Cassazione Civile, Ordinanza n. 33618/2025 del 22/12/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (soci falliti)
La controversia
La controversia nasce dal fallimento in estensione di due soci illimitatamente responsabili, dichiarato ai sensi dell'art. 147 l.f. in conseguenza del fallimento già aperto della società e di uno dei soci. I due soci hanno reclamato la sentenza dichiarativa del loro fallimento, ma la Corte d'appello ha dichiarato estinto il giudizio di reclamo perché non era stato integrato il contraddittorio nei confronti del creditore istante che aveva promosso la procedura originaria. I ricorrenti hanno impugnato tale decisione deducendo: 1) violazione degli artt. 102 c.p.c., 147, 148, 15 e 18 l.f., sostenendo che il creditore istante non fosse litisconsorte necessario nel reclamo, in linea con Cass. n. 17546/2024; 2) violazione degli artt. 148 l.f., 83 e 170 c.p.c., sostenendo che comunque la notifica del reclamo al difensore del creditore costituito nella procedura fallimentare della società doveva ritenersi valida; 3) in via gradata, ulteriore violazione degli artt. 102 c.p.c., 147, 148, 15 e 18 l.f., chiedendo che, se si fosse ritenuto necessario il litisconsorzio nel reclamo, si traessero le medesime conseguenze anche nel procedimento originario di estensione del fallimento, con cassazione della decisione che aveva rigettato l'eccezione di nullità della sentenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che il creditore istante della procedura che aveva condotto al fallimento della società non fosse litisconsorte necessario nel giudizio di reclamo avverso la sentenza di fallimento in estensione dei soci, né in primo grado né in sede di reclamo. Ha quindi ritenuto erroneo l'ordine di integrazione del contraddittorio nei confronti di tale creditore e, di conseguenza, erronea la declaratoria di estinzione del giudizio di reclamo per mancata integrazione. I secondi due motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Catanzaro in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 102 c.p.c.
Richiamato per escludere la necessità del litisconsorzio del creditore istante nel reclamo e nel procedimento di estensione del fallimento.
art. 147 l.f.
Norma base dell'estensione del fallimento ai soci illimitatamente responsabili; la Corte la legge in combinazione con l'assetto autonomo dei diversi fallimenti.
art. 148 l.f.
Richiamato per evidenziare la distinzione tra patrimoni, masse e stati passivi della società e dei soci illimitatamente responsabili.
art. 15 l.f.
Richiamato nel motivo per la disciplina del procedimento fallimentare originario.
art. 18 l.f.
Richiamato nel motivo per la disciplina del reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento.
art. 83 c.p.c.
Richiamato nel secondo motivo con riferimento alla rappresentanza e costituzione del difensore.
art. 170 c.p.c.
Richiamato nel secondo motivo in tema di notificazioni al procuratore costituito.
art. 380 bis.1 c.p.c.
Citato solo per dare atto del deposito di memorie.
Massime di principio
- Nel reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento in estensione dei soci illimitatamente responsabili, il creditore istante che ha promosso la procedura fallimentare della società non è litisconsorte necessario, né in primo grado né in sede di impugnazione.
- L'erronea qualificazione di un soggetto come litisconsorte necessario e il conseguente ordine di integrazione del contraddittorio non possono legittimare la declaratoria di estinzione del giudizio per mancata integrazione quando quel soggetto non doveva essere evocato in giudizio.
- Nel fallimento della società e nel fallimento in estensione dei soci esiste un'unità della sentenza dichiarativa ma permane la distinzione tra centri di imputazione, patrimoni e masse, sicché non ogni soggetto coinvolto nella procedura originaria assume automaticamente la qualità di parte necessaria in tutti gli sviluppi processuali successivi.
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