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Provvedimento

Prescrizioni del Garante n. 238 del 24/04/2024

Provvedimento del 24 aprile 2024

Garante Privacy238

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ha esaminato un reclamo relativo a un impianto di videosorveglianza installato da una persona fisica presso la propria abitazione, con telecamere inizialmente orientate anche verso la pubblica via e l’accesso carrabile/pedonale dell’abitazione del reclamante. A seguito dell’istruttoria, è emerso che il trattamento, almeno fino alla correzione dell’angolo di ripresa, era illecito per violazione dei principi di liceità e trasparenza e per assenza di informativa. Poiché il titolare ha prontamente corretto la configurazione delle telecamere limitando le riprese alle sole aree di pertinenza, il Garante ha qualificato la violazione come minore e ha ritenuto sufficiente un ammonimento, senza sanzione pecuniaria.

Ammonimento al proprietario di un impianto di videosorveglianza domestico per riprese eccedenti le pertinenze e mancata informativa

Ammonimento per videosorveglianza domestica con riprese eccedenti le pertinenze

Il Garante per la protezione dei dati personali ha esaminato il reclamo di un interessato contro il vicino che aveva installato un impianto di videosorveglianza presso la propria abitazione. L’istruttoria ha riguardato il posizionamento delle telecamere, la loro capacità di riprendere la pubblica via e l’assenza di adeguata informativa.

Origine del reclamo e attività istruttoria

Con reclamo del 3 luglio 2023, il reclamante segnalava che le telecamere installate dal titolare inquadravano la pubblica via e l’accesso carrabile e pedonale della propria abitazione. L’Ufficio ha avviato l’istruttoria con richiesta di informazioni del 19 luglio 2023, ai sensi dell’art. 157 del d.lgs. 196/2003, delegando anche la Guardia di finanza per gli accertamenti presso l’abitazione del titolare.

Nel sopralluogo del 29 settembre 2023 è emerso che l’impianto era composto da sei telecamere, di cui due esterne e quattro interne. Le due esterne erano poste alle estremità dello stabile e riprendevano il portone di accesso all’abitazione del titolare e di un familiare, nonché lo spazio prospiciente ai garage. I militari hanno rilevato che le riprese coinvolgevano anche la pubblica via. Inoltre, non risultavano cartelli informativi sulla presenza dell’impianto.

Correzione spontanea del trattamento

Nel corso dell’accertamento il titolare ha preso atto che l’angolo di visuale eccedeva l’area di propria pertinenza e ha provveduto a riorientare le telecamere, limitando la ripresa alle sole aree pertinenti. La correzione è stata documentata con nuovi rilievi fotografici.

Inquadramento giuridico: ambito domestico e limiti

Il Garante ha ricordato che, in linea generale, i trattamenti effettuati da persone fisiche per finalità personali e domestiche rientrano nell’esclusione prevista dall’art. 2, par. 2, del GDPR, come chiarito dal considerando 18. L’utilizzo di videocamere nelle aree di diretto interesse del domicilio e delle sue pertinenze può quindi essere sottratto agli obblighi del Regolamento, purché non si superi la sfera familiare e non si riprendano aree comuni, luoghi aperti al pubblico o pertinenze di terzi.

È stato anche ribadito che l’estensione delle riprese a spazi pubblici o aperti al pubblico è ammissibile solo in presenza di un rischio effettivo adeguatamente documentato, e comunque nei limiti dello spazio immediatamente prospiciente agli accessi dell’abitazione, quando ciò sia necessario e proporzionato. Nel caso esaminato, il titolare non ha dimostrato un simile rischio effettivo, sicché la ripresa della pubblica via è stata ritenuta non giustificata.

Violazioni accertate

Il Garante ha dichiarato l’illiceità del trattamento, in quanto il sistema di videosorveglianza, prima della correzione, era configurato in modo da riprendere aree ultronee rispetto alle pertinenze del titolare. Le violazioni contestate riguardano:

  • il principio di liceità, art. 5, par. 1, lett. a), GDPR;
  • il principio di trasparenza, art. 5, par. 1, lett. a), GDPR, come richiamato nel provvedimento;
  • il presupposto di liceità del trattamento, art. 6, par. 1, GDPR;
  • l’obbligo di informativa, art. 13 GDPR.

Valutazioni del Garante e qualificazione della violazione

L’Autorità ha valorizzato il fatto che il trattamento contestato ha avuto durata limitata e che il titolare ha prontamente adeguato l’impianto durante l’istruttoria. Per questa ragione la violazione è stata qualificata come “violazione minore” ai sensi dell’art. 83, par. 2, GDPR e del considerando 148.

Il Garante ha anche richiamato il considerando 148, secondo cui, in caso di violazione minore o quando la sanzione pecuniaria costituisca un onere sproporzionato per una persona fisica, può essere adottato un ammonimento anziché una multa.

Provvedimenti adottati

In esito al procedimento, il Garante:

  • ha dichiarato l’illiceità del trattamento effettuato dal titolare per la violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a), 6, par. 1 e 13 GDPR;
  • ha ammonito il medesimo titolare ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. b), GDPR;
  • ha disposto l’annotazione nel registro interno dell’Autorità delle violazioni e delle misure adottate, ai sensi dell’art. 17 del Regolamento del Garante n. 1/2019.

Rimedi esperibili

Contro il provvedimento è ammessa opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell’art. 78 GDPR, degli artt. 152 del Codice privacy e 10 del d.lgs. 150/2011, entro trenta giorni dalla comunicazione, ovvero sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Punti principali

Origine del procedimento e accertamenti

Il procedimento trae origine dal reclamo del 3 luglio 2023, con cui il reclamante segnalava la presenza di telecamere idonee a riprendere la pubblica via e gli accessi dell’abitazione. L’istruttoria è stata avviata con richiesta di informazioni del 19 luglio 2023 ai sensi dell’art. 157 del Codice, con delega alla Guardia di finanza per gli accertamenti. Nel sopralluogo del 29 settembre 2023 è stato verificato che l’impianto era composto da sei telecamere, di cui due esterne, e che queste riprendevano anche la pubblica via; non risultavano inoltre cartelli informativi.

Correzioni adottate durante l’istruttoria

Nel corso dell’accertamento il titolare ha preso atto che l’angolo di visuale andava oltre l’area di propria pertinenza e ha orientato diversamente le telecamere, limitando la ripresa alle sole aree pertinenti. Tale circostanza è stata documentata dai rilievi fotografici successivi.

Valutazione sulla liceità del trattamento

Il Garante ha ricordato che i trattamenti effettuati da persone fisiche per finalità esclusivamente personali o domestiche sono, in linea di principio, esclusi dall’ambito di applicazione del GDPR ai sensi dell’art. 2, par. 2, e del considerando 18. Tuttavia, tale esclusione opera solo se le immagini restano circoscritte alla sfera domestica e non si estendono ad aree comuni, luoghi aperti al pubblico o pertinenze di terzi. Nel caso concreto, la ripresa della pubblica via e di aree ultronee rispetto alla pertinenza è stata ritenuta priva di idoneo presupposto di liceità, poiché non è stato dimostrato un legittimo interesse fondato su una situazione di rischio effettivo adeguatamente documentata.

Violazioni accertate e norme richiamate

Il trattamento è stato dichiarato illecito per violazione dei principi di liceità e trasparenza e degli obblighi informativi, con riferimento agli artt. 5, par. 1, lett. a), 6, par. 1, e 13 del GDPR. Il Garante ha valorizzato il fatto che le telecamere fossero inizialmente idonee a inquadrare anche la pubblica via e che non fossero presenti cartelli informativi.

Esito e misura adottata

Pur rilevando l’illiceità del trattamento, il Garante ha considerato che la condotta aveva esaurito i propri effetti grazie alla pronta modifica dell’angolo di visuale. Il caso è stato quindi qualificato come violazione minore ai sensi dell’art. 83, par. 2, e del considerando 148 del GDPR. In applicazione dell’art. 58, par. 2, lett. b), è stato ritenuto sufficiente un ammonimento nei confronti del titolare, senza irrogazione di sanzione pecuniaria.

Come è indicizzato

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