Cassazione Civile, Ordinanza n. 04230/2026 del 25/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
L'Ufficio aveva notificato un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2014, recuperando a tassazione una quota di plusvalenza che la società aveva dichiarato per il 2011 e che aveva optato di rateizzare in cinque esercizi. Il ricorso introduttivo fu respinto nel merito in primo grado. In appello, proposto dalla società e notificato il 30 settembre 2019 a mezzo ufficiale giudiziario in forma cartacea, la Commissione tributaria regionale dichiarò l'impugnazione inammissibile perché, dopo le modifiche all'art. 16-bis d.lgs. 546/1992, le notifiche e i depositi nel processo tributario avrebbero dovuto avvenire esclusivamente con modalità telematiche. Con il primo motivo di cassazione la società ha denunciato errore di procedura, sostenendo che la notifica cartacea non era inesistente ma, al più, nulla e comunque sanata perché l'Agenzia aveva ricevuto tempestiva conoscenza dell'atto ed era comparsa in giudizio difendendosi anche nel merito. Con il secondo motivo ha lamentato errore di giudizio, insistendo per l'annullamento dell'avviso e criticando il merito della decisione di primo grado.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo e dichiarato inammissibile il secondo. Ha affermato che, nel processo tributario, la notificazione cartacea dell'atto di appello eseguita dopo il 1° luglio 2019, in violazione della regola dell'obbligatorietà della modalità telematica, non è inesistente ma nulla; pertanto è sanabile per raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156, terzo comma, c.p.c. Nel caso concreto la nullità era stata sanata dalla costituzione dell'Agenzia delle entrate, che aveva avuto conoscenza dell'atto e svolto difese anche nel merito. La sentenza della CTR è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, perché esamini il merito dell'appello e regoli anche le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 16-bis d.lgs. n. 546 del 1992
Nel testo vigente dopo la riforma del 2018, la notificazione e il deposito degli atti processuali tributari devono avvenire esclusivamente con modalità telematiche; tuttavia la difformità della notificazione cartacea integra nullità e non inesistenza, con possibile sanatoria per raggiungimento dello scopo.
art. 16 d.l. n. 119 del 2018
comma 1, lett. a), n. 4; comma 1, lett. a), n. 5; comma 2; comma 5
Ha modificato l'art. 16-bis del d.lgs. 546/1992 introducendo l'obbligatorietà del deposito/notifica telematica, la facoltà per i soggetti senza assistenza tecnica di usare modalità telematiche e la disciplina transitoria di applicazione ai giudizi instaurati con ricorso notificato dal 1° luglio 2019.
art. 156 c.p.c.
La nullità della notificazione non va dichiarata se l'atto ha raggiunto lo scopo, cioè se è pervenuto nella sfera di conoscenza del destinatario.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È stato dedotto per denunciare un errore di procedura della sentenza di appello, ma la Corte ha ritenuto fondato il motivo solo nella parte in cui contestava la declaratoria di inammissibilità dell'appello.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile perché non censurava la sentenza di secondo grado ma la decisione di primo grado, sollecitando un esame diretto del merito precluso in cassazione.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la notificazione eseguita con modalità cartacea in luogo della modalità telematica imposta dalla disciplina vigente non è, di regola, inesistente ma nulla, perché resta riconoscibile come attività notificatoria svolta da soggetto legittimato e secondo uno schema tipico dell'ordinamento.
- La nullità della notificazione è sanata per raggiungimento dello scopo quando l'atto è comunque pervenuto nella sfera di conoscenza del destinatario, come desumibile dalla sua costituzione in giudizio e dallo svolgimento di difese, anche solo per eccepire il vizio.
- L'uso da parte del legislatore dell'avverbio "esclusivamente" non è sufficiente, da solo, a trasformare ogni difformità dal modello legale in inesistenza della notificazione; occorre distinguere tra attività notificatoria non riconoscibile e mera violazione di una regola formale.
- Le eccezioni fondate su meri vizi procedurali non sono decisive se non è allegato e dimostrato un concreto pregiudizio al diritto di difesa o alla decisione finale.
- L'interpretazione delle regole processuali deve evitare formalismi eccessivi e tenere conto della funzione del processo e del diritto di accesso alla giustizia.
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