Provvedimenti ex art. 110 del Codice n. 300 del 24/04/2024
Provvedimento del 24 aprile 2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante esamina l’istanza di consultazione preventiva presentata dall’Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi per uno studio osservazionale retrospettivo, monocentrico e no-profit su pazienti affetti da tumore fibroso solitario. Poiché lo studio riguarda anche soggetti deceduti o non contattabili e comporta il trattamento di dati sulla salute e dati genetici, l’Autorità valuta la liceità del trattamento ai sensi dell’art. 110 del Codice e dell’art. 36 GDPR, richiamando le Regole deontologiche e le Prescrizioni sui dati genetici. Il Garante esprime un parere favorevole, ma subordinato a specifiche integrazioni documentali e tecniche: rafforzamento delle garanzie sui fogli Excel tramite hash/firma digitale, integrazione della DPIA sui dati genetici, aggiornamento delle informative e adozione di tecniche idonee a prevenire singolarità e re-identificazione in caso di diffusione/ulteriore conservazione dei dati.
Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi: parere favorevole condizionato per lo studio osservazionale retrospettivo sul tumore fibroso solitario con trattamento di dati sanitari e genetici di pazienti deceduti o non contattabili
Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi: studio osservazionale retrospettivo sul tumore fibroso solitario
Il Garante per la protezione dei dati personali esamina l’istanza di consultazione preventiva presentata dall’Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi per la realizzazione dello studio osservazionale, retrospettivo, monocentrico e no-profit "Tumore Fibroso Solitario: fattori prognostici fra valutazione istopatologica e nuovi approcci di diagnostica biomolecolare (22803)". Il procedimento riguarda il trattamento di dati sulla salute e di dati genetici relativi a pazienti, inclusi soggetti deceduti o non contattabili.
Origine del procedimento e quadro normativo
L’istanza è stata presentata ai sensi degli artt. 110 del Codice privacy e 36 del GDPR, in quanto lo studio coinvolge dati di pazienti per i quali non è possibile acquisire il consenso. Il Garante richiama inoltre l’art. 35 GDPR sulla valutazione d’impatto, le Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica e le Prescrizioni sui dati genetici e sulla ricerca scientifica.
Caratteristiche dello studio e dati trattati
Secondo il protocollo, lo studio ha durata di 1 anno e coinvolge circa 30 pazienti trattati tra il 2002 e il 2020 presso la struttura dell’Azienda. L’analisi utilizza campioni tissutali già disponibili, provenienti da biopsie o interventi chirurgici, per correlare i dati omici con gli esiti clinici.
I dati trattati comprendono, tra gli altri:
- dati anagrafici;
- diagnosi oncologica, data e stadiazione;
- sede e caratteristiche del tumore;
- trattamenti effettuati;
- status oncologico al follow-up;
- dati molecolari delle indagini sul campione;
- patologie concomitanti;
- data di diagnosi del tumore.
I dati confluiscono in un database RedCap ospitato sul server aziendale, con accesso tramite credenziali personali, tracciatura degli accessi e pseudonimizzazione mediante codice numerico progressivo.
Basi giuridiche e impossibilità di acquisire il consenso
Per i pazienti che possono essere informati, il trattamento si fonda sul consenso ex art. 9, par. 2, lett. a) GDPR. Per i pazienti deceduti o non contattabili, l’Azienda invoca l’art. 110, comma 1, secondo periodo, del Codice, sottoponendo il protocollo alla consultazione preventiva dell’Autorità.
Il Garante ritiene corretta tale impostazione, osservando che l’impossibilità di contattare gli interessati è giustificata dalla natura retrospettiva dello studio, dall’elevata incidenza di mortalità della patologia e dall’irreperibilità di una quota stimata del 5-8% dei pazienti, nonostante i tentativi di contatto tramite documentazione clinica, recapiti telefonici e anagrafe degli assistiti o della popolazione residente.
Parere del comitato etico
Nel corso dell’istruttoria non risulta trasmesso il parere del comitato etico territorialmente competente. Il Garante precisa però che, per i trattamenti relativi ai soggetti per i quali non è possibile acquisire il consenso, l’Azienda potrà avviare lo studio solo dopo il rilascio del parere favorevole del comitato etico, quale condizione di liceità e correttezza del trattamento.
Trasparenza e informative
L’Azienda ha previsto che, nei casi in cui non sia possibile contattare gli interessati, l’informativa sia pubblicata sul sito istituzionale. Il Garante considera idonea questa soluzione per garantire la trasparenza in uno studio monocentrico, richiamando l’art. 14 GDPR e l’art. 6, comma 3, delle Regole deontologiche.
Tuttavia, le informative trasmesse devono essere aggiornate e integrate, perché non riportano in modo adeguato:
- il trattamento di dati genetici;
- i risultati inattesi o incidentali;
- la facoltà dell’interessato di limitare l’ambito di comunicazione dei dati genetici e l’eventuale ulteriore utilizzo;
- le modalità con cui l’interessato può accedere alle informazioni contenute nel progetto di ricerca.
Conservazione dei dati e minimizzazione
Nel corso dell’istruttoria l’Azienda ha modificato il periodo di conservazione dei dati da 7 a 5 anni dalla conclusione dello studio. Il Garante ritiene tale termine proporzionato agli obiettivi della ricerca, anche per consentire eventuali rivalutazioni e approfondimenti successivi alla pubblicazione dei risultati.
Sul piano della minimizzazione, l’Azienda utilizza una pseudonimizzazione tramite codice progressivo non identificativo e conserva separatamente la chiave di re-identificazione. È prevista anche una doppia verifica del dato al momento dell’inserimento nel database. Il Garante, pur prendendo atto di tali misure, ritiene opportuno rafforzare l’esattezza dei dati con un meccanismo ulteriore: una volta completata la raccolta, il foglio Excel deve essere firmato digitalmente tramite hash, con firma detenuta da soggetto diverso da chi inserisce i dati, e da ripetere se necessario in caso di modifiche o migrazioni.
Dati genetici e misure di sicurezza
Lo studio comporta anche trattamento di dati genetici. Il Garante ritiene che le misure descritte dall’Azienda per la custodia e sicurezza dei campioni e dei dati siano, in linea generale, conformi alle Prescrizioni sui dati genetici:
- accesso ai locali secondo procedura documentata e con identificazione delle persone autorizzate;
- conservazione, utilizzo e trasporto dei campioni con modalità idonee a garantirne qualità, integrità, disponibilità e tracciabilità;
- consultazione dei dati tramite strumenti elettronici con sistemi di autenticazione.
Tuttavia, tali misure non erano adeguatamente descritte nella valutazione d’impatto, che deve quindi essere integrata con una sezione specifica sui dati genetici e sui rischi connessi.
Anonimizzazione, diffusione dei risultati e rischio di re-identificazione
L’Azienda ha dichiarato che i risultati saranno diffusi in forma aggregata. Il Garante rileva però che non è chiarito cosa accadrà ai dati personali al termine del periodo di conservazione di 5 anni, né sono indicate misure sufficienti per prevenire il rischio di re-identificazione in caso di condivisione scientifica o di conservazione prolungata.
Per questo l’Autorità richiede che siano implementate tecniche di anonimizzazione e aggregazione che evitino singolarità e single-out, e che l’Azienda:
- rimuova eventuali singolarità emerse successivamente;
- tracci tali eventi;
- rivaluti il rischio di re-identificazione in presenza di nuove criticità.
Valutazione finale e prescrizioni
Il Garante esprime un parere favorevole condizionato al trattamento dei dati personali per lo studio, ai sensi dell’art. 110 del Codice e dell’art. 36 GDPR, subordinandolo a cinque condizioni principali:
- firma digitale/hash del foglio Excel con soggetto diverso da chi raccoglie i dati;
- integrazione della DPIA con una sezione sui dati genetici e sulle misure adottate;
- integrazione delle informative ex artt. 13 e 14 GDPR con i contenuti richiesti dalle Prescrizioni sui dati genetici;
- adozione di tecniche di anonimizzazione e aggregazione adeguate in caso di diffusione o conservazione oltre il periodo previsto;
- rimozione delle singolarità eventualmente sopravvenute, con tracciamento e nuova valutazione del rischio di re-identificazione.
Tutela giurisdizionale
Avverso il provvedimento è possibile proporre ricorso all’autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell’art. 78 GDPR, degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 150/2011, entro 30 giorni dalla comunicazione, o entro 60 giorni se il ricorrente risiede all’estero.
Punti principali
Oggetto e contesto dello studio
L’Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi, in qualità di promotore e titolare del trattamento, ha chiesto la consultazione preventiva per lo studio "Tumore Fibroso Solitario: fattori prognostici fra valutazione istopatologica e nuovi approcci di diagnostica biomolecolare (22803)". Lo studio è osservazionale, retrospettivo, monocentrico e no-profit, dura 12 mesi e riguarda circa 30 pazienti trattati tra il 2002 e il 2020, con utilizzo di campioni tissutali prelevati in occasione di biopsie o interventi chirurgici.
Categorie di dati e basi giuridiche
Il trattamento comprende dati anagrafici, dati clinici e oncologici, dati molecolari e dati genetici. Per i pazienti informabili il trattamento si fonda sul consenso ex art. 9, par. 2, lett. a) GDPR; per i pazienti deceduti o non contattabili trova applicazione l’art. 110 del Codice, con consultazione preventiva del Garante ex art. 36 GDPR. L’Autorità ritiene corretta l’individuazione di tali basi giuridiche, in ragione dell’impossibilità o sproporzione nell’informare alcuni interessati e dell’impatto che l’esclusione di tali soggetti avrebbe sui risultati dello studio.
Trasparenza, informativa e modalità di contatto
L’Azienda ha previsto, per i soggetti non raggiungibili, la pubblicazione dell’informativa sul proprio sito istituzionale per tutta la durata dello studio. Il Garante ritiene questa soluzione idonea a soddisfare gli obblighi di trasparenza per uno studio monocentrico, ma osserva che le informative predisposte devono essere integrate con chiaro riferimento anche ai dati genetici e agli elementi richiesti dalle Prescrizioni sul trattamento dei dati genetici, in particolare sui risultati inattesi e sulle modalità di accesso alle informazioni del progetto.
Conservazione, minimizzazione e misure tecniche
L’Azienda ha rivisto il periodo di conservazione dei dati da 7 a 5 anni dopo la conclusione dello studio; il Garante ritiene il termine proporzionato, anche per eventuali rivalutazioni successive alla pubblicazione dei risultati. Tuttavia, con riferimento all’uso del database RedCap e di file Excel per l’analisi statistica, l’Autorità richiede misure più robuste per garantire l’esattezza e l’integrità dei dati, suggerendo che il file Excel sia firmato digitalmente mediante hash, con firma detenuta da soggetto diverso da chi inserisce i dati.
Dati genetici e anonimizzazione
Poiché lo studio comporta anche trattamento di dati genetici, il Garante ritiene che le misure di custodia e sicurezza descritte dall’Azienda siano in linea con le Prescrizioni, ma richiede che la DPIA sia integrata con una sezione specifica sui dati genetici e sui rischi correlati. Inoltre, in caso di diffusione dei risultati o conservazione dei dati oltre il periodo di retention, devono essere adottate tecniche di anonimizzazione e aggregazione idonee a prevenire singolarità e rischio di re-identificazione, con obbligo di rimuovere eventuali singolarità emerse successivamente e di rivalutare il rischio.
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