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Legge

L.R. Lombardia 23/2001

"Norme per il rilascio del nulla osta all’impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti a scopo medico".(B.U. 29 novembre 2001, n. 48, 2º suppl. ord.)

Normativa regionaleL.R. Lombardia 23/2001

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina, per la Regione, il rilascio del nulla osta per l’impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti a scopo medico, secondo la normativa di settore. Regola competenze, procedimento, controlli e condizioni autorizzative per l’esercizio delle attività sanitarie interessate. Non contiene un limite temporale di efficacia, ma la disciplina ha oggi rilievo prevalentemente ordinamentale e tecnico-amministrativo.

Nulla osta regionale per l’impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti a scopo medico

Nulla osta per l’impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti a scopo medico

La legge regionale disciplina, nell’ambito della Regione indicata dal testo, il rilascio del nulla osta necessario per l’utilizzo di sorgenti di radiazioni ionizzanti a fini medici. Il provvedimento definisce l’assetto autorizzatorio e i profili procedurali e di controllo connessi alla sicurezza dell’impiego sanitario di tali sorgenti.

Ambito di applicazione e finalità

La disciplina riguarda le attività sanitarie che impiegano sorgenti di radiazioni ionizzanti a scopo medico e stabilisce i presupposti per l’autorizzazione preventiva. L’obiettivo è garantire che l’uso delle sorgenti avvenga nel rispetto delle condizioni tecniche e di sicurezza richieste dalla normativa di settore.

Procedimento autorizzatorio

Il fulcro della legge è il nulla osta regionale all’impiego delle sorgenti. La legge individua il quadro procedimentale per il rilascio del titolo autorizzativo e per la verifica della sussistenza dei requisiti richiesti per l’esercizio delle attività interessate. Il nulla osta opera come condizione per l’impiego legittimo delle sorgenti in ambito medico.

Controlli e vigilanza

La normativa prevede un sistema di controlli funzionale a verificare il rispetto delle condizioni poste per l’autorizzazione e per l’esercizio delle attività. Tali controlli sono coerenti con la natura particolarmente delicata dell’impiego di radiazioni ionizzanti in ambito sanitario.

Rilievo pratico della disciplina

La legge ha natura tecnico-amministrativa e settoriale. È riferita esclusivamente al territorio regionale e ai procedimenti relativi all’uso medico delle sorgenti di radiazioni ionizzanti. Non emergono, dal testo fornito, termini transitori o scadenze specifiche di applicazione.

Stato di attualità

Pur non risultando dal testo fornito un’espressa abrogazione, la disciplina è oggi di interesse soprattutto ordinamentale e tecnico, in quanto legata a un settore altamente regolato e a procedimenti autorizzatori specifici. Tuttavia, il contenuto non appare riferito a un evento ormai concluso o a una singola annualità finanziaria.

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