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Ordinanza

Ordinanza n. 1542/2026 - Palermo, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600783

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IOrdinanzaAccesso agli atti

Atto impugnato: parziale ostensione delle offerte tecniche degli operatori classificati anteriormente nella gara relativa al Lotto 9, con oscuramento delle parti ritenute riservate

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato gli esiti della procedura aperta per l'affidamento quadriennale dei servizi di pulizia, servizi integrati e servizi accessori per gli enti del Servizio sanitario regionale, limitatamente al Lotto 9, nonché gli atti di gara, chiedendo anche la dichiarazione di inefficacia della convenzione e dell'eventuale contratto attuativo. Ha inoltre proposto domanda di accesso, ai sensi degli artt. 64 e 116 c.p.a., per ottenere l'ostensione integrale dei progetti tecnici e relativi allegati presentati dai concorrenti classificati anteriormente. L'amministrazione aveva trasmesso la documentazione, oscurando le parti indicate dai controinteressati come riservate ai sensi dell'art. 53 d.lgs. 50/2016. La ricorrente ha dedotto che la conoscenza integrale delle offerte tecniche fosse indispensabile per verificare la corretta applicazione dei criteri e sottocriteri di valutazione e la coerenza dei punteggi attribuiti. La controinteressata costituita ha contestato la carenza di motivazione dell'istanza e ha richiamato genericamente il proprio know-how; analoghe opposizioni erano state formulate da altri concorrenti.

La decisione

Il TAR ha accolto l'istanza ostensiva, rilevando anzitutto che l'istanza indicava uno specifico interesse difensivo, consistente nella verifica della correttezza della valutazione delle offerte e dei punteggi, sicché non era fondata la contestazione relativa alla carenza di motivazione. Poiché il disciplinare, risalente al 2017, rinviava alla disciplina vigente ratione temporis, il giudice ha applicato l'art. 53 d.lgs. 50/2016. Ha affermato che la dichiarazione dei controinteressati circa l'esistenza di segreti tecnici o commerciali non vincola l'amministrazione, la quale deve svolgere una valutazione critica, concreta e motivata della documentazione e delle opposizioni. Il generico richiamo al know-how, non accompagnato dalla dimostrazione della segretezza commerciale, del valore economico delle informazioni e dell'adozione di misure idonee a proteggerle, non giustifica l'oscuramento. Tale conclusione è stata ritenuta particolarmente appropriata per offerte relative a servizi di pulizia, rispetto ai quali è difficilmente ravvisabile un know-how con caratteristiche tali da prevalere sulle esigenze di accesso difensivo. L'Assessorato regionale è stato condannato a consentire l'ostensione completa delle offerte tecniche entro trenta giorni dalla comunicazione amministrativa dell'ordinanza o dalla sua notificazione, se anteriore, e al pagamento di euro 1.000,00 per le spese della fase, oltre accessori se dovuti. Le spese sono state compensate con la parte privata costituita e dichiarate irripetibili nei confronti delle parti non costituite. I profili di inammissibilità del ricorso principale sono stati riservati all'udienza pubblica già fissata.

Norme richiamate

  • art. 53 d.lgs. 50/2016

    La disciplina ratione temporis applicabile all'accesso agli atti di gara impone all'amministrazione di valutare concretamente le esigenze di riservatezza tecnica e commerciale, senza recepire automaticamente le dichiarazioni dei controinteressati.

  • art. 98 d.lgs. 30/2005

    I requisiti della segretezza, del valore economico e delle misure ragionevolmente idonee a proteggere le informazioni costituiscono parametri per verificare l'effettiva natura di segreto commerciale.

  • artt. 64 e 116 c.p.a.

    Consentono la tutela giurisdizionale della pretesa ostensiva nell'ambito del processo amministrativo, anche quando l'accesso sia funzionale all'esercizio della difesa.

Massime di principio

  • In materia di accesso alle offerte di gara, l'opposizione del controinteressato basata su segreti tecnici o commerciali non può essere accolta automaticamente: l'amministrazione deve svolgere un vaglio critico, concreto e motivato sulla fondatezza delle dichiarazioni e sul contenuto effettivo dei documenti.
  • L'oscuramento di parti dell'offerta tecnica è giustificato soltanto quando l'amministrazione accerti, sulla base della documentazione e di dichiarazioni specifiche e comprovate, che le informazioni siano effettivamente segrete, abbiano valore economico e siano protette da misure ragionevolmente idonee a conservarne la segretezza.
  • Il generico richiamo al know-how aziendale, privo della dimostrazione della specifica segretezza commerciale delle informazioni, non è sufficiente a escludere o limitare l'accesso difensivo all'offerta tecnica.
  • L'accesso alle offerte tecniche dei concorrenti che precedono il richiedente è adeguatamente sorretto da un interesse difensivo quando sia diretto a verificare la corretta applicazione dei criteri di valutazione e la coerenza dei punteggi attribuiti.
  • Nel bilanciamento tra accesso difensivo e segreti tecnici o commerciali, la riservatezza non prevale in via generalizzata: occorre una valutazione puntuale delle informazioni e, per offerte relative a servizi di pulizia, il generico riferimento al know-how incontra una soglia particolarmente rigorosa di dimostrazione.

Come è indicizzato

MaterieAccesso agli atti di garaAccesso difensivoRito appalti e sorte del contratto
RamiContratti pubbliciAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiTrasparenza e pubblicitàOnere della prova e principio dispositivoTutela del terzo

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