Deliberazione n. 251 del 24/04/2024
Provvedimento del 24 aprile 2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ratifica un provvedimento urgente adottato nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited a seguito di una segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy relativa a materiale audio, immagini o video a contenuto sessualmente esplicito destinato a rimanere privato e potenzialmente diffuso tramite Instagram senza consenso. L’intervento mira a impedire la diffusione del materiale sulla piattaforma e a conservarne l’eventuale copia acquisita in chiaro per finalità probatorie, per 12 mesi, con misure idonee a non rendere direttamente identificabili gli interessati. Il provvedimento finale si limita alla ratifica dell’atto d’urgenza già adottato dal dirigente competente.
Ratifica di un provvedimento d’urgenza nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato come revenge porn su Instagram
Ratifica di provvedimento urgente per presunto revenge porn su Instagram
Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato un provvedimento d’urgenza adottato nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited in relazione a una segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy. La segnalazione riguardava materiale audio, immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinato a rimanere privato, la cui possibile diffusione tramite Instagram era ritenuta priva del consenso dell’interessato.
Presupposti della segnalazione e quadro normativo
La decisione richiama l’art. 144-bis del d.lgs. 196/2003, introdotto per consentire al Garante di intervenire rapidamente nei casi di c.d. revenge porn. La norma attribuisce all’Autorità il potere di decidere entro quarantotto ore dal ricevimento della segnalazione ai sensi degli articoli 143 e 144 del Codice. È inoltre richiamato l’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, che consente al dirigente competente di adottare in via d’urgenza un provvedimento per impedire l’eventuale diffusione del materiale, con successiva ratifica dell’Autorità.
Provvedimento urgente del 15 aprile 2024
A seguito della verifica di compatibilità della segnalazione con il citato art. 144-bis, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha emanato la determinazione n. 152 del 15 aprile 2024. Con tale atto ha:
- ingiunto a Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited di adottare immediatamente misure volte a impedire la diffusione, sulla piattaforma, del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash;
- prescritto la conservazione dell’eventuale materiale acquisito in chiaro dalla piattaforma, a soli fini probatori, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento;
- richiesto che la conservazione avvenisse con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e con tempestiva comunicazione all’Autorità.
Ratifica finale del Garante
Il provvedimento del 24 aprile 2024 si limita a ratificare, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, la determinazione urgente n. 152/2024. Il testo non riporta sanzioni pecuniarie, contestazioni ulteriori o prescrizioni diverse da quelle già adottate in via d’urgenza, confermando l’approccio emergenziale volto a prevenire la diffusione del materiale segnalato.
Punti principali
Origine della segnalazione e base normativa
La persona interessata ha presentato una segnalazione al Garante rappresentando di rientrare nell’ipotesi disciplinata dall’art. 144-bis del Codice privacy, relativa al rischio di invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione di materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato, senza consenso, attraverso piattaforme digitali. La segnalazione indicava Instagram come piattaforma interessata dall’intervento.
Intervento urgente del dirigente competente
Verificata la compatibilità della segnalazione con l’art. 144-bis del Codice, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato in via d’urgenza la determinazione n. 152 del 15 aprile 2024. Il provvedimento ha ingiunto a Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited di adottare immediatamente misure per impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash.
Conservazione probatoria del materiale
La stessa determinazione ha prescritto alla società la conservazione dell’eventuale materiale oggetto della segnalazione che fosse acquisito in chiaro dalla piattaforma, esclusivamente a fini probatori, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento. La conservazione doveva avvenire con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e con tempestiva comunicazione all’Autorità.
Ratifica del Garante
Il Garante, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, ha ratificato il provvedimento d’urgenza n. 152/2024 adottato il 15 aprile 2024. Il testo non contiene ulteriori valutazioni di merito o misure aggiuntive rispetto alla conferma dell’atto urgente.
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