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Risoluzione

Risoluzione n. 64 del 10/07/2015

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione istituisce nuovi codici tributo per il recupero coattivo, tramite ruolo, dell’addizionale su bonus e stock options, del credito d’imposta per la promozione dell’agroalimentare italiano e dell’imposta sostitutiva sui redditi diversi da affrancamento. Contestualmente aggiorna la descrizione di alcuni codici tributo già esistenti (1815, 181M, 181N e 132A).

Istituzione di codici tributo e modifica di descrizioni per il recupero tramite ruolo di specifiche imposte e crediti

Istituzione e aggiornamento dei codici tributo per il recupero tramite ruolo

La risoluzione disciplina l’istituzione di nuovi codici tributo e la modifica della descrizione di codici già esistenti, al fine di consentire la riscossione coattiva, tramite ruolo, di alcune somme dovute a titolo di imposta, credito e relativi accessori. Il provvedimento richiama le disposizioni normative di riferimento per ciascuna fattispecie e indica puntualmente i codici da utilizzare per imposta, interessi e sanzioni.

Addizionale su bonus e stock options

In relazione all’articolo 33, comma 1, del D.L. n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, viene richiamata l’addizionale del 10% applicata sui compensi corrisposti sotto forma di bonus e stock options. La norma prevede che il sostituto d’imposta trattenga l’addizionale al momento dell’erogazione degli emolumenti.

Per il recupero tramite ruolo dell’addizionale, nonché dei relativi interessi e sanzioni, sono istituiti i seguenti codici tributo:

  • 1059: addizionale su compensi a titolo di bonus e stock options maturati fuori territorio Sicilia, Sardegna e Valle d’Aosta;
  • 105B: interessi sull’addizionale;
  • 105C: sanzione sull’addizionale.

Credito d’imposta per la promozione dell’agroalimentare italiano

La risoluzione richiama l’articolo 1, comma 1088, della legge n. 296/2006, che riconosce alle imprese interessate un credito d’imposta pari al 50% del valore degli investimenti in attività dirette in altri Stati membri o Paesi terzi, finalizzate a indurre operatori economici o consumatori all’acquisto di un determinato prodotto agricolo o agroalimentare di qualità, ai sensi dell’articolo 32 del regolamento (CE) n. 1698/2005.

Per il recupero coattivo del credito d’imposta, con i relativi accessori, sono istituiti i seguenti codici:

  • 6825: credito imposta promozione sistema agroalimentare italiano;
  • 682M: interessi sul credito;
  • 682N: sanzione sul credito.

Imposta sostitutiva sui redditi diversi per opzione di affrancamento

Il documento ricorda la disciplina dell’imposta sostitutiva sui redditi diversi prevista dall’articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del TUIR, nell’ambito delle norme che hanno regolato l’affrancamento dei valori degli strumenti finanziari. Il riferimento normativo comprende l’art. 2, commi da 29 a 34, del D.L. n. 138/2011, il decreto ministeriale 13 dicembre 2011 e il D.L. n. 66/2014, convertito dalla legge n. 89/2014.

Per la riscossione dell’imposta sostitutiva, degli interessi e delle sanzioni, vengono istituiti i seguenti codici:

  • 1133: imposta sostitutiva redditi diversi opzione affrancamento;
  • 113I: interessi sull’imposta sostitutiva;
  • 113S: sanzione sull’imposta sostitutiva.

Modifica delle descrizioni dei codici 1815, 181M e 181N

Al fine di provvedere alla riscossione coattiva dell’imposta sostitutiva dovuta con diverse aliquote ai sensi dell’articolo 81 del D.L. n. 112/2008, convertito dalla legge n. 133/2008, vengono modificate le descrizioni dei codici tributo 1815, 181M e 181N.

Le nuove descrizioni risultano essere:

  • 1815: "IMPOSTA SOSTITUTIVA VALORE RIMANENZE FINALI ART. 81 DL 112/2008";
  • 181M: "IMPOSTA SOSTITUTIVA. VALORE RIMANENZE FINALI ART. 81 DL 112/2008 INTERESSI";
  • 181N: "IMPOSTA SOSTITUTIVA VALORE RIMANENZE FINALI ART. 81 DL 112/2008 SANZIONE".

Modifica della descrizione del codice 132A

Viene inoltre aggiornata la descrizione del codice tributo 132A, relativo alle ritenute su indennità per cessazione del rapporto di lavoro corrisposte da sostituti domiciliati in Sicilia, Sardegna e Valle d’Aosta. La modifica ha lo scopo di esplicitare l’indicazione della Valle d’Aosta, che nella precedente formulazione risultava mancante.

La nuova descrizione è:

  • 132A: "INDENNITA’ CESSAZIONE RAPPORTO LAVORO SICILIA SARDEGNA VALLE D’AOSTA IMPIANTI FUORI REGIONE".

Finalità operativa del provvedimento

Nel complesso, il provvedimento ha natura eminentemente operativa: consente all’Amministrazione finanziaria di gestire tramite ruolo il recupero delle somme dovute, distinguendo tra imposta principale, interessi e sanzioni, e uniforma le descrizioni di alcuni codici tributo già esistenti per renderle coerenti con le fattispecie disciplinate.

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