L.R. Toscana 58/2010
Modifiche alla legge regionale 22 marzo 1999, n. 16 (Raccolta e commercio dei funghi epigei spontanei).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge modifica la l.r. Toscana 16/1999 su raccolta, autorizzazioni, limiti quantitativi, aree riservate e a pagamento, divieti stagionali, sanzioni e riparto dei proventi. Le nuove disposizioni acquistano efficacia dal 1° gennaio 2011; le autorizzazioni personali già in corso restano valide fino alla loro naturale scadenza.
Modifiche alla disciplina toscana sulla raccolta e commercio dei funghi epigei spontanei
Modifiche alla disciplina toscana sulla raccolta e commercio dei funghi epigei spontanei
La legge regionale interviene sulla l.r. Toscana 16/1999, riorganizzando in modo organico la disciplina della raccolta dei funghi epigei spontanei. Vengono ridefiniti autorizzazioni, limiti di raccolta, aree riservate e a pagamento, divieti di raccolta, controlli, sanzioni e riparto dei proventi.
Ambito di applicazione e principio generale
La raccolta dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale è consentita previa autorizzazione, salvo le eccezioni previste per i proprietari o titolari di diritti sui fondi e per i residenti nel comune di residenza entro determinati limiti. Restano ferme le discipline speciali vigenti nelle aree protette, dove la raccolta è regolata dagli enti di gestione competenti.
Autorizzazione alla raccolta
L’autorizzazione alla raccolta è comprovata dalla ricevuta del versamento effettuato sul conto corrente intestato alla Regione Toscana, con causale “Raccolta funghi” e indicazione delle generalità del raccoglitore. Per i casi previsti dalla convenzione con i comuni, il versamento può avvenire tramite soggetti individuati nella convenzione stessa.
Per i residenti in Toscana sono previsti due titoli economici:
- euro 13,00 per la raccolta per sei mesi dalla data del versamento;
- euro 25,00 per la raccolta per dodici mesi dalla data del versamento.
Per i residenti nei territori montani gli importi sono ridotti del 50 per cento.
Per i non residenti in Toscana l’autorizzazione richiede:
- euro 15,00 per un giorno di raccolta;
- euro 40,00 per sette giorni solari consecutivi.
Per i minori di 14 anni il versamento è effettuato da chi esercita la potestà genitoriale e deve indicare le generalità del minore; gli importi sono ridotti del 50 per cento se il minore possiede l’attestato di frequenza ai corsi di riconoscimento. Il titolo deve essere esibito insieme alla ricevuta al personale di vigilanza.
Soggetti esentati dall’autorizzazione e limiti quantitativi
Non è soggetta ad autorizzazione, fermo il rispetto delle disposizioni su modalità di raccolta e divieti, la raccolta:
- dei titolari di diritti personali o reali di godimento sui fondi, nei fondi medesimi, senza limiti di quantità;
- nel territorio del comune di residenza, entro i limiti ordinari di quantità.
Il limite ordinario è di 3 kg giornalieri per persona. Nei territori montani, i residenti possono raccogliere nel proprio comune fino a 10 kg al giorno per persona.
I minori di 14 anni possono raccogliere solo se accompagnati da un maggiorenne, e il raccolto del minore si cumula con quello dell’accompagnatore.
Per imprenditori agricoli e soci di cooperative agricolo-forestali autorizzati che raccolgono per integrare il reddito è prevista una dichiarazione di inizio attività, anche telematica, con indicazione della categoria e del possesso dell’attestato di idoneità. Nel territorio della provincia di residenza la raccolta è consentita senza limiti giornalieri. Fuori dalla provincia di residenza tali soggetti possono chiedere un’autorizzazione provinciale a derogare ai limiti, nel rispetto del massimale stabilito da ciascuna provincia.
I limiti giornalieri possono essere superati se la raccolta riguarda un solo esemplare oppure un solo cespo di funghi concresciuti.
Raccolta per fini scientifici
I soggetti pubblici e privati che hanno tra i propri scopi ricerca scientifica, studio e sperimentazione nel settore agro-forestale e/o micologico possono chiedere alla Regione e, per i territori di competenza, agli enti gestori dei parchi nazionali e regionali l’autorizzazione alla raccolta per fini scientifici e di studio. La richiesta può essere presentata anche telematicamente.
Raccolta riservata e aree a raccolta a pagamento
La disciplina prevede due modelli di valorizzazione/riserva della raccolta su terreni del patrimonio agricolo-forestale regionale.
Per la raccolta riservata a fini economici, possono chiedere l’autorizzazione:
- imprenditori agricoli;
- soggetti che hanno in gestione propria l’uso del bosco, compresi gli utenti di beni di uso civico e di proprietà collettive;
- soci di cooperative agricolo-forestali;
purché residenti in territori montani e in possesso dell’attestato di idoneità al riconoscimento delle specie fungine. La richiesta, anche telematica, è rivolta alla provincia o alla comunità montana e deve essere corredata da un piano di conduzione volto a garantire protezione e autorigenerazione dell’ecosistema. L’ente decide entro 60 giorni. Le aree riservate su terreni del patrimonio agricolo-forestale regionale in concessione non possono superare complessivamente il 15 per cento della superficie del patrimonio gestito da ciascun ente. L’autorizzazione vale 5 anni ed è rinnovabile con domanda almeno 6 mesi prima della scadenza; decade se vengono meno requisiti o condizioni.
Per la raccolta a pagamento i medesimi soggetti possono chiedere in concessione terreni del patrimonio agricolo-forestale regionale, con aree delimitate a proprie spese. La concessione richiede che le aree costituiscano un unico corpo e abbiano almeno 50 ettari. Anche in questo caso il rilascio avviene entro 60 giorni e il limite massimo complessivo è il 15 per cento della superficie del patrimonio gestito da ciascun ente. È ammessa la realizzazione di aree a pagamento anche su altri fondi pubblici o privati, con semplice comunicazione alla provincia o comunità montana competente. In tali aree non serve l’autorizzazione generale alla raccolta, ma restano fermi i divieti e le modalità di raccolta.
Modalità di raccolta, dimensioni minime e divieti
La legge conferma e puntualizza specifici divieti sulla raccolta e commercializzazione di alcune specie autoctone.
È vietata la raccolta e commercializzazione di esemplari con cappello inferiore a:
- 4 cm per il genere Boletus sezione Edules (porcini);
- 2 cm per Hygrophorus marzuolus e Lyophyllum gambosum (Tricholoma georgii).
È inoltre vietata la raccolta e commercializzazione di Amanita caesarea allo stato di ovolo chiuso, cioè con lamelle non visibili e non esposte all’aria.
Nei castagneti da frutto, dal 1° settembre al 31 ottobre, la raccolta è vietata su specifica segnalazione dei proprietari o conduttori mediante tabellazione lungo il confine del fondo e in corrispondenza degli accessi, con dicitura prescritta dalla legge.
Divieti temporanei e tutela dell’ecosistema
Per motivi di salvaguardia dell’ecosistema, anche in relazione a eventi climatici eccezionali, la Giunta regionale può vietare con provvedimento motivato la raccolta in aree circoscritte e per periodi definiti e continui, sentite le province o comunità montane interessate.
Le province e le comunità montane, per i territori di rispettiva competenza, possono inoltre prevedere, previo parere della struttura regionale competente, giorni di divieto di raccolta per motivi di tutela ambientale o per coordinare attività diverse nelle aree boscate, entro il limite massimo di due giorni per settimana. I residenti delle aree soggette a contingentamento restano esclusi da tale limitazione.
Vigilanza, controlli e documentazione
I soggetti incaricati dell’accertamento delle infrazioni possono chiedere l’esibizione di un documento idoneo a dimostrare identità e autorizzazione alla raccolta. Per le violazioni è confermato il sistema sanzionatorio amministrativo previsto dalla legge.
Regime economico e riparto dei proventi
I proventi dei versamenti per l’autorizzazione alla raccolta sono ripartiti annualmente nel seguente modo:
- 10 per cento alla Regione;
- 90 per cento alle province e comunità montane, ripartito per l’80 per cento alle comunità montane e per il 20 per cento alle province;
- la ripartizione avviene per il 25 per cento in base alla superficie territoriale e per il 75 per cento in base alla superficie boscata.
Le somme assegnate alle province e alle comunità montane finanziano interventi di miglioramento dell’ambiente naturale, attività di vigilanza e ogni altra attività connessa all’attuazione della legge, secondo la programmazione regionale forestale.
Sanzioni amministrative
Sono previste sanzioni pecuniarie per le principali violazioni. In particolare:
- da 40 a 240 euro per raccolta senza autorizzazione, con causale irregolare, nelle aree riservate o a pagamento senza titolo, oltre i limiti senza dichiarazione/autorizzazione, in violazione delle modalità di raccolta, dei divieti su dimensioni/specie o dei divieti temporanei;
- da 10 a 60 euro per chi non ha con sé documento di riconoscimento e autorizzazione, purché li esibisca entro 10 giorni;
- da 5 a 30 euro per ogni esemplare vietato raccolto, con massimo di 1.000 euro;
- da 500 a 3.000 euro per la tabellazione abusiva di aree di raccolta riservata o a pagamento.
Decorrenza e disciplina transitoria
Le disposizioni acquistano efficacia dal 1° gennaio 2011. Le autorizzazioni personali non ancora scadute alla data di entrata in vigore della legge restano valide fino alla loro naturale scadenza.
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