L.R. Lombardia 23/2001
"Norme per il rilascio del nulla osta all’impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti a scopo medico".(B.U. 29 novembre 2001, n. 48, 2º suppl. ord.)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina, per la Regione, il rilascio del nulla osta per l’impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti a scopo medico, secondo la normativa di settore. Regola competenze, procedimento, controlli e condizioni autorizzative per l’esercizio delle attività sanitarie interessate. Non contiene un limite temporale di efficacia, ma la disciplina ha oggi rilievo prevalentemente ordinamentale e tecnico-amministrativo.
Nulla osta regionale per l’impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti a scopo medico
Nulla osta per l’impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti a scopo medico
La legge regionale disciplina, nell’ambito della Regione indicata dal testo, il rilascio del nulla osta necessario per l’utilizzo di sorgenti di radiazioni ionizzanti a fini medici. Il provvedimento definisce l’assetto autorizzatorio e i profili procedurali e di controllo connessi alla sicurezza dell’impiego sanitario di tali sorgenti.
Ambito di applicazione e finalità
La disciplina riguarda le attività sanitarie che impiegano sorgenti di radiazioni ionizzanti a scopo medico e stabilisce i presupposti per l’autorizzazione preventiva. L’obiettivo è garantire che l’uso delle sorgenti avvenga nel rispetto delle condizioni tecniche e di sicurezza richieste dalla normativa di settore.
Procedimento autorizzatorio
Il fulcro della legge è il nulla osta regionale all’impiego delle sorgenti. La legge individua il quadro procedimentale per il rilascio del titolo autorizzativo e per la verifica della sussistenza dei requisiti richiesti per l’esercizio delle attività interessate. Il nulla osta opera come condizione per l’impiego legittimo delle sorgenti in ambito medico.
Controlli e vigilanza
La normativa prevede un sistema di controlli funzionale a verificare il rispetto delle condizioni poste per l’autorizzazione e per l’esercizio delle attività. Tali controlli sono coerenti con la natura particolarmente delicata dell’impiego di radiazioni ionizzanti in ambito sanitario.
Rilievo pratico della disciplina
La legge ha natura tecnico-amministrativa e settoriale. È riferita esclusivamente al territorio regionale e ai procedimenti relativi all’uso medico delle sorgenti di radiazioni ionizzanti. Non emergono, dal testo fornito, termini transitori o scadenze specifiche di applicazione.
Stato di attualità
Pur non risultando dal testo fornito un’espressa abrogazione, la disciplina è oggi di interesse soprattutto ordinamentale e tecnico, in quanto legata a un settore altamente regolato e a procedimenti autorizzatori specifici. Tuttavia, il contenuto non appare riferito a un evento ormai concluso o a una singola annualità finanziaria.
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