Cassazione Penale, Sentenza n. 26369/2025 del 18/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso impugna l'ordinanza del Tribunale del riesame di Torino che aveva annullato il sequestro preventivo finalizzato alla confisca disposto in relazione ai reati di peculato e autoriciclaggio. L'imputazione provvisoria contestava che l'indagato, in qualità di presidente/amministratore di fatto dell'associazione di pubblica assistenza "Croce Reale Venaria", si fosse appropriato di somme ricevute dalle ASL per servizi di trasporto e soccorso sanitario, riversandole su conti personali e impiegandole per fini personali. Il ricorrente deduceva (1) violazione dell'art. 314 c.p., sostenendo che le somme avevano natura pubblicistica e la condotta fosse dunque peculato; (2) violazione dell'art. 648-ter.1 c.p., rilevando che l'ottavo comma richiama l'ultimo comma dell'art. 648 c.p. e che l'autoriciclaggio è configurabile anche se il reato presupposto non è procedibile per difetto di querela, per cui il sequestro andava confermato anche rispetto all'autoriciclaggio.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso parzialmente fondato. Sul primo motivo ha confermato l'esclusione del reato di peculato: le somme percepite erano corrispettivi per servizi svolti e, una volta entrate nel patrimonio dell'associazione, avevano perso la natura pubblicistica e il vincolo di destinazione necessario per il peculato; pertanto il fatto può al più integrarsi in appropriazione indebita (illecito improcedibile per difetto di querela) o, se congruamente contestato, in truffa. Sul secondo motivo la Corte ha dato ragione al ricorrente: l'art. 648-ter.1, richiamando l'art. 648, comma sesto/ultimo, consente di configurare l'autoriciclaggio anche quando il reato presupposto non sia procedibile per difetto di querela; perciò il Tribunale del riesame ha errato nell'annullare il sequestro anche rispetto all'autoriciclaggio. Conclusivamente la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato al Tribunale del riesame affinché rivaluti la sussistenza dei presupposti per il mantenimento del sequestro in relazione all'autoriciclaggio.
Norme richiamate
Il reato di peculato richiede che l'appropriazione riguardi beni o denaro di cui l'agente ha la disponibilità "per ragioni del suo ufficio o servizio"; ciò implica un vincolo di destinazione pubblicistica e un collegamento funzionale al servizio pubblico: se il denaro, pur proveniente da enti pubblici, è divenuto patrimonio privato dell'ente senza vincolo di destinazione, il peculato non è configurabile.
art. 648-ter, comma 1 cod. pen. (autoriciclaggio)
La norma sull'autoriciclaggio, nel suo ottavo comma, richiama l'ultimo comma dell'art. 648 c.p., sicché l'autoriciclaggio può sussistere anche quando il reato presupposto non sia punibile per difetto di querela; tale ricostruzione giustifica la possibilità di misure cautelari (es. sequestro) anche se il reato presupposto è improcedibile.
art. 648 cod. pen. (riciclaggio)
Richiamato per principio giurisprudenziale: il riciclaggio (art. 648) è stato interpretato dalla giurisprudenza come configurabile anche quando il reato presupposto non sia procedibile per difetto di querela; questo principio viene esteso all'autoriciclaggio per richiamo normativo.
art. 357 e art. 358 cod. pen. (qualificazione di pubblico agente/incaricato di pubblico servizio)
artt. 357 e 358 cod. pen.
La qualificazione soggettiva di "incaricato di pubblico servizio" si valuta con criterio oggettivo-funzionale: occorre verificare se l'attività sia disciplinata da norme di diritto pubblico e se siano presenti i poteri tipici della potestà amministrativa (distinguendo tra public function e public service). Solo la disponibilità di beni legata alla funzione pubblicistica può far sorgere il peculato.
Massime di principio
- La mera provenienza di somme da enti pubblici non è sufficiente a qualificare tali somme come "beni pubblici": è necessario che permanga un vincolo di destinazione pubblico o che la disponibilità derivi "per ragioni dell'ufficio o del servizio".
- Quando un soggetto privato o un'associazione presta un servizio pubblico in forza di contratto o come ente privato, i beni entrati nel patrimonio dell'ente seguono il regime privatistico dell'ente; eventuali appropriazioni saranno ordinariamente valutate come appropriazione indebita e non come peculato, salvo che sussista un vincolo pubblicistico.
- Per valutare la qualifica soggettiva (pubblico agente/incaricato di pubblico servizio) applicare il criterio oggettivo-funzionale: verificare la disciplina normativa dell'attività e la presenza di poteri pubblicistici.
- L'autoriciclaggio può essere configurato anche se il reato presupposto non è procedibile per difetto di querela: ciò legittima l'adozione o la conferma di misure cautelari strumentali all'accertamento e alla confisca connessi all'autoriciclaggio.
- Se l'imputazione provvisoria descrive solo una condotta appropriativa senza specifica istruzione di reato diverso (es. truffa), il giudice del riesame non può autonomanente riqualificare la fattispecie in termini diversi; la riqualificazione sostanziale compete al pubblico ministero nell'azione penale.
- In sede di riesame del sequestro preventivo occorre valutare separatamente il fumus e il periculum con riguardo anche all'ipotesi di autoriciclaggio, indipendentemente dall'eventuale improcedibilità del reato presupposto.
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