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Legge

L.R. Toscana 49/2010

Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2009, n. 82 (Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato).

Normativa regionaleL.R. Toscana 49/2010Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Toscana n. 49/2010 integra la l.r. 82/2009 sull’accreditamento, istituendo una commissione tecnica regionale di monitoraggio e miglioramento del sistema e prevedendo, in via transitoria fino al 31 dicembre 2010, piani di adeguamento per strutture e soggetti non ancora pienamente conformi, con durata massima di 180 giorni e proroga delle convenzioni fino a tale termine.

Modifiche alla disciplina toscana dell’accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona

Modifiche alla disciplina dell’accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona

La legge regionale Toscana 20 settembre 2010, n. 49 interviene sulla l.r. 28 dicembre 2009, n. 82 in materia di accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato. L’atto introduce strumenti di monitoraggio e prevede un regime transitorio per consentire l’adeguamento dei soggetti non ancora in possesso di tutti i requisiti richiesti.

Commissione tecnica regionale per il monitoraggio e l’attuazione

Viene istituita presso la Giunta regionale la Commissione tecnica regionale per il monitoraggio e l’attuazione del sistema di accreditamento.

La commissione è composta da:

  • direttore generale della direzione regionale competente per materia, o suo delegato;
  • dirigente regionale del settore competente per materia;
  • un rappresentante delle commissioni multidisciplinari di cui al regolamento regionale 15/R/2008, designato da ciascun coordinatore di area vasta.

Alla commissione è affidato il monitoraggio sull’attuazione della legge e l’elaborazione di proposte di miglioramento da sottoporre alla Giunta regionale. Nello svolgimento di tale funzione essa tiene conto delle risultanze dei controlli effettuati dalle commissioni multidisciplinari. Inoltre, può proporre alla Giunta linee guida e indirizzi per assicurare un’attuazione efficace e uniforme del sistema di accreditamento.

I componenti non percepiscono indennità, né di presenza né di carica, poiché l’attività rientra nelle rispettive funzioni istituzionali. La Giunta regionale, nel rispetto della disciplina richiamata dalle leggi regionali 40/2005 e 41/2005, può adottare iniziative di miglioramento del sistema, tenendo conto delle proposte della commissione e previa informativa alla commissione consiliare competente.

Regime transitorio per l’adeguamento dei requisiti

Per le strutture e i soggetti tenuti all’accreditamento che non siano ancora in possesso della totalità dei requisiti prescritti, ma abbiano già avviato il percorso di attuazione della legge, è previsto un meccanismo transitorio di adeguamento.

Tali soggetti devono:

  • comunicare al comune, entro il termine già previsto dal comma 1 dell’articolo 12 della l.r. 82/2009, la propria situazione;
  • presentare entro il 31 dicembre 2010 un piano di adeguamento;
  • indicare nel piano i tempi necessari per acquisire tutti i requisiti, con specificazione dei relativi stati di avanzamento.

Il piano di adeguamento non può comunque prevedere un termine complessivo superiore a 180 giorni dalla data di presentazione.

Proroga delle convenzioni

Quando viene presentato il piano di adeguamento, le convenzioni in essere sono prorogate fino al termine previsto dal piano stesso per l’acquisizione dei requisiti prescritti. La proroga opera quindi solo nel periodo necessario a completare l’adeguamento entro i limiti temporali stabiliti.

Entrata in vigore

La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana. Le disposizioni transitorie sul piano di adeguamento sono espressamente collegate al termine del 31 dicembre 2010 e risultano quindi riferite a quella fase applicativa.

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