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Legge

L.R. Toscana 52/2010

Modifiche alla legge regionale 5 novembre 2009, n. 64 (Disciplina delle funzioni amministrative in materia di progettazione, costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo).

Normativa regionaleL.R. Toscana 52/2010Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Toscana 6 ottobre 2010, n. 52 modifica la l.r. 64/2009 sugli sbarramenti di ritenuta e relativi bacini di accumulo, soprattutto adeguando termini e modalità di denuncia/esame degli impianti, con un termine del 31 marzo 2012 per un adempimento previsto dall’art. 11. Entra in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione.

Modifiche alla disciplina toscana sugli sbarramenti di ritenuta e bacini di accumulo

Modifiche alla disciplina degli sbarramenti di ritenuta in Toscana

La legge regionale Toscana 6 ottobre 2010, n. 52 interviene in modo puntuale sulla l.r. 5 novembre 2009, n. 64, che disciplina le funzioni amministrative in materia di progettazione, costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo. Il provvedimento aggiorna termini e modalità procedurali, con effetti limitati all’ordinamento regionale toscano.

Termini e adempimenti relativi alla denuncia di esistenza

Vengono modificati i termini dell’articolo 11 della l.r. 64/2009 per gli adempimenti connessi alla denuncia di esistenza degli impianti:

  • il termine originario “entro centottanta giorni dalla predetta data di entrata in vigore del regolamento di attuazione” è sostituito con il termine fisso del 31 marzo 2012;
  • alla documentazione prevista dal comma 2 deve essere aggiunta, contestualmente alla denuncia di esistenza, la documentazione indicata dal comma 6;
  • anche l’adempimento richiamato dal comma 7 deve essere effettuato contestualmente alla denuncia di esistenza anziché entro trecentosessanta giorni dall’entrata in vigore del regolamento di attuazione.

Semplificazione dei riferimenti interni nella disciplina applicativa

La legge interviene inoltre sull’articolo 13 della l.r. 64/2009, sopprimendo nei commi 2, 3 e 4 il richiamo al “comma 2”. Si tratta di un adeguamento testuale interno, senza introduzione di nuovi obblighi sostanziali nel testo riportato.

Progettazione e contenuti tecnici dei progetti

È sostituita la lettera b) del comma 2 dell’articolo 14 della l.r. 64/2009, che ora prevede la definizione di forme e contenuti per la redazione dei progetti, i quali possono essere presentati anche in modalità semplificata nel caso di impianti di dimensione limitata. La norma conferma quindi un approccio differenziato in funzione della dimensione dell’impianto.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

Rilevanza attuale

Si tratta di una legge di modifica riferita a una disciplina tecnica specifica e a termini procedimentali già calendarizzati; non contiene disposizioni finanziarie o sanzionatorie autonome. Per quanto sia ancora formalmente parte dell’ordinamento, il suo contenuto ha natura prevalentemente integrativa e temporale rispetto alla l.r. 64/2009, con limitata utilità autonoma oggi.

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