L.R. Toscana 54/2010
Disposizioni transitorie per lo svolgimento delle attività di informazione del Consiglio regionale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Toscana n. 54/2010 disciplina in via transitoria, dal 1° novembre 2010 fino all’entrata in vigore della futura legge di riordino, l’organizzazione delle attività di informazione del Consiglio regionale: sospende la disciplina previgente, istituisce un ufficio stampa provvisorio, regola assegnazione del personale, coordinamento, continuità operativa e copertura degli eventuali oneri. È stata poi abrogata dalla l.r. 9/2011 alla nomina del capo ufficio stampa.
Disposizioni transitorie per l’informazione del Consiglio regionale toscano
Disposizioni transitorie per l’informazione del Consiglio regionale
La legge regionale Toscana disciplina una fase provvisoria e limitata nel tempo per garantire lo svolgimento delle attività di informazione del Consiglio regionale in attesa del riordino organico della materia. La disciplina è stata pensata per assicurare continuità operativa nel passaggio tra il vecchio assetto e quello successivo.
Ambito e durata della disciplina transitoria
Dal 1° novembre 2010 e fino all’entrata in vigore della legge di riordino delle attività di informazione del Consiglio regionale:
- è sospesa l’applicazione al Consiglio regionale della l.r. 43/2006;
- è sospesa l’attività dell’Agenzia per le attività di informazione del Consiglio regionale;
- non si procede alla nomina del direttore dell’Agenzia dopo la scadenza del contratto in essere alla data di entrata in vigore della legge.
La normativa ha quindi natura strettamente transitoria, legata a un periodo iniziale ben delimitato.
Ufficio stampa provvisorio
Per garantire le attività di informazione nel periodo transitorio è istituito, all’interno della struttura del Consiglio regionale, un ufficio stampa provvisorio, ai sensi della legge n. 150/2000 sulle attività di informazione e comunicazione delle pubbliche amministrazioni.
Personale assegnato all’ufficio stampa
Il personale giornalistico e amministrativo già assegnato all’Agenzia alla data di entrata in vigore della legge viene assegnato all’ufficio stampa per tutto il periodo transitorio, senza modifiche:
- della situazione contrattuale in atto;
- dell’assetto giuridico ed economico.
Coordinamento dell’ufficio stampa
L’ufficio di presidenza del Consiglio regionale individua il coordinatore dell’ufficio stampa, secondo l’art. 9, comma 3, della l. 150/2000, scegliendolo:
- tra i giornalisti dell’Agenzia con qualifica di caposervizio; oppure
- tra i dirigenti del Consiglio regionale iscritti all’albo dei giornalisti.
Se il coordinatore è scelto tra i giornalisti con qualifica di caposervizio, il segretario generale individua l’articolazione organizzativa responsabile della gestione amministrativa dell’ufficio stampa.
Trattamento economico del coordinatore
La nomina a coordinatore comporta, per il giornalista con qualifica di caposervizio, il riconoscimento di un’indennità aggiuntiva pari alla differenza tra il minimo di stipendio di caposervizio e il minimo di stipendio di caporedattore, secondo l’interpretazione autentica successivamente fornita dalla l.r. 10/2011.
Se il coordinatore è un dirigente del Consiglio regionale, non spetta alcuna indennità aggiuntiva.
Effetti della nomina e continuità delle attività
La nomina a coordinatore:
- non costituisce titolo per il riconoscimento di mansioni superiori;
- non costituisce titolo preferenziale per l’individuazione del responsabile della struttura che, al termine del periodo transitorio, sarà incaricata delle attività di informazione.
Il coordinatore assicura inoltre la continuità dell’attività e dei rapporti con i terzi già in corso da parte dell’Agenzia e subentra al direttore dell’Agenzia nella responsabilità di direzione delle pubblicazioni curate dalla stessa.
Copertura finanziaria
Gli eventuali oneri derivanti nel 2010 dall’applicazione della disciplina sull’indennità del coordinatore sono coperti con le risorse già stanziate nella UPB 714 del bilancio regionale 2010, relativa alle spese correnti dell’Agenzia per l’informazione del Consiglio regionale. Per l’anno successivo si provvede con le risorse stanziate nella corrispondente UPB del bilancio regionale.
Entrata in vigore e cessazione pratica dell’efficacia
La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana. Tuttavia la sua disciplina ha carattere provvisorio e, inoltre, la l.r. 9/2011 ne ha disposto l’abrogazione alla data della nomina del capo ufficio stampa ai sensi dell’art. 6, comma 1, rendendola oggi priva di utilità applicativa concreta.
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