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Legge

L.R. Lombardia 19/2001

Norme in materia di attività a rischio di incidenti rilevanti

Normativa regionaleL.R. Lombardia 19/2001Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge lombarda regola autorizzazioni, rapporti di sicurezza, controlli ispettivi e sanzioni per gli stabilimenti con sostanze pericolose, in attuazione del D.Lgs. 334/1999. Prevede nulla osta preliminare per i nuovi impianti, valutazioni tecniche per gli stabilimenti di soglia intermedia e controlli con ARPA e vigili del fuoco. Le disposizioni operano dal programma Stato-Regione previsto dall’art. 72 D.Lgs. 112/1998.

Disciplina regionale del controllo degli stabilimenti a rischio di incidenti rilevanti

Disciplina regionale degli stabilimenti a rischio di incidenti rilevanti

La legge della Regione Lombardia disciplina l’esercizio delle funzioni amministrative connesse al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti legati a sostanze pericolose, in attuazione della normativa statale di recepimento. Regola la ripartizione di competenze tra Regione, province e soggetti tecnici, nonché i procedimenti di prevenzione, istruttoria, controllo e sanzione.

Ambito di applicazione e riparto di competenze

La disciplina riguarda gli stabilimenti soggetti al D.Lgs. 334/1999 e si applica sul territorio lombardo. Alla Regione spettano le funzioni conferite dall’art. 72 del D.Lgs. 112/1998; alle province sono delegate le funzioni relative agli stabilimenti in cui le sostanze pericolose sono presenti in quantità inferiori alle soglie dell’allegato I del decreto statale.

Nulla osta preliminare per nuovi stabilimenti e modifiche con aggravio di rischio

Per i nuovi stabilimenti che superano le soglie più basse previste dal D.Lgs. 334/1999, il gestore deve presentare alla Giunta regionale, insieme alla notifica statale, un rapporto preliminare di sicurezza almeno 180 giorni prima dell’inizio della costruzione. Il dirigente competente rilascia il nulla osta preliminare entro 60 giorni, prorogabili una sola volta di 30 giorni, oppure dispone il divieto di costruzione o modifica se emergono carenze non sanabili con interventi integrativi.

Il rapporto preliminare è richiesto anche per gli stabilimenti oggetto di modifiche che comportano incremento del rischio. Se il progetto è sottoposto a VIA, il relativo giudizio viene recepito nel provvedimento conclusivo regionale.

Rapporto di sicurezza: casi obbligati, contenuti e termini

Gli stabilimenti con quantità di sostanze pericolose pari o superiori alle soglie più elevate del D.Lgs. 334/1999, nonché quelli interessati da modifiche che aggravano il rischio, devono essere muniti di rapporto di sicurezza. Il rapporto va trasmesso alla Giunta regionale prima dell’avvio dell’attività nei nuovi stabilimenti, prima dell’inizio delle opere per le modifiche con aggravio di rischio e, per gli stabilimenti esistenti, almeno ogni cinque anni.

In attesa dei provvedimenti statali di dettaglio, il rapporto deve contenere gli elementi elencati nell’allegato 2, tra cui analisi del sito, processi, sostanze, ipotesi incidentali, valutazione delle conseguenze, sistema di gestione della sicurezza, piano di emergenza interna e informazione alla popolazione.

Esito dell’istruttoria sul rapporto di sicurezza

L’istruttoria è svolta dalla direzione generale competente con il supporto del Comitato Valutazione Rischi, integrato di volta in volta con rappresentanti della provincia, del comune e dei vigili del fuoco. Il provvedimento conclusivo è adottato entro 120 giorni dal ricevimento del rapporto, con sospensione una sola volta fino a 60 giorni per acquisire elementi integrativi.

L’esito può autorizzare l’esercizio con prescrizioni oppure, se le misure del gestore sono insufficienti, vietare l’avvio dell’attività nei nuovi stabilimenti o limitare/vietare la prosecuzione negli stabilimenti esistenti. Il provvedimento definisce anche la periodicità minima delle verifiche ispettive, tenendo conto dell’eventuale certificazione del sistema di gestione della sicurezza.

Scheda di valutazione tecnica per stabilimenti di soglia intermedia

Per gli stabilimenti con quantità di sostanze pericolose comprese tra le due soglie del D.Lgs. 334/1999, e per le modifiche che non aggravano il rischio, il gestore deve trasmettere una scheda di valutazione tecnica che documenti l’identificazione dei pericoli e la valutazione di probabilità e gravità nell’ambito del sistema di gestione della sicurezza.

La scheda va presentata prima dell’avvio per i nuovi stabilimenti, entro due anni dall’entrata in vigore della legge per gli stabilimenti esistenti e poi ogni cinque anni, oppure prima dell’entrata in esercizio dell’impianto modificato. Al termine dell’istruttoria il dirigente rilascia o conferma il nulla osta definitivo di sicurezza; l’esercizio è subordinato a tale titolo e al rispetto delle eventuali prescrizioni. Per alcune modifiche non aggravanti, il procedimento non si applica se il gestore dispone di un sistema di gestione della sicurezza certificato.

Istruttoria, controlli e verifiche ispettive

La direzione generale si avvale del Comitato Valutazione Rischi, composto da esperti designati da Regione, ARPA, vigili del fuoco e ISPESL. L’attività istruttoria consiste nell’esame della documentazione, nell’acquisizione del parere del CTR se reso nei termini e in eventuali sopralluoghi e ispezioni.

Il controllo degli stabilimenti è svolto da ARPA insieme alle strutture territoriali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. I controlli seguono un programma predisposto dalla direzione generale d’intesa con ARPA e Ispettorato regionale dei vigili del fuoco, con periodicità determinata in base agli esiti istruttori e alla qualità del sistema di gestione della sicurezza. Gli impianti senza certificazione del sistema di gestione della sicurezza sono sottoposti a verifiche più frequenti. È prevista una relazione per ogni controllo e una relazione annuale regionale al Consiglio.

Certificazione dei sistemi di gestione della sicurezza

È istituito un elenco degli istituti di certificazione idonei per attestare la validità del sistema di gestione della sicurezza, rilevante ai fini di varie esenzioni e della frequenza dei controlli. L’idoneità è valutata tramite bando regionale e tramite il Comitato Valutazione Rischi sulla base dei requisiti dell’allegato 3, tra cui assenza di fini di lucro, esperienza minima, protocollo approvato, sistema qualità conforme, obblighi informativi e disponibilità ad audit e a regole di sospensione o revoca.

Competenze delle province per gli stabilimenti di soglia inferiore

Per gli stabilimenti rientranti nell’art. 5, comma 3, del D.Lgs. 334/1999, la scheda di valutazione tecnica e la scheda di informazione sui rischi sono presentate alla provincia competente, con copia alla Regione e al comune. La provincia, con il supporto di ARPA e secondo linee guida regionali, istruisce la scheda e conclude il procedimento con valutazioni tecniche finali e prescrizioni, potendo limitare o vietare l’esercizio se le misure di prevenzione sono insufficienti.

Sanzioni

Oltre alle sanzioni previste dalla normativa statale, la legge prevedeva sanzioni amministrative pecuniarie per l’omessa presentazione del rapporto preliminare di sicurezza, della scheda di valutazione tecnica e per l’omesso aggiornamento di quest’ultima. È però indicato che il comma sanzionatorio è stato abrogato nel 2018; la relativa disciplina non è quindi più operativa.

Decorrenza, disposizioni transitorie e oneri

L’efficacia della legge era subordinata alla stipulazione dell’accordo di programma tra Stato e Regione previsto dall’art. 72 del D.Lgs. 112/1998. Gli aggiornamenti degli allegati avvengono con deliberazione della Giunta regionale pubblicata sul Bollettino ufficiale; dalla data di efficacia della deliberazione, gli allegati originari sono abrogati.

Gli oneri istruttori sono a carico del gestore richiedente secondo un tariffario. Le spese regionali sono coperte con le risorse trasferite in attuazione dell’accordo di programma e con specifici stanziamenti di bilancio per l’attività del CVR.

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