Ordinanza del 13/01/2017 n. 818 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione rigetta il ricorso dell’Agenzia delle Entrate contro la sentenza della CTR Piemonte, che aveva escluso l’esistenza di un’operazione elusiva finalizzata a occultare una plusvalenza immobiliare. Pur riconoscendo che l’interposizione ex art. 37, comma 3, D.P.R. n. 600/1973 non richiede necessariamente una condotta fraudolenta, la Corte ritiene adeguatamente motivata la valutazione della CTR sull’assenza di indizi gravi, precisi e concordanti. L’Agenzia è condannata al pagamento di euro 4.000,00, oltre accessori di legge, per le spese del giudizio.
Rigetto del ricorso dell’Agenzia delle Entrate in materia di interposizione, abuso del diritto e plusvalenza immobiliare
Ricorso in materia di plusvalenza immobiliare e interposizione
La Corte di cassazione esamina il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate contro la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, che aveva rigettato l’appello dell’Amministrazione finanziaria e confermato la decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Torino. Quest’ultima aveva accolto l’impugnazione del contribuente avverso un avviso di accertamento in rettifica dell’IRPEF, relativo all’omessa dichiarazione di una plusvalenza immobiliare che l’Agenzia riteneva conseguita mediante un’operazione elusiva.
Vicenda processuale e valutazioni della CTR
La CTR aveva ritenuto insussistente un’ipotesi di abuso del diritto o di interposizione. La decisione si fondava, tra l’altro, sul principio secondo cui i beni acquistati dai singoli coniugi per successione ereditaria non rientrano nella comunione legale e conservano natura di beni personali.
Secondo la CTR, inoltre, non erano emerse condotte sospette del contribuente né indizi gravi, precisi e concordanti idonei a dimostrare che l’operazione fosse stata strutturata allo scopo di evitare l’imposizione sulla plusvalenza. Il giudice regionale aveva quindi escluso l’applicabilità della presunzione prevista dall’articolo 37 del D.P.R. n. 600/1973.
Motivo di ricorso dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia ha proposto un unico motivo di ricorso, denunciando la violazione e falsa applicazione:
- dell’articolo 37, comma 3, del D.P.R. n. 600/1973;
- dell’articolo 67, comma 1, lettera b), del D.P.R. n. 917/1986;
- degli articoli 2727 e 2729 del codice civile;
- dell’articolo 360, n. 3, c.p.c.
L’Amministrazione sosteneva di avere tempestivamente indicato una serie di elementi presuntivi idonei a dimostrare l’esistenza di un accordo fraudolento tra i coniugi, volto a realizzare un’interposizione di persona. In particolare, venivano valorizzati:
- l’identità del valore attribuito al bene nei diversi atti;
- il breve intervallo temporale tra la donazione e la successiva vendita;
- l’assenza di adeguate giustificazioni fornite dal contribuente circa la propria condotta.
Secondo l’Agenzia, tali elementi avrebbero consentito di ritenere che i coniugi si fossero accordati per far apparire la moglie quale parte sostanziale dell’atto di vendita stipulato con terzi, conseguendo un significativo risparmio d’imposta.
Principio sull’interposizione e sull’abuso del diritto
La Corte richiama il principio secondo cui, nell’ambito dell’accertamento rettificativo dei redditi, la disciplina antielusiva dell’interposizione prevista dall’articolo 37, comma 3, del D.P.R. n. 600/1973 non richiede necessariamente l’esistenza di un comportamento fraudolento del contribuente.
È sufficiente, in astratto, un uso improprio, ingiustificato o deviante di uno strumento giuridico formalmente legittimo, quando tale utilizzo consenta di eludere l’applicazione del corretto regime fiscale. La Corte richiama, al riguardo, la precedente pronuncia della Sezione quinta, n. 21952 del 28 ottobre 2015.
Nel caso concreto, l’Agenzia aveva individuato l’uso improprio dello strumento giuridico principalmente nella coincidenza del valore del bene risultante dai successivi contratti e nella ristrettezza del lasso temporale tra le operazioni.
Valutazione degli indizi e limiti del giudizio di legittimità
Nonostante il principio astratto invocato dall’Agenzia, la Corte ritiene infondata la censura. La CTR aveva infatti spiegato in modo congruo le ragioni per le quali non considerava applicabile la presunzione di interposizione.
In particolare, il giudice regionale aveva escluso che fossero presenti seri e sufficienti indizi della strumentalità dell’operazione rispetto all’obiettivo di evitare l’imposizione fiscale sulla plusvalenza. La semplice coincidenza dei valori e la vicinanza temporale degli atti non sono state ritenute, nel caso esaminato, elementi sufficienti a dimostrare l’accordo elusivo.
La Corte precisa inoltre che tale valutazione riguarda il merito fattuale della controversia. Trattandosi di un giudizio di fatto adeguatamente motivato, esso non può essere riesaminato in sede di legittimità.
Esito del giudizio e spese
Il ricorso dell’Agenzia delle Entrate viene rigettato. La ricorrente è condannata alla rifusione delle spese processuali in favore della parte controricorrente.
Le spese del giudizio di cassazione sono liquidate in euro 4.000,00, oltre agli accessori di legge.
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