Ordinanza del 10/01/2017 n. 385 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha rigettato il ricorso della società contro la sentenza della CTR Campania relativa all’avviso di accertamento TARSU per il 2006. Ha stabilito che, ai fini della decadenza dell’Amministrazione, rileva la data di spedizione dell’avviso — 30 dicembre 2011 — e non quella di ricezione — 4 gennaio 2012. Il termine quinquennale previsto dall’art. 1, comma 161, della legge n. 296/2006 è stato qualificato come termine di decadenza e non di prescrizione. Il ricorso è stato dichiarato manifestamente infondato, con condanna della società alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Rigetto del ricorso contro l’avviso TARSU 2006 notificato dal Comune di Salerno
Rigetto del ricorso relativo all’accertamento TARSU 2006
La Corte di cassazione ha esaminato il ricorso proposto da C.G. & C. S.p.A. contro la sentenza n. 3426, depositata il 14 aprile 2015, con cui la CTR della Campania – sezione staccata di Salerno – aveva rigettato l’appello della società e confermato la decisione della CTP di Salerno. Quest’ultima aveva respinto l’impugnazione dell’avviso di accertamento TARSU emesso dal Comune di Salerno per l’anno 2006.
Il Comune ha resistito con controricorso. La società ha articolato tre motivi di ricorso per cassazione.
Primo motivo: decadenza dell’Amministrazione e data di perfezionamento della notifica
La società ha sostenuto che l’Amministrazione comunale fosse decaduta dal potere impositivo, assumendo che l’avviso di accertamento producesse effetti nei confronti della contribuente soltanto dal momento della ricezione. L’avviso era stato spedito con raccomandata con avviso di ricevimento il 30 dicembre 2011, ma ricevuto dalla destinataria il 4 gennaio 2012.
Secondo la ricorrente, non avrebbe dovuto applicarsi il principio della scissione degli effetti della notificazione tra notificante e destinatario, poiché tale principio riguarderebbe gli atti processuali e non gli atti tributari, aventi natura recettizia.
La Corte ha respinto la censura, richiamando il proprio orientamento consolidato secondo cui, in materia di avviso di accertamento notificato a mezzo posta, ai fini del rispetto del termine di decadenza gravante sull’Amministrazione rileva la data di spedizione dell’atto e non quella di ricezione da parte del contribuente. Il principio della scissione degli effetti della notificazione opera infatti ogni volta che debba essere verificato il rispetto di un termine da parte del notificante, anche con riferimento agli atti di imposizione tributaria.
Sono stati richiamati, tra gli altri, i precedenti di Cass. n. 18643/2015, Cass. n. 22320/2014, Cass. n. 15298/2008 e Cass. n. 1647/2004.
Qualificazione del termine previsto dalla legge n. 296/2006
La controversia riguardava un avviso originato da una denuncia infedele, contestata dall’Amministrazione alla contribuente, con conseguente liquidazione di un maggior tributo in relazione alla maggiore superficie dei locali accertata.
In tale contesto, la Corte ha qualificato il termine previsto dall’art. 1, comma 161, della legge n. 296/2006 come esclusivamente termine di decadenza. La disposizione stabilisce che gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere notificati entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento avrebbero dovuto essere effettuati.
Poiché l’avviso era stato spedito il 30 dicembre 2011, il termine risultava rispettato. La ricezione avvenuta il 4 gennaio 2012 non incideva sulla verifica della decadenza dell’Amministrazione.
Inapplicabilità della prescrizione quinquennale
La società aveva inoltre denunciato la violazione dell’art. 2948, n. 4, c.c., sostenendo che alla data di ricezione dell’avviso fosse comunque maturata la prescrizione quinquennale del tributo e che l’effetto interruttivo potesse prodursi soltanto dal momento in cui l’atto fosse pervenuto nella sfera di conoscenza della destinataria.
La Corte ha ritenuto non pertinente il richiamo alla prescrizione. La prescrizione quinquennale prevista dall’art. 2948, n. 4, c.c. riguarda le prestazioni periodiche dovute dal contribuente in base alla dichiarazione originaria o alle variazioni regolarmente comunicate all’ente impositore, quando non sia necessario un previo accertamento.
Nel caso esaminato, invece, l’Amministrazione aveva contestato una denuncia infedele e aveva emesso un avviso di accertamento per la determinazione del maggior tributo. Il termine applicabile era quindi quello decadenziale previsto dall’art. 1, comma 161, della legge n. 296/2006, non un termine prescrizionale.
La Corte ha riconosciuto che, in astratto, l’atto interruttivo della prescrizione può avere natura recettizia. Tuttavia, tale principio non era applicabile alla fattispecie, poiché il termine quinquennale rilevante era un termine di decadenza e risultava rispettato già con la spedizione dell’avviso.
Sono stati richiamati, tra gli altri, i precedenti di Cass. n. 20213/2015, Cass. n. 11497/2013, Cass. n. 4283/2010, Cass. n. 22248/2015 e Cass., Sezioni Unite, n. 24822/2015.
Secondo motivo: regolamento generale delle entrate del Comune di Salerno
Il secondo motivo riguardava la dedotta violazione dell’art. 12, comma 2, del regolamento generale delle entrate del Comune di Salerno. La censura si fondava sul medesimo presupposto del primo motivo, ossia sulla rilevanza della data di ricezione dell’avviso ai fini della decadenza.
Poiché tale presupposto è stato ritenuto infondato, anche il secondo motivo è stato respinto come manifestamente infondato.
Terzo motivo: vizio di motivazione
Con il terzo motivo la società aveva denunciato omessa, contraddittoria o insufficiente motivazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., sempre con riferimento alla natura recettizia dell’avviso di accertamento.
La Corte ha dichiarato il motivo inammissibile per due ragioni:
- la censura riguardava una questione di diritto e non un accertamento di fatto, poiché le date di spedizione e ricezione dell’avviso erano pacifiche;
- il motivo era stato formulato facendo riferimento alla previgente formulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., mentre la sentenza impugnata era stata depositata il 14 aprile 2015 e risultava quindi applicabile il testo modificato dall’art. 54, comma 1, lett. b), del d.l. n. 83/2012, convertito dalla legge n. 134/2012.
La Corte ha richiamato Cass., Sezioni Unite, n. 8053/2014, secondo cui, nella nuova formulazione della norma, il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato ai casi di anomalia motivazionale tanto grave da tradursi in violazione di legge costituzionalmente rilevante. Non sono più deducibili, autonomamente, i vizi di motivazione insufficiente o contraddittoria.
Esito del giudizio e conseguenze economiche
Il ricorso è stato rigettato in quanto manifestamente infondato.
La società ricorrente è stata condannata alla rifusione in favore del Comune di Salerno delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in:
- euro 200,00 per esborsi;
- euro 4.100,00 per compenso professionale;
- rimborso delle spese forfettarie e accessori di legge, se dovuti.
La Corte ha inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, ai sensi dell’art. 13, commi 1-bis e 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Ordinanza · 10 gen 2017Ordinanza del 10/01/2017 n. 380 - Corte di Cassazione
- Ordinanza · 11 gen 2017Ordinanza del 11/01/2017 n. 10 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
- Ordinanza · 13 gen 2017Ordinanza del 13/01/2017 n. 818 - Corte di Cassazione
- Ordinanza · 16 gen 2017Ordinanza del 16/01/2017 n. 48 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
- Ordinanza · 17 gen 2017Ordinanza del 17/01/2017 n. 39 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
- Ordinanza · 17 gen 2017Ordinanza del 17/01/2017 n. 35 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →