulla riservatezza.
- Chi invoca segreti tecnici o commerciali per oscurare un'offerta e i relativi allegati deve motivare e comprovare concretamente la sussistenza di tali segreti; ragioni generiche e non circostanziate non giustificano la limitazione dell'accesso.
- È funzionale all'esercizio del diritto di difesa l'accesso alle autodichiarazioni dei concorrenti quando la loro eventuale non veridicità può incidere sull'esito della procedura selettiva o giustificare l'esclusione del concorrente.
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