Sentenza del 04/01/2022 n. 22 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La G. S. C. s.r.l. impugnava l'avviso di accertamento relativo al 2014 con cui l'Agenzia recuperava a tassazione costi per euro 153.479,08 e IVA per euro 33.765,42 ritenuti documentati da fatture relative ad operazioni inesistenti emesse dalla ditta individuale L. P.. La ricorrente deduceva carenza probatoria, difetto di motivazione, buonafede e aver impiegato la merce nel ciclo produttivo; chiedeva annullamento dell'atto.
La decisione
Appello rigettato. La Commissione ha confermato la sentenza di primo grado che ha ritenuto le fatture emesse da L. P. riconducibili a un fornitore sostanzialmente inesistente (assenza di sede operativa, dipendenti, mezzi, documentazione contabile, dichiarazioni dei redditi). L'Amministrazione ha fornito prova — anche presuntiva, grave, precisa e concordante — della inesistenza sostanziale del cedente e della consapevolezza (o della mancanza di diligenza richiesta) dell'appellante. La società non ha prodotto documentazione idonea a dimostrare di aver effettivamente ricevuto beni/servizi (mancanza di bolle, firme di ricezione, descrizioni dettagliate). La censura sulla nullità della sentenza per mancato rinvio ai sensi dell'art. 27 D.L. 137/2020 è stata ritenuta infondata: l'appello è deciso nel merito dall'organo d'appello salvo i casi tassativi di rimessione previsti dall'art. 59 D.lgs. 546/92. L'avviso di accertamento è stato ritenuto adeguatamente motivato anche per relationem e la mancata esplicita risposta dell'Ufficio alle osservazioni endoprocedimentali non comporta nullità dell'atto. Condanna dell'appellante al pagamento delle spese pari a euro 3.000,00.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546/1992, art. 59
Elenca tassativamente i casi in cui la Commissione Regionale deve rimettere la causa al primo giudice; al di fuori di tali ipotesi il giudice d'appello decide nel merito.
D.L. n. 137/2020, art. 27
Richiamato dalla ricorrente per dedurre nullità; la Commissione ha ritenuto infondata la doglianza e che il mancato rinvio non comporta automaticamente la rimessione al primo grado salvo i casi di cui all'art. 59.
Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente), art. 7
L'obbligo di motivazione degli atti tributari può essere assolto per relationem mediante il richiamo a documenti esterni se l'atto riproduce il contenuto essenziale, consentendo al contribuente di conoscere gli elementi fondamentali della pretesa.
Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, comma 7
La mancata menzione nell'avviso delle osservazioni presentate dal contribuente non determina di per sé la nullità dell'atto; l'Amministrazione deve valutare le osservazioni ma non è obbligata ad esplicitare nel dettaglio tale valutazione nell'atto impositivo.
Giurisprudenza UE - Corte di Giustizia (sent. 12 gennaio 2006, cause riunite C-354/03, C-355/03 e C-484/03, Optigen, Fulcrum, Bond House)
"senza che il medesimo soggetto passivo lo sappia o lo possa sapere"
Per negare la detrazione IVA per operazioni soggettivamente inesistenti, il committente che invoca di essere inconsapevole deve dimostrare non solo l'assenza di consapevolezza ma anche di aver adottato tutte le misure necessarie per evitare il coinvolgimento nella frode.
Giurisprudenza di legittimità (Cass.)
Sentenze richiamate: Cass.22.12.2021 n.1278; Cass.27.04.2020 n.8171; Cass.30.10.2018 n.2754 e altre
Consolidato principio secondo cui, se l'Amministrazione dimostra (anche per presunzioni gravi, precise e concordanti) la sostanziale inesistenza del cedente e la consapevolezza/conoscibilità da parte del cessionario, grava sul contribuente l'onere di provare di aver adottato la massima diligenza esigibile.
Massime di principio
- Se il fornitore risulta 'cartiera' (assenza di sede, dipendenti, mezzi, documentazione contabile, dichiarazioni fiscali), le fatture possono essere qualificate come operazioni soggettivamente inesistenti.
- L'Amministrazione può provare la frode anche mediante presunzioni purché gravi, precise e concordanti; tale prova può invertire in parte l'onere probatorio gravante sul contribuente.
- Il contribuente che invoca la detraibilità/leggittimità delle fatture deve dimostrare non solo il pagamento ma anche la ricezione effettiva dei beni/servizi e di aver adottato la diligenza massima (bolle di consegna, firme, descrizioni dettagliate, ordini scritti, corrispondenza tra beni acquistati e venduti).
- La buona fede del cessionario non è presunta: occorre provare di aver posto in essere le cautele ordinarie di un operatore accorto (es. ordini scritti, verifiche sul fornitore). Contatti solo verbali o telefonici aumentano il rischio di rilevabilità di colpa.
- La mancata esplicitazione, nell'avviso di accertamento, della valutazione delle osservazioni del contribuente non comporta automaticamente nullità dell'atto se la motivazione è comunque sufficiente per relationem.
- Il giudice d'appello decide il merito salvo i casi tassativi di rimessione al primo grado previsti dall'art. 59 D.lgs. 546/92; l'allegazione di nullità processuali deve rientrare in quelle fattispecie per determinare la rimessione.
- In situazioni simili è prudente per il contribuente: (i) raccogliere e conservare documentazione probatoria formale (bolle, firme, DDT, ordini), (ii) verificare l'anagrafe e la struttura del fornitore prima di operare, (iii) preferire ordini e conferme scritte e pagamenti tracciabili, (iv) documentare l'effettivo impiego dei beni nel ciclo produttivo.
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