Ordinanza del 10/01/2017 n. 380 - Corte di Cassazione
Riscossione - Azioni cautelari e conservative - Iscrizione d'ipoteca ex art. 77 del d.p.r. n. 602 del 1973 in assenza di intimazione al pagamento - legittimità - esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha accolto il ricorso del contribuente, stabilendo che l’iscrizione ipotecaria prevista dall’art. 77 d.P.R. n. 602/1973, pur non essendo soggetta all’intimazione di pagamento ex art. 50, comma 2, deve essere preceduta da una comunicazione preventiva. Tale comunicazione consente al contribuente di interloquire e di difendersi prima che il proprio patrimonio venga gravato dal vincolo ipotecario. La sentenza della CTR della Calabria è stata cassata con rinvio, limitatamente ai crediti tributari, a diversa sezione della medesima CTR.
Iscrizione ipotecaria ex art. 77 d.P.R. n. 602/1973 senza preventiva comunicazione: illegittimità per violazione del contraddittorio endoprocedimentale.
Iscrizione ipotecaria ex art. 77 d.P.R. n. 602/1973 e preventiva comunicazione
La pronuncia riguarda la legittimità dell’iscrizione ipotecaria eseguita dall’agente della riscossione in assenza dell’intimazione ad adempiere e di una preventiva comunicazione al contribuente. La Corte di cassazione chiarisce che l’iscrizione ipotecaria, incidendo sulla sfera giuridica e patrimoniale del destinatario, non può essere effettuata senza consentirgli previamente di interloquire e di far valere le proprie difese.
Vicenda processuale
La Commissione tributaria regionale della Calabria, con sentenza n. 161/01/2015 depositata il 24 febbraio 2015, aveva accolto l’appello proposto da Equitalia Sud S.p.A. contro la decisione della CTP di Crotone. Quest’ultima aveva accolto il ricorso del contribuente limitatamente ai crediti di natura tributaria risultanti dalle cartelle sottostanti all’avviso di iscrizione ipotecaria.
Il contribuente aveva contestato l’iscrizione per omessa notifica dell’intimazione ad adempiere prevista dall’art. 50, comma 2, del d.P.R. n. 602/1973, considerato che era trascorso più di un anno dalla notifica delle cartelle di pagamento. La CTR aveva riformato la decisione di primo grado. Il contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi; Equitalia Sud S.p.A. ha resistito con controricorso.
Questione giuridica esaminata
La Corte ha esaminato prioritariamente il secondo motivo, con il quale il contribuente denunciava la nullità dell’iscrizione ipotecaria perché eseguita senza preventiva comunicazione.
Il ricorrente aveva richiamato la sentenza delle Sezioni Unite n. 19667 del 18 settembre 2014, secondo cui l’iscrizione ipotecaria ex art. 77 del d.P.R. n. 602/1973 non rientra nell’ambito dell’espropriazione forzata. Per tale ragione, non è applicabile l’art. 50, comma 2, dello stesso decreto, che disciplina l’intimazione ad adempiere quando l’espropriazione non inizi entro un anno dalla notifica della cartella.
La non applicabilità dell’art. 50, comma 2, non esclude tuttavia l’obbligo di informare preventivamente il contribuente dell’intenzione di procedere all’iscrizione ipotecaria.
Obbligo di comunicazione preventiva e contraddittorio endoprocedimentale
La Corte richiama il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 19667/2014, secondo cui l’iscrizione ipotecaria non può essere eseguita senza una comunicazione al contribuente, anche per il periodo anteriore all’introduzione del comma 2-bis dell’art. 77 del d.P.R. n. 602/1973.
Il comma 2-bis è stato aggiunto dall’art. 7 del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, con decorrenza dal 13 luglio 2011. Secondo la Corte, anche prima di tale modifica normativa l’obbligo di comunicazione preventiva derivava dalla natura dell’iscrizione ipotecaria quale atto lesivo della sfera giuridica patrimoniale del destinatario.
La comunicazione preventiva è necessaria per consentire al contribuente di:
- conoscere l’intenzione dell’agente della riscossione di iscrivere l’ipoteca;
- interloquire sull’iniziativa cautelare;
- far valere previamente le proprie difese;
- contestare, ove ne ricorrano i presupposti, l’esistenza o l’entità dei crediti posti a fondamento dell’iscrizione.
Il principio applicato è quello del contraddittorio endoprocedimentale, riferito allo specifico procedimento di iscrizione ipotecaria.
Qualificazione giuridica della censura
La Corte precisa che il contribuente aveva formalmente denunciato la violazione dell’art. 50, comma 2, del d.P.R. n. 602/1973, disposizione ritenuta non applicabile all’iscrizione ipotecaria. Tuttavia, nella sostanza, la doglianza riguardava la mancata possibilità di difendersi prima dell’assoggettamento del patrimonio al vincolo ipotecario.
Spetta al giudice qualificare giuridicamente i fatti dedotti e applicare la disciplina normativa specificamente pertinente, anche quando la parte abbia richiamato una disposizione non direttamente applicabile. A tale riguardo, la Corte richiama Cass. sez. 6-5, ord. 15 aprile 2016, n. 7605, e Cass. sez. 6-5, 23 novembre 2015, n. 23875.
Esito del giudizio di legittimità
Il ricorso è stato accolto per manifesta fondatezza del secondo motivo, mentre il primo motivo è stato dichiarato assorbito.
La Corte ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità, a una diversa sezione della CTR della Calabria. Il giudice di rinvio dovrà procedere a un nuovo esame applicando il principio secondo cui l’iscrizione ipotecaria deve essere preceduta da una comunicazione preventiva al contribuente.
Il riesame dovrà riguardare esclusivamente i crediti di natura tributaria portati dalle cartelle sottostanti, nei limiti indicati dalla pronuncia di cassazione.
Principio applicabile
L’iscrizione ipotecaria ex art. 77 del d.P.R. n. 602/1973, quale atto lesivo della sfera patrimoniale del contribuente, deve essere preceduta da una comunicazione preventiva che gli consenta di interloquire e di far valere le proprie difese. L’omissione di tale comunicazione rende illegittima l’iscrizione, indipendentemente dalla non applicabilità dell’intimazione di pagamento prevista dall’art. 50, comma 2, del medesimo decreto.
La decisione è stata adottata a Roma il 3 novembre 2016 e depositata in cancelleria il 10 gennaio 2017.
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