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Legge

L.R. Toscana 50/2010

Disciplina dell’attività di cattura di uccelli da richiamo appartenenti alle specie cacciabili per l’anno 2010 ai sensi dell’articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) e dell’articolo 34 della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”).

Normativa regionaleL.R. Toscana 50/2010Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina, per la sola Regione Toscana e per il solo anno 2010, la cattura di uccelli cacciabili da usare come richiami vivi, affidandola ad alcuni impianti provinciali autorizzati e gestiti da personale qualificato. Stabilisce specie, contingenti, prezzo di cessione, controlli e una relazione finale entro il 31 gennaio 2011. La Corte costituzionale ha poi dichiarato illegittimo l’art. 2.

Cattura di uccelli da richiamo per l’anno 2010

Disciplina della cattura di uccelli da richiamo per l’anno 2010

La legge regionale toscana disciplina in modo puntuale la cattura di uccelli appartenenti a specie cacciabili da destinare a richiamo vivo. La regolazione ha efficacia limitata al territorio della Toscana e riguarda esclusivamente l’anno 2010, con una previsione finale di rendicontazione sulle attività svolte.

Finalità e ambito applicativo

Il provvedimento nasce per dare attuazione alla disciplina statale e regionale in materia di cattura di uccelli da richiamo, richiamando la legge n. 157 del 1992 e la legge regionale n. 3 del 1994. L’intervento è circoscritto alla cattura per cessione a fini di richiamo e non introduce una disciplina generale o stabile della materia, ma una regolazione temporanea collegata al contingente 2010.

Soggetti autorizzati e modalità di svolgimento

L’attività di cattura è attribuita alle province di Arezzo, Firenze, Lucca, Pisa, Pistoia e Siena, che possono operare esclusivamente tramite impianti di cui sono titolari. Gli impianti devono essere gestiti da personale qualificato e dichiarato idoneo dall’ISPRA. La cattura è consentita solo nei quantitativi assegnati a ciascuna provincia, per tipo di impianto e per specie, secondo l’allegato A della legge.

Requisiti tecnici e specie consentite

Gli impianti devono essere dotati di reti selettive conformi alle caratteristiche indicate nella nota del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali del 22 novembre 1996. Possono essere catturati soltanto esemplari appartenenti a specie cacciabili e in buono stato di conservazione, e in particolare cesena, merlo, tordo bottaccio e tordo sassello.

Cessione degli esemplari e contingenti

Per gli esemplari catturati è fissato un importo di cessione pari a 20 euro per soggetto. Le province devono interrompere la cattura una volta raggiunto il contingente assegnato, senza possibilità di superamento del limite autorizzato.

Durata dell’attività e termini

L’attività di cattura può svolgersi dalla data di entrata in vigore della legge fino al 31 dicembre 2010. La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

Vigilanza, controlli e relazione finale

La vigilanza e il controllo sull’attività di cattura sono affidati ai soggetti indicati dall’articolo 51 della legge regionale n. 3 del 1994. Le province devono trasmettere entro il 31 gennaio 2011 una relazione all’ISPRA e al competente ufficio della Giunta regionale sull’attività svolta nei singoli impianti di cattura.

Nota sull’attualità della disposizione

La disciplina ha carattere esaurito e temporalmente circoscritto all’anno 2010; inoltre, l’articolo 2 è stato dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale con sentenza n. 190 del 15 giugno 2011. Per tali ragioni l’atto è oggi privo di utilità pratica applicativa.

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