Prescrizioni del Garante n. 247 del 24/04/2024
Provvedimento del 24 aprile 2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ha esaminato un reclamo volto alla rimozione di articoli pubblicati su diversi siti e blog, alcuni riferiti a vicende giudiziarie del reclamante. Preso atto che gli articoli contestati erano stati rimossi da societacivile.it e lettera43.it e che il blog orianomattei.blogspot.com non era più visibile, l’Autorità ha ritenuto non necessari ulteriori provvedimenti su tali profili. Ha però accertato che il sito societacivile.it non riportava un’informativa conforme agli artt. 13 e 14 GDPR e indicava solo un indirizzo email non monitorato, ostacolando l’esercizio dei diritti degli interessati. Per tale violazione, ritenuta degli artt. 12, 13 e 14 GDPR, il gestore è stato ammonito ex art. 58, par. 2, lett. b), GDPR.
Ammonimento nei confronti del gestore di societacivile.it per assenza di informativa e impedimento all’esercizio dei diritti; preso atto della rimozione degli articoli contestati su societacivile.it e lettera43.it
Ammonimento al gestore di societacivile.it per omessa informativa e ostacolo all’esercizio dei diritti
Il Garante ha esaminato un reclamo presentato dall’interessato per ottenere la rimozione di alcuni articoli pubblicati su diversi siti e blog, anche in relazione a vicende giudiziarie concluse da tempo. Il procedimento ha riguardato in particolare i siti www.societacivile.it, www.lettera43.it, un ulteriore sito indicato come XX e il blog orianomattei.blogspot.it/com.
Origine del reclamo e attività istruttoria
Il reclamo, regolarizzato il 21 febbraio 2023 ai sensi dell’art. 77 GDPR, lamentava la persistente reperibilità online di contenuti riferiti all’interessato e la difficoltà di contattare i gestori per esercitare i diritti privacy. L’Autorità ha svolto istruttoria nei confronti dei soggetti individuati come gestori o editori dei siti interessati, richiedendo osservazioni e verifiche sulla disponibilità a rimuovere i contenuti contestati.
Il blog orianomattei.blogspot.com è risultato già rimosso, con conseguente insussistenza di ulteriori presupposti per proseguire il procedimento nei suoi confronti. Quanto al sito XX, il gestore è rimasto ignoto nonostante gli accertamenti svolti; il Garante ha osservato che la questione risultava anche pendente in sede penale per fatti diversi dalla protezione dei dati personali.
Esito sulle richieste di deindicizzazione/rimozione
Il Garante ha preso atto che:
- il gestore di www.societacivile.it ha comunicato la rimozione dell’articolo contestato e la definitiva chiusura del sito;
- Tagfin S.r.l., editore di www.lettera43.it, ha dichiarato di avere già rimosso l’articolo oggetto di contestazione.
Per tali profili l’Autorità ha ritenuto che non vi fossero i presupposti per adottare ulteriori provvedimenti correttivi o sanzionatori.
Violazione accertata su societacivile.it: trasparenza e informativa
L’istruttoria ha però evidenziato una distinta criticità relativa agli obblighi informativi del titolare del trattamento con riferimento al sito www.societacivile.it. In particolare, il sito non conteneva alcuna informativa conforme agli artt. 13 e 14 GDPR e non indicava gli estremi identificativi del titolare del trattamento né dati di contatto utili all’esercizio dei diritti di cui agli artt. 15-22 GDPR.
L’unico recapito presente era un indirizzo email ordinario, dichiaratamente inutilizzato e non monitorato da anni. Secondo il Garante, tale situazione ha concretamente impedito agli interessati di esercitare i propri diritti, in contrasto con i principi di correttezza e trasparenza di cui all’art. 5, par. 1, lett. a), GDPR e con gli obblighi degli artt. 12, 13 e 14 GDPR.
Valutazione del Garante e misura adottata
Il Garante ha ritenuto che la condotta del gestore di societacivile.it integrasse una violazione degli artt. 12, 13 e 14 GDPR. Tuttavia, nella valutazione complessiva, ha considerato che:
- il gestore si è adeguato dopo essere stato raggiunto dall’Autorità e dalle richieste dell’interessato;
- non risultano precedenti violazioni a suo carico;
- il sito non è più attivo.
In ragione di tali elementi, l’Autorità ha ritenuto proporzionata la misura dell’ammonimento ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. b), GDPR, nei confronti del sig. Gian Battista Barbacetto, in qualità di gestore di www.societacivile.it.
Annotazione nel registro interno e rimedi
Il provvedimento dispone inoltre l’annotazione nel registro interno dell’Autorità, ai sensi dell’art. 57, par. 1, lett. u), GDPR e dell’art. 17 del regolamento del Garante n. 1/2019. Contro il provvedimento è ammessa opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria entro trenta giorni dalla comunicazione, ai sensi dell’art. 78 GDPR, degli artt. 152 Codice privacy e 10 d.lgs. 150/2011.
Punti principali
Origine del procedimento e richieste del reclamante
Il procedimento nasce da un reclamo ex art. 77 GDPR, regolarizzato il 21 febbraio 2023, con cui l’interessato chiedeva la rimozione di alcuni articoli pubblicati sui siti www.societacivile.it, www.lettera43.it, su un ulteriore sito indicato come XX e sul blog orianomattei.blogspot.it. Gli articoli riguardavano anche vicende giudiziarie risalenti nel tempo e l’interessato lamentava difficoltà nell’individuare o contattare i gestori dei siti.
Esito sulle richieste di rimozione degli articoli
Il Garante ha preso atto che il blog orianomattei.blogspot.com risultava rimosso e non più visibile, sicché non vi erano presupposti per proseguire il procedimento nei suoi confronti. Ha inoltre preso atto che il gestore di societacivile.it aveva rimosso l’articolo contestato e chiuso definitivamente il sito, mentre Tagfin S.r.l., editore di lettera43.it, aveva dichiarato di avere già rimosso l’articolo oggetto di reclamo. Per tali profili l’Autorità ha escluso l’adozione di ulteriori provvedimenti.
Criticità informative su societacivile.it
Dagli accertamenti è emerso che il sito societacivile.it non conteneva alcuna informazione sul trattamento ai sensi degli artt. 13 e 14 GDPR, né indicava gli estremi del titolare del trattamento o dati di contatto utili per l’esercizio dei diritti. L’unico recapito presente era un indirizzo di posta elettronica ordinaria che, secondo lo stesso gestore, non era utilizzato né monitorato da anni. Ciò ha di fatto impedito agli interessati di esercitare i diritti di cui agli artt. 15-22 GDPR.
Valutazione giuridica e misura adottata
Il Garante ha ritenuto che tale condotta integrasse una violazione degli artt. 12, 13 e 14 GDPR, in quanto contraria ai principi di correttezza e trasparenza e agli obblighi informativi verso gli interessati. Considerata la successiva chiusura del sito, l’assenza di precedenti e l’adeguamento del gestore dopo essere stato raggiunto, l’Autorità ha ritenuto proporzionato applicare la misura dell’ammonimento ex art. 58, par. 2, lett. b), GDPR, senza imporre ulteriori prescrizioni operative.
Annotazione interna e rimedi
Il provvedimento dispone l’annotazione nel registro interno dell’Autorità, ai sensi dell’art. 57, par. 1, lett. u), GDPR e dell’art. 17 del regolamento del Garante n. 1/2019. È inoltre indicata la possibilità di opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell’art. 78 GDPR, degli artt. 152 Codice privacy e 10 d.lgs. 150/2011, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento.
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