R.R. Lombardia 6/2001
Regolamento attuativo delle disposizioni di cui all’articolo 4, comma 14, all’articolo 6, comma 4, all’articolo 7, comma 12 e all’articolo 10, comma 9, della l.r. 11 maggio 2001, n. 11 "Norme sulla protezione ambientale dall’esposizione a campi elettromagnetici indotti da impianti fissi per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione"
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento lombardo definisce contenuti, modalità e schemi delle comunicazioni previste dalla l.r. 11/2001 per impianti radioamatoriali, impianti fino a 7 W, reti microcellulari, variazioni/disattivazioni, impianti già in esercizio e piani annuali di localizzazione. È in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione sul BURL; disciplina tuttora applicabile solo per gli adempimenti connessi alla legge regionale richiamata.
Regole per le comunicazioni sugli impianti di telecomunicazioni e radiotelevisivi a bassa potenza e sui piani di localizzazione
Regolamento attuativo sulle comunicazioni per impianti di telecomunicazioni e radiotelevisione
Il regolamento della Regione Lombardia dà attuazione alla l.r. 11 maggio 2001, n. 11, disciplinando i contenuti delle comunicazioni e degli schemi da utilizzare per varie tipologie di impianti di telecomunicazioni, nonché per i piani di localizzazione. La disciplina riguarda esclusivamente il territorio regionale e opera come specificazione tecnica degli adempimenti previsti dalla legge regionale.
Ambito di applicazione e finalità
Il provvedimento stabilisce:
- i contenuti e le modalità della comunicazione per l’esercizio di impianti con potenza al connettore d’antenna non superiore a 7 W;
- i contenuti e le modalità della comunicazione per impianti ad uso radioamatoriale in concessione;
- i contenuti e le modalità della comunicazione per reti microcellulari di telecomunicazione, oltre alla definizione delle loro caratteristiche;
- le comunicazioni di variazione di titolarità, delle caratteristiche tecniche, di chiusura o messa fuori esercizio per gli impianti soggetti alla disciplina dell’art. 6 della l.r. 11/2001;
- gli schemi da usare per le comunicazioni relative agli impianti soggetti all’art. 7 della l.r. 11/2001, inclusa la conformità dell’impianto realizzato, le variazioni e la disattivazione;
- le modalità di presentazione della comunicazione prevista per gli impianti già in esercizio;
- i contenuti del piano di localizzazione degli impianti.
Comunicazione per impianti con potenza al connettore d’antenna non superiore a 7 W
Per gli impianti di cui alla l.r. 11/2001, art. 6, comma 1, lett. a), la comunicazione deve contenere almeno dati anagrafici, descrizione tecnica e indicazioni sul sito di installazione.
Tra i dati richiesti figurano:
- sede legale, telefono e fax del titolare;
- generalità e sede legale del proprietario dell’eventuale struttura di supporto;
- per ogni antenna o pannello: modello, marca, dimensioni, guadagno massimo e sua tabulazione rispetto agli angoli orizzontale e verticale;
- per le stazioni radio base: tipo e numero di antenne, orientamento rispetto al nord geografico, inclinazioni, numero massimo di canali/portanti, potenza di alimentazione e potenza al connettore per canale o portante;
- per gli altri impianti fissi: frequenza di funzionamento e potenza totale di alimentazione;
- dati di localizzazione univoca del sito, preferibilmente coordinate geografiche Gauss-Boaga;
- prospetti orizzontali e verticali in scala con punto di fissaggio, altezza del centro elettrico, orientamento e presenza di impianti preesistenti sulla stessa struttura;
- planimetria in scala 1:2000, o equivalente, dell’area circostante entro almeno 100 metri dalle antenne.
Comunicazione per impianti ad uso radioamatoriale in concessione
Per gli impianti radioamatoriali in concessione la comunicazione deve indicare almeno:
- generalità, indirizzo e telefono del titolare;
- proprietà dell’eventuale edificio o terreno su cui si trova la struttura di supporto;
- estremi della patente di radiooperatore e della licenza di radioamatore, con indicazione della classe della licenza.
Il regolamento richiama espressamente uno schema di comunicazione contenuto nell’allegato n. 8.
Reti microcellulari di telecomunicazione: definizione e contenuti della comunicazione
Ai fini della l.r. 11/2001, una rete microcellulare di telecomunicazione è definita come un insieme di impianti costituito da stazioni radio base per telefonia mobile, normalmente usate per aumentare la capacità di servizio o migliorare la copertura in edifici, con queste caratteristiche:
- ciascuna SRB ha potenza totale al connettore d’antenna non superiore a 4 W;
- l’area di servizio della singola SRB è individuabile in una zona con raggio massimo di 100 metri dall’impianto.
La comunicazione relativa alla rete deve distinguere tra informazioni sull’insieme degli impianti in un singolo comune e informazioni per ciascun impianto.
Per l’insieme degli impianti in un singolo comune devono essere indicati:
- estremi identificativi del titolare e del gestore della rete;
- numero degli impianti;
- raggio dell’area da servire da ciascun impianto;
- area del territorio comunale in cui si prevede l’installazione di ciascun impianto;
- cartografia in scala 1:2000, o equivalente.
Per ciascun impianto, trenta giorni prima dell’attivazione, devono essere fornite le informazioni tecniche e localizzative richieste, tra cui:
- generalità e sede legale del proprietario dell’eventuale struttura di supporto;
- per ogni antenna o pannello: modello, marca, dimensioni, guadagno massimo e tabulazione del guadagno;
- tipo di antenna, puntamento rispetto al nord geografico, inclinazioni elettrica e meccanica, numero massimo di canali/portanti, potenza di alimentazione e potenza al connettore;
- precisa collocazione, altezza del centro elettrico e orientamento dell’impianto;
- se l’impianto è installato in facciata di un edificio destinato a stazionamento prolungato di persone, distanza minima da finestre e balconi e valutazione dell’attenuazione per retro-irraggiamento nelle condizioni più sfavorevoli, comprese le attenuazioni dovute a strutture interposte.
Variazioni, disattivazione e conformità: schemi obbligatori
Per le comunicazioni di variazione di titolarità, modifica tecnica e disattivazione previste dalla l.r. 11/2001, il regolamento rinvia a schemi allegati specifici:
- allegato 1: variazione di titolarità dell’impianto;
- allegato 2: variazione delle caratteristiche tecniche;
- allegato 3: disattivazione dell’impianto.
Per gli impianti soggetti all’art. 7 della l.r. 11/2001, gli schemi sono:
- allegato 4: dichiarazione di conformità dell’impianto;
- allegato 5: variazione di titolarità;
- allegato 6: disattivazione;
- allegato 7: variazione delle caratteristiche tecniche o delle modalità di impiego.
Impianti già in esercizio
Le comunicazioni relative agli impianti già in esercizio da trasmettere al Comune e all’ARPA territorialmente competenti devono contenere le stesse informazioni previste per i nuovi impianti della medesima tipologia.
In pratica, il regolamento rinvia alle sezioni già dedicate:
- impianti fino a 7 W;
- impianti radioamatoriali in concessione;
- reti microcellulari.
Se una documentazione è già stata presentata, essa può essere integrata con i dati mancanti per completare le informazioni richieste.
Piano di localizzazione degli impianti
Il piano di localizzazione da presentare ai Comuni e all’ARPA entro il 30 novembre di ogni anno deve contenere almeno:
- l’indicazione di ciascuna area di ricerca per la collocazione di nuovi impianti per le telecomunicazioni;
- l’area va individuata orientativamente tramite circonferenze di raggio:
- 200 metri nelle zone urbane ad alta densità abitativa;
- 400 metri nelle zone urbane o periferiche a bassa densità abitativa;
- 600 metri nelle aree rurali;
- l’indicazione delle caratteristiche tecniche degli impianti rilevanti ai fini della valutazione dei campi elettromagnetici prodotti da ciascun impianto da installare o modificare.
Per queste caratteristiche tecniche possono essere utilizzati i dati richiamati nell’allegato B della l.r. 11/2001.
Entrata in vigore
Il regolamento è dichiarato urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
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