Cassazione Penale, Sentenza n. 14673/2026 del 22/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'Appello di Palermo che lo ha dichiarato colpevole del reato di concorso esterno in associazione di tipo mafioso (diversa qualificazione rispetto all'originaria imputazione di partecipazione all'associazione mafiosa). Ha proposto due motivi: (1) violazione degli artt. 416-bis e 378 c.p. e vizi di motivazione, sostenendo che le sue condotte (principalmente l'accompagnare il suocero a incontri, funzioni di vedetta, comunicazioni e raccolta di informazioni) erano marginali, di mera cortesia familiare e prive di efficacia causale rispetto agli scopi dell'associazione; ha contestato la valutazione probatoria relativa ai colloqui intercettati, agli incontri con terzi (imprenditore D'Alberti) e alle vicende immobiliari e della consegna di un dono a esponenti mafiosi, ritenute dalla Corte d'Appello indicative di consapevolezza e contributo all'associazione. (2) violazione dell'art. 62-bis c.p. per la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, sostenendo che l'ammissione dei fatti e lo stato di incensuratezza, nonché una presunta volontà di resipiscenza, avrebbero dovuto giustificare la diminuzione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i motivi per lo più reiterativi e aspecifici, incapaci di confutare in modo puntuale e motivato la ricostruzione fattuale e giuridica della Corte d'Appello. Sul primo motivo la Corte ha confermato la valutazione di merito secondo cui le condotte del Lodato (organizzazione e accompagnamento agli incontri, ruolo di vedetta, contatti con altri esponenti del mandamento, interventi per vicende di interesse del sodalizio) avevano concreta efficacia causale e fornivano un contributo consapevole e volontario all'associazione mafiosa, idoneo a garantirne funzionamento e coesione. Ha inoltre ritenuto corretta la ricostruzione circa il contenuto illecito di alcuni colloqui, desumibile dallo 'spessore criminale' degli interlocutori e da intercettazioni pertinenti. Sul secondo motivo la Corte ha condiviso la valutazione del giudice di merito che l'ammissione dei fatti non dimostrava autentica resipiscenza e che lo stato di incensuratezza, di per sé, non è più sufficiente ai fini della concedibilità delle attenuanti generiche dopo la modifica normativa; pertanto l'esclusione delle attenuanti è legittima. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali (art. 616 c.p.p.) e al versamento di euro tremila alla cassa delle ammende, con decisione del 29/01/2026.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
comma 4 (circostanza aggravante) - citato nella motivazione di merito
La Corte di merito ha qualificato la fattispecie come concorso esterno in associazione di tipo mafioso; ha ritenuto che per tale reato sia necessaria una condotta con concreta efficacia causale e utilità apprezzabile per il mantenimento/rafforzamento del contesto associativo, e ha valutato che le azioni del Lodato soddisfavano tale requisito
art. 378 cod. pen.
Citato dalla difesa (ipotesi di favoreggiamento), ma la Corte d'Appello ha escluso la sussunzione delle condotte nel reato di favoreggiamento aggravato ritenendo che il contributo del Lodato fosse diretto non al singolo associato ma al sodalizio nel suo complesso
art. 62-bis cod. pen.
Riferito alla valutazione delle circostanze attenuanti generiche: la Corte ha ritenuto legittimo il diniego perché l'ammissione dei fatti appariva funzionale e non indice di autentica resipiscenza e perché lo stato di incensuratezza, di per sé, non è più sufficiente dopo la modifica normativa
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che autorizza la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento di cassazione; applicata per addebitare le spese al Lodato
D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con legge 24 luglio 2008, n. 125
Riferimento normativo alla modifica dell'art. 62-bis: la Corte richiama che, dopo tale modifica, l'incensuratezza non è più automaticamente sufficiente per riconoscere le attenuanti generiche
Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000
Richiamata in relazione alla decisione di condannare il ricorrente a versare una somma alla cassa delle ammende, con riferimento ai criteri di legittimità di tale condanna
Giurisprudenza di legittimità richiamata
Sez. 4, n. 19710 del 03/02/2009; Sez. 1, n. 35703 del 05/04/2017; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014
Richiami giurisprudenziali usati per motivare principi quali: limite del sindacato in Cassazione in presenza di 'doppia conforme' (difficoltà a censurare la valutazione probatoria di merito), e legittimità del diniego delle attenuanti generiche se l'ammissione appare strumentale e non indice di resipiscenza
Massime di principio
- La mera partecipazione ad atti di 'cortesia' o familiari (accompagnare, ascoltare) può integrare concorso esterno in associazione mafiosa se è dimostrabile una concreta efficacia causale rispetto agli scopi del sodalizio (es. organizzazione di incontri riservati, ruolo di vedetta, contatti con altri esponenti).
- La valutazione del giudice di merito fondata su un complesso compendio probatorio dettagliato è difficilmente riformabile in Cassazione: il ricorso deve confrontarsi in modo specifico e puntuale con le argomentazioni del giudice di secondo grado e non limitarsi a reiterare le stesse censure.
- Per ritenere sussistente il concorso esterno non è necessario un contributo materiale diretto a delitti specifici; è sufficiente un apporto consapevole e idoneo a garantire la operatività, la riservatezza o il mantenimento del vincolo associativo.
- L'ammissione di responsabilità in presenza di forti emergenze investigative può essere valutata come atto strumentale e non come indice di autentica resipiscenza; la semplice incensuratezza non garantisce il riconoscimento automatico delle attenuanti generiche dopo le modifiche normative.
- Nelle impugnative in Cassazione relative a fattispecie complesse (reati associativi e intercettazioni), è fondamentale contestare specificamente eventuali travisamenti probatori e indicare quali risultanze non siano state assunte o siano state valutate illogicamente, con riferimenti puntuali alla motivazione impugnata.
- La desunta 'illiceità' del contenuto di colloqui o incontri può essere ricavata anche dallo spessore e dal ruolo criminale degli interlocutori e dalla congruenza delle intercettazioni con il contesto investigativo.
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