Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 992/2026 - Lecce, Sezione 3

per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Taranto, Sez. Lavoro, n. 1158/2024, pubblicata in data 14.5.2024, nell’ambito del procedimento, RG n. 660/2024

Giustizia amministrativa202501406

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Taranto, Sezione Lavoro, n. 1158/2024, relativa all'attribuzione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza sostenendo che il Ministero non aveva dato esecuzione alla sentenza del Tribunale di Taranto, Sezione Lavoro, n. 1158/2024, passata in giudicato e notificata all'Amministrazione il 19 maggio 2024. La sentenza civile aveva riconosciuto il diritto all'attribuzione della carta elettronica del valore di 500 euro annui per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, oltre interessi o rivalutazione, condannando il Ministero ai conseguenti adempimenti. Il ricorrente ha chiesto l'adozione degli atti necessari all'esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la fissazione di una somma dovuta per ogni ritardo ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito senza contestare l'inadempimento. Il TAR ha verificato la regolarità del ricorso, il rispetto del termine dimezzato per il deposito, la sussistenza del giudicato e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni debitrici di somme di denaro.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza e ha ordinato al Ministero di dare completa esecuzione, entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, al giudicato formatosi sulla pronuncia del Tribunale di Taranto, facendo salvi eventuali pagamenti intervenuti nelle more. Ha precisato che il giudizio di ottemperanza è circoscritto alla stretta attuazione del giudicato e non consente di introdurre domande ulteriori o correlate. Per l'eventuale persistente inerzia, ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale competente presso il Ministero, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori 60 giorni per gli adempimenti sostitutivi e senza riconoscimento di compenso, trattandosi di dipendente dell'Amministrazione debitrice. Ha invece respinto la richiesta di astreinte, ritenendola manifestamente iniqua nel caso concreto e richiamando l'esigenza di un uso prudente dell'istituto, anche perché comporta normalmente un esborso di denaro pubblico. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 500 euro oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Consente il giudizio di ottemperanza per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti equiparati del giudice ordinario.

  • art. 114, comma 2, c.p.a.

    Disciplina il ricorso per l'ottemperanza e i relativi presupposti processuali, verificati dal TAR con riguardo al giudicato azionato.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Consente la fissazione di una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione; nel caso concreto l'astreinte è stata negata perché manifestamente iniqua.

  • art. 87, comma 3, c.p.a.

    Prevede il dimezzamento dei termini processuali per il deposito nel rito camerale applicabile al giudizio di ottemperanza.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Stabilisce che l'azione esecutiva nei confronti di una pubblica amministrazione debitrice di somme di denaro non può essere iniziata prima del decorso infruttuoso di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.

  • art. 93 c.p.c.

    Richiamato per la distrazione delle spese liquidate in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile davanti al giudice amministrativo per ottenere l'attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, quando l'Amministrazione destinataria non abbia adempiuto agli obblighi conformativi o di pagamento derivanti dal titolo giudiziale.
  • L'oggetto del giudizio di ottemperanza è limitato alla stretta esecuzione del giudicato e non comprende la cognizione di domande ulteriori, anche se collegate o correlate alla pronuncia da eseguire.
  • L'esecuzione dell'ordine contenuto in una sentenza costituisce un dovere inderogabile d'ufficio per la pubblica amministrazione destinataria e per i suoi rappresentanti e funzionari; l'inerzia dell'Amministrazione giustifica l'ordine giudiziale di esecuzione e, se necessario, la nomina di un commissario ad acta.
  • Nel giudizio di ottemperanza relativo a una condanna pecuniaria contro una pubblica amministrazione, l'azione esecutiva presuppone il decorso infruttuoso di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
  • La fissazione dell'astreinte ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. richiede un uso prudente dell'istituto e può essere negata quando, alla luce delle circostanze concrete, risulti manifestamente iniqua, anche considerando il potenziale esborso di denaro pubblico.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietà

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.